nicoz

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Ripartizione spese tinteggiatura scale

Le spese di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle scale (rampe, scalini, pianerottoli, ringhiera e corrimani, intonaci sotto le rampe, ecc.), vanno poste a carico e ripartite con i criteri dettati dall'art. 1124 c.c., e cioè: per metà in ragione del valore millesimale delle singole unità immobiliari cui la struttura serve, e per l'altra metà la misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune. In conformità di quanto sopra, sarà redatta e allegata al presente regolamento una apposita tabella millesimale di riparto, denominata "Tabella scala".
Da tale riparto delle spese dovranno essere tenute separate quelle relative all'androne, e tutte quelle parti analoghe che, essendo usate nello stesso modo da ciascun condomino, andranno ripartite in base alle rispettive quote di proprietà.
Per quanto attiene alle spese relative alla tinteggiatura, manutenzione ordinaria, straordinaria e ricostruzione delle pareti e dei soffitti del vano della scala, nonché delle relative finestre, lucernai, ecc., esse sono poste a carico dei condomini cui la scala serve, e ripartite in proporzione alle quote millesimali di proprietà ("Tabella generale").
Sono esclusi dalla compartecipazione a tali spese, i condomini le cui unità immobiliari non sono servite, sempre che le stesse non abbiano potenziale uso per l'accesso alle parti private (lastrico, garage, cantine, ecc.) di cui dovrà tenersi conto nell'apposita tabella).
Le spese di pulizia e illuminazione, vanno poste a carico delle singole unità immobiliari cui la struttura serve, e ripartite:
A) con gli stessi criteri previsti per la manutenzione straordinaria e ricostruzione (art. 1124 c.c.);
B) in parti uguali (la delibera necessita di approvazione da parte di tutti i condomini);
C) in proporzione ai millesimi di proprietà ("Tabella generale").(Può? essere utile!) ciao:ok:
 

condobip

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Proprietario Casa
non credo che quello che io penso abbia importanza, importante per crederci è provarci
Va bene ma non devi dire che la tinteggiatura del vano scale è innovazione o spesa voluttuaria, e che tu applichi il Codice Civile, perchè non lo è, o almeno tu amministratore non devi e non puoi stabilirlo se è o non è innovazione o spesa voluttuaria, se qualche condomino si opporrà alla delibera avrà il diritto di adire al Giudice il quale deciderà se lo è o no, ma ti assicuro che non lo è :)
 
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adimecasa

Membro Storico
Professionista
:birra::regalo::ok:Il tuo ragionamento è quello di ogni condomino dissenziente a tutto quello che non trova di suo gradimento nelle assemblee di cui si approva qualsiasi cosa, noi li chiamiamo (bastian contrari)
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
:birra::regalo::ok:Il tuo ragionamento è quello di ogni condomino dissenziente a tutto quello che non trova di suo gradimento nelle assemblee di cui si approva qualsiasi cosa, noi li chiamiamo (bastian contrari)
Invece è tutto l'opposto di come la pensi, perchè io ti dico che non voterei contro la delibera per il semplice fatto che è un'innovazione o una spesa voluttuaria, come tu dici che sia, e non impugnerei mai questa delibera per questo fatto.
Potrei però cercare di convincere gli altri che la cosa non è necessaria, perchè si è tinteggiato pochi anni fa, ma non per i motivi che tu dici, quelli sono inopportuni e privi di efficacia anche davanti al Giudice te lo assicuro.
Ma se la delibera passa ugualmente, poco ci sarà da fare anche opponendo resistenza legale.
 
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