Se parti dal "pregiudizio" (in senso etimologico) che non esista di fatto il supercondominio, ma tutto debba essere ricondotto ad una tabella millesimale generale che consideri tutto l'insieme dei titolari di diritti, potrebbe essere vero ciò che scrivi.
Ma sospetto che nella generalità dei casi di supercondominio, ogni (sotto)condominio ha il suo amministratore: ed il supercondominio è quasi visto come un fornitore di servizi che annualmente presenta il conto.
Se sorge una "morosita", questa si realizza nell'ambito del sotto-condominio medesimo: quindi il proprio amministratore sarà autorizzato a far emettere DI per recuperare i soldi che necessitano per saldare lo speciale fornitore (=>supercondominio)
E' un problema interessante e mi permetto di sollevare alcuni dubbi che invaliderebbero questa prassi del supercondominio di configurarsi come "fornitore" del condominio addebitando una quota unica.. o in ogni caso rendendo solidali i condomini di un condominio nei confronti del supercondominio per la morosità di un singolo.
La normativa del supercondominio è la medesima del condominio e quindi:
-risponde delle morosità il singolo e non la collettività dei condomini come omologamente accade nel condominio tradizionale in presenza di condominio parziale (es. due scale in un edificio) quando si presenta un debito verso un fornitore per lavori nel condominio parziale (tinteggiatura scala?)
-nel supercondominio anche se oltre 60 condomini, vale lo stesso principio. dimostrazione ne è il fatto che nelle delibere straordinarie partecipano i singoli condomini e non i rappresentanti quindi l'unità che compone il condominio è il condomino non l'edificio singolo e di conseguenza chi risponde dei debiti è il singolo condomino moroso non l'edificio dove esso risiede.
-In caso di morosità del singolo il supercondominio deve avvalersi dell'art. 63 delle disp.att.c.c. che identifica il condomino e non il singolo edificio quale diretto responsabile della somma dovuta.
Infine, giusto per mettere il punto, la sentenza di Cassazione II civile del 17 giugno 2014, n. 13777 "ha stabilito che in un supercondominio, (1117 bis c.c.) l’amministratore del singolo edificio non ha la legittimazione passiva relativa ad un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento degli oneri condominiali del supercondominio, trattandosi di un debito personale di ogni singolo proprietario" (
La corretta gestione di un supercondominio ).
Questo il testo integrale della sentenza :
Cassazione II civile del 17 giugno 2014, n. 13777
Nel quale estraggo questo... "
Al riguardo la S.C. si e’ cosi’ espressa: “Per quanto riguarda in generale la figura ed il ruolo di amministratore del condominio, il sistema delineato dalla normativa “consiste nel separare le situazioni di carattere condominiale da quelle di carattere individuale del singolo condomino e soltanto in ordine alle prime l’amministratore e’ legittimato ad esercitare le funzioni di rappresentanza, pur ammissibile un intervento dell’amministratore anche per la tutela degli interessi esclusivi del singolo condomino, purche’ colui gli conferisca espressa procura."
A parere personale la prassi di "semplificare" la gestione supercondominiale addebitando una somma unica ai singoli edifici e caricando su di essi l'onere la gestione delle quote dei singoli condomini è profondamente illegale.
La prassi corretta dovrebbe essere una gestione completamente separata supercondominiale, con rata distinta supercondominiale il cui incasso deve essere curato dall'amministratore del supercondominio escludendo completamente il singolo condominio dalla gestione e conseguenti responsabilità sulle morosità dei singoli proprietari.