Gli anziani e la casaIl diritto d'uso e di abitazione Il diritto d'uso consiste nel diritto di godere di un bene altrui e, se fruttifero, di raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (diritto d'uso). Il diritto di abitazione permette di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.
Entrambi sono diritti personali, ossia strettamente legati alla persona titolare del diritto e, quindi, in quanto tali, non cedibili. Ad esempio, a differenza dell'usufruttuario di un appartamento, che può concedere in locazione l'immobile goduto, al titolare del diritto di abitazione è vietata la locazione del appartamento, pena la perdita del suo diritto. Per tutto il resto, si applicano le norme previste per l'usufrutto.
Il diritto di abitazione costituisce uno dei diritti ereditari del coniuge superstite: a seguito della morte di uno dei coniugi, l'altro ha diritto di abitare la residenza familiare e di usare i mobili che l'arredano per tutta la durata della sua vita, come è dichiarato nell'articolo 540 del Codice civile.
Per tutte le controversie relative a questi tipi di diritti, dal 20 marzo 2011, è obbligatorio avvalersi della mediazione civile, al posto del giudizio ordinario.
A partire dal 20 marzo 2011, in caso di lite civile o commerciale, le parti coinvolte -anziché rivolgersi all'avvocato per intraprendere una causa civile - sono obbligate a tentare la strada dell'accordo amichevole, tramite la mediazione civile.
La mediazione è un'attività di conciliazione svolta da un terzo imparziale - il "mediatore" - finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole, per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la sua risoluzione. Ma a differenza del giudice, il mediatore non ha il potere di emettere giudizi o decisioni vincolanti per le parti.
La mediazione si svolge presso enti pubblici o privati, a scelta della parte interessata, tra quelli iscritti in un apposito Registro tenuto presso il Ministero della giustizia (v. link a fondo pagina).
La mediazione può essere: facoltativa, quando è scelta dalle parti; demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione; obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver prima tentato, senza successo, la mediazione.
Casi in cui la mediazione è obbligatoria
La mediazione è obbligatoria, dal 21 marzo 2011, nei casi di controversie in materia di:
diritti reali
(diritto di abitazione, distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.) divisione;
successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende;
risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari