"In tema di condominio, i muri delimitativi del vano scale non sono considerati alla stregua delle scale stesse nè accessori delle medesime, stante che facendo parte della struttura portante dell'edificio, sono viceversa da considerarsi quale parte comune necessaria per l'esistenza dello stesso". (Trib. Bologna Sentenza 2695/2000)Inoltre nella scala ci sono 9 condomini, la tinteggiatura si suddivide in parti uguali o secondo i millesimi della tabella B Scala.
Un conto è infatti la manutenzione e ricostruzione delle scale (rampe, scalini, pianerottoli, ringhiera, corrimani, etc.), la cui spesa va ripartita seguendo i criteri dettati dall'art. 1124 c.c., un conto è la manutenzione relativa alle pareti ed ai soffitti del vano scala: il vano scala non ha nulla a che fare con le scale, in quanto costituisce parte comune strutturale alla stregua dei muri maestri dello stabile:
ergo, le spese di tinteggiatura del vano SCALE si ripartiscono per millesimi di proprietà (art. 1123 c.c.), salvo ovviamente diversa convenzione (contenuta nel RdC o con delibera adottata all'unanimità) senza far riferimento al criterio di cui all'art.1124 c.c.
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