Antonella Tamagnone

Nuovo Iscritto
Perbacco! Non so se sono piu' esterrefatta o costernata!
Una persona si iscrive al forum per esporre un quesito e si deve sorbire commenti, evidentemente non richiesti,
su come vive il fidanzato! Commenti, devo dire, di una acidita' sconcertante! La signora/ina Betty Boop se risente
psicologicamente del "dovere" di occuparsi della madre, non dovrebbe roteare a spada tratta la sua amarezza contro
persone delle quali non sa nulla.
Sono capitata per caso in questa discussione. Non saprei cosa dire in merito, ma sinceramente sono rimasta "basita".

Saluti a tutti!
 

GianfrancoElly

Membro Attivo
Proprietario Casa
Cara Antonella sono completamente d'accordo con te. Se frequenterai questo forum ti accorgerai che purtroppo molti pensano che sia una vetrina per i loro problemi psichici e danno "pareri" assoluti senza conoscere nulla delle leggi e delle regole, creando confusione tra chiede un consiglio al suo problema :amore:
 

Betty Boop

Membro Attivo
Proprietario Casa
PER GIANFRANCO ELY E SIG.RA ANTONELLA
Buongiorno a Tutti e Due, Intanto per Antonella La Sua Fotino Molto Carina,
Per quanto Riguarda Il Resto, e La Sua Costernazione, e' meglio che sia costernata e Basita, (Legga il Seguito Prego ) Ma mi pare di ricordare , che Gianfranco ely ci abbia anche Lui detto quanti anni Ha Lui e Sua Madre (94 Perbacco e complimenti) e Nessuno glielo ha chiesto, cio' nonostante scaldandosi perche' gli feci notare che non c'entrava nulla, , mi ha indirizzato, presso un medico, per farmi curare, (se non e' giudicare questo fate voi).I Problemi psichici, eventuali , ad un Signore di 70 anni che presume,che Io Potrei avere, NON Rispondo per rispetto dell'eta' e dell'Eventuale "Demenza Senile" che si manifesta, in taluni soggetti, intorno a quell'eta',
Il Giudicare , in relazione ai Fatti esposti, e' purtroppo conseguenza, per chi ha fatto una domanda dettagliata, su quello che sborsa il Fidanzato,su una situazione " Familiare"con un Bene In Comune, di Cui
Vorrebbero godere solo 2 persone su 3,. Detto questo , Sulle Mie eventuali Amarezze , che fortunatamente, non riguardano Mia Madre ,data la Sua Buona Salute, ne' altri problemi di Vita, ( sempre seguendo il Vostro Discorso e rispondo di Conseguenza alla Vostra Cortesia)Vi Dico molto semplicemente,di Farvi i Fatti Vostri, anche perche' NON Vi conosco, come Voi NON Conoscete Me. In ogni caso ,Vi auguro una Piacevole Giornata:fiore:
 

GianfrancoElly

Membro Attivo
Proprietario Casa
Cara Antonella, come vedi qualcuno continua a farneticare e non legge quello che ho scritto il 17 marzo "Cara Panketty, ti consiglio di andare su http://appinter.csm.it/incontri/relaz/7370.pdf e leggere il punto 5 a pag. 10: troverai la risposta alla tua domanda perchè si parla del DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE" che risponde al quesito di Panketty (tant'è che mi ha ringraziato).
"Non ti curar di loro ma guarda e passa" :disappunto::risata::amore:
 

Antonella Tamagnone

Nuovo Iscritto
Accetto volentieri il Vostro consiglio! Ma prima di guardare e passare mi permetto di ricordare alla suscettibile Betty Boop che e' stata la prima a definire bamboccione una persona che non conosce per niente!
Comunque la sensibilta' che dimostra quando si tocca la Sua sfera personale la dice lunga sul Suo carattere!
Senza offesa, ad incontrarci in altre discussioni.
 

Betty Boop

Membro Attivo
Proprietario Casa
Gli anziani e la casaIl diritto d'uso e di abitazione Il diritto d'uso consiste nel diritto di godere di un bene altrui e, se fruttifero, di raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (diritto d'uso). Il diritto di abitazione permette di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.
Entrambi sono diritti personali, ossia strettamente legati alla persona titolare del diritto e, quindi, in quanto tali, non cedibili. Ad esempio, a differenza dell'usufruttuario di un appartamento, che può concedere in locazione l'immobile goduto, al titolare del diritto di abitazione è vietata la locazione del appartamento, pena la perdita del suo diritto. Per tutto il resto, si applicano le norme previste per l'usufrutto.
Il diritto di abitazione costituisce uno dei diritti ereditari del coniuge superstite: a seguito della morte di uno dei coniugi, l'altro ha diritto di abitare la residenza familiare e di usare i mobili che l'arredano per tutta la durata della sua vita, come è dichiarato nell'articolo 540 del Codice civile.
Per tutte le controversie relative a questi tipi di diritti, dal 20 marzo 2011, è obbligatorio avvalersi della mediazione civile, al posto del giudizio ordinario.
A partire dal 20 marzo 2011, in caso di lite civile o commerciale, le parti coinvolte -anziché rivolgersi all'avvocato per intraprendere una causa civile - sono obbligate a tentare la strada dell'accordo amichevole, tramite la mediazione civile.
La mediazione è un'attività di conciliazione svolta da un terzo imparziale - il "mediatore" - finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole, per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la sua risoluzione. Ma a differenza del giudice, il mediatore non ha il potere di emettere giudizi o decisioni vincolanti per le parti.
La mediazione si svolge presso enti pubblici o privati, a scelta della parte interessata, tra quelli iscritti in un apposito Registro tenuto presso il Ministero della giustizia (v. link a fondo pagina).
La mediazione può essere: facoltativa, quando è scelta dalle parti; demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione; obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver prima tentato, senza successo, la mediazione.
Casi in cui la mediazione è obbligatoria
La mediazione è obbligatoria, dal 21 marzo 2011, nei casi di controversie in materia di:
diritti reali (diritto di abitazione, distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.) divisione;
successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende;
risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari
:^^::^^::^^::^^::^^:
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
Gli anziani e la casaIl diritto d'uso e di abitazione Il diritto d'uso consiste nel diritto di godere di un bene altrui e, se fruttifero, di raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (diritto d'uso). Il diritto di abitazione permette di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.
Entrambi sono diritti personali, ossia strettamente legati alla persona titolare del diritto e, quindi, in quanto tali, non cedibili. Ad esempio, a differenza dell'usufruttuario di un appartamento, che può concedere in locazione l'immobile goduto, al titolare del diritto di abitazione è vietata la locazione del appartamento, pena la perdita del suo diritto. Per tutto il resto, si applicano le norme previste per l'usufrutto.
Il diritto di abitazione costituisce uno dei diritti ereditari del coniuge superstite: a seguito della morte di uno dei coniugi, l'altro ha diritto di abitare la residenza familiare e di usare i mobili che l'arredano per tutta la durata della sua vita, come è dichiarato nell'articolo 540 del Codice civile.
Per tutte le controversie relative a questi tipi di diritti, dal 20 marzo 2011, è obbligatorio avvalersi della mediazione civile, al posto del giudizio ordinario.
A partire dal 20 marzo 2011, in caso di lite civile o commerciale, le parti coinvolte -anziché rivolgersi all'avvocato per intraprendere una causa civile - sono obbligate a tentare la strada dell'accordo amichevole, tramite la mediazione civile.
La mediazione è un'attività di conciliazione svolta da un terzo imparziale - il "mediatore" - finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole, per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la sua risoluzione. Ma a differenza del giudice, il mediatore non ha il potere di emettere giudizi o decisioni vincolanti per le parti.
La mediazione si svolge presso enti pubblici o privati, a scelta della parte interessata, tra quelli iscritti in un apposito Registro tenuto presso il Ministero della giustizia (v. link a fondo pagina).
La mediazione può essere: facoltativa, quando è scelta dalle parti; demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione; obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver prima tentato, senza successo, la mediazione.
Casi in cui la mediazione è obbligatoria
La mediazione è obbligatoria, dal 21 marzo 2011, nei casi di controversie in materia di:
diritti reali (diritto di abitazione, distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.) divisione;
successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende;
risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari
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e fin qui ci siamo. quello che non ho capito è a parer tuo:

1) se chi ha il diritto di abitazione può ospitare chi vuole per quanto tempo vuole, fermo restando che alla sua morte questo deve liberare immediatamente l'immobile;

2) se i proprietari dell'immobile devono contribuire alle spese anche se, a causa del diritto di abitazione, non ne godono.

io ritengo che le risposte siano si in entrambi i casi.
 

Betty Boop

Membro Attivo
Proprietario Casa
:daccordo: PER ARIANNA26
Buongiorno
Mi Trovi d'accordo Con Te Su tutte e Due I Punti. Sia La Mamma Puo Ospitare chi Vuole
Sia Che I proprietari devono Contribuire alle Spese. OK
L'unica che Puntualizzo E' Che Il Godimento Del Bene, deve essere per tutti 3 Uguale altrimenti, ( La Figlia Fuori Casa in questo caso), Ha diritto ad Un Indennizzo, oppure essere Lasciata Fuori dalle spese a scelta ,
in base ad Un Patto di Famiglia affinche' tutti siano in Parita' o di Soldi o di Godimento del Proprio bene in base alla quota di Proprieta'. Ciao alla Prossima..!:daccordo:
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
L'unica che Puntualizzo E' Che Il Godimento Del Bene, deve essere per tutti 3 Uguale altrimenti, ( La Figlia Fuori Casa in questo caso), Ha diritto ad Un Indennizzo, oppure essere Lasciata Fuori dalle spese a scelta ,
in base ad Un Patto di Famiglia affinche' tutti siano in Parita' o di Soldi o di Godimento del Proprio bene in base alla quota di Proprieta'. Ciao alla Prossima..!:daccordo:

Ma se la figlia vuole vivere altrove e rinuncia ad abitare la casa perchè devono pagarla?

Ti faccio un esempio i genitori sono obbligati al mantenimento dei figli minori o meno, fino a quando non sono autosufficienti, i figli possono quindi pretendere di stare in casa con mamma e papà ma non che questi provvedano a mantenerli a Parigi.. Se la sorella fosse rimasta in casa avrebbe goduto della stessa a parità con il fratello adesso vive fuori ma resta proprietaria e, per me deve far fronte alle spese per la manutenzine di ciò che è suo. Anche se adesso ha rinunciato a goderne lo farà in futuro.

ps me la togli una curiosità? perchè cominci mlte parole con la maiuscola?
 

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