Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Es: Cass. sent. n. 24444/2015

Ovviamente , come nell'esempio linkato, ci dovranno essere degli "elementi" che possano far supporre sia intercorso un rapporto sessuale fra i "potenziali" genitori. (con tutte le "novità" su fecondazione assistita etc. ora le cose si complicheranno).
Ho letto la sentenza: mi pare che il rifiuto a sottoporsi al test non sia stato inteso come prova di paternità del de cuius,ma come indizio , tra gli altri, anche perché sapevano che il de cuius sarebbe stato cremato, perdipiù durante il corso della causa.
"Il Tribunale ha fondatamente escluso sulla base dell'id quod plerumque accidit che i figli non fossero a conoscenza della volontà materna di procedere alla cremazione e che quest'ultima ignorasse l'esistenza della causa. La cremazione è stata avviata quando la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio era stata già formulata e a tre giorni dalle deposizioni testimoniali nelle quali era emersa l'esistenza di un rapporto sentimentale tra L.M.C. ed il defunto compatibile con l'epoca del concepimento. "

Quindi mi pare azzardato sostenere che il rifiuta di parenti a sottoporsi al test equivalga ad una ammissione.
Anzi, dalla sentenza si deduce il contrario.

"La Corte d'Appello, nell'accurato riesame degli elementi indiziari raccolti dal giudice di primo grado e ritenuti convergenti, unitamente al rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame del dna da parte degli attori, ha ripetutamente sottolineato che tale contegno processuale non è stato assunto come elemento esclusivo o preminente del riconoscimento del rapporto di paternità contestato dai ricorrenti.

Ha, al contrario, evidenziato come esso vada considerato unitamente a numerosi altri elementi presuntivi convergenti, univoci e gravi al fine di approdare alla conclusione già accolta dal giudice di primo grado. Il predetto comportamento processuale non può, di conseguenza, essere qualificato come una presunzione desunta da una circostanza di fatto avente valore presuntivo ma come uno degli elementi di fatto incidenti sulla decisione finale, al pari delle circostanze della cremazione, della sussistenza di una relazione sentimentale e sessuale compatibile con l'epoca del concepimento e della cura della minore da parte del F., ancorchè in condizioni di tutela della riservatezza imposti dalla situazione.

La valutazione effettuata dal giudice di merito in ordine a tale pluralità di elementi di prova costituisce infine profilo del tutto insindacabile da parte del giudice di legittimità."
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Se il presunto padre è già morto (è il nostro caso), la procedura può essere avviata anche nei confronti degli eredi entro due anni dal decesso di chi si ritiene sia il genitore.
Non è così.
L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità
è imprescrittibile riguardo al figlio.
Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti (del figlio), entro due anni dalla morte (del figlio).
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
mi pare che il rifiuto a sottoporsi al test non sia stato inteso come prova

Ne io ne altri mi pare abbia sostenuto sia una "prova"...ma che un "rifiuto" sia se non indizio "concausa" di certe decisioni giudiziarie è assodato.

Posso concordare sulla "bizzarria" di una mancanza della pistola fumante (prova inoppugnabile)...ma se non si ha timore della verità non ci sono ragioni di opporsi al test.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Ti sbagli...non è solo il "volgo" a pensarla in tal modo.
Quanto ti ha esposto @sale e pepe
capita anche nella realtà e di sentenze in tal senso ne trovi anche di Corte di Cassazione.
Qualcuno ha sostenuto (a torto) che il rifiuto equivale ad ammissione,ma la sentenza citata non è in tal senso.
Il rifiuto da solo è....un rifiuto.
Certo se faccio cremare il de cuius in pendenza della causa di riconoscimento paternità........
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti.
Certo.
Non volevo e non voglio fare un’analisi delle possibilità, ma solo rimarcare che l’equivalenza “rifiuto parenti al dna =ammissione paternità del de cuius” è azzardata, e non suffragata dalla sentenza citata.
 

sale e pepe

Membro Junior
Proprietario Casa
.....e relativo alla richiesta di danni morali ai congiunti per "mancata considerazione"(in pratica afferma di essere stato costretto a fare il dna per essere creduto)
Al riguardo ci sono sentenze? Versioni contrapposte?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Qualcuno ha sostenuto (a torto) che il rifiuto equivale ad ammissione,ma la sentenza citata non è in tal senso.
Il rifiuto da solo è....un rifiuto.
Certo se faccio cremare il de cuius in pendenza della causa di riconoscimento paternità........

Il rifiuto è ovviamente "solo" un rifiuto...ma gli effetti sono quelli spiegati.

Cass. sent. n. 3470/2016, sentenza del 26 maggio 2016, n. 10933
n. 25675/2105, n. 13885/2015
Corte di Cassazione16 aprile 2008 n. 10051
n. 1733 del 2008 e n. 6694 del 2006

Direi che la statistica dimostri tal cosa come indirizzo univoco.
 
Ultima modifica:

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Io mi sono riferita alla sentenza citata prima, per me non dimostra "rifiuto eredi=ammissione" .
In queste appena postate (leggendo velocemente) mi pare si parli più di rifiuto dell'interessato, che di quello dei suoi eredi , e anche un eventuale indirizzo non è una legge.
Ogni giudice potrà valutare che peso dare al rifiuto, come ad altri comportamenti .
Cremare il de cuius in pendenza del procedimento per il riconoscimento della sua paternità forse ha un peso ....altrettanto pesante. Dico "forse " per non aprire altri fronti di discussione.

Inoltre la statistica non dimostra molto,in generale.
Al massimo analizza fenomeni, ordina dati, fa stime,predispone modelli,calcola probabilità, ma essendo nel campo delle scienze probabilistiche ,le troppe variabili impediscono di dimostrare alcunché.

Statisticamente un certo numero di volte ho torto, altre ho ragione.........;)
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto