Ho letto la sentenza: mi pare che il rifiuto a sottoporsi al test non sia stato inteso come prova di paternità del de cuius,ma come indizio , tra gli altri, anche perché sapevano che il de cuius sarebbe stato cremato, perdipiù durante il corso della causa.Es: Cass. sent. n. 24444/2015
Ovviamente , come nell'esempio linkato, ci dovranno essere degli "elementi" che possano far supporre sia intercorso un rapporto sessuale fra i "potenziali" genitori. (con tutte le "novità" su fecondazione assistita etc. ora le cose si complicheranno).
"Il Tribunale ha fondatamente escluso sulla base dell'id quod plerumque accidit che i figli non fossero a conoscenza della volontà materna di procedere alla cremazione e che quest'ultima ignorasse l'esistenza della causa. La cremazione è stata avviata quando la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio era stata già formulata e a tre giorni dalle deposizioni testimoniali nelle quali era emersa l'esistenza di un rapporto sentimentale tra L.M.C. ed il defunto compatibile con l'epoca del concepimento. "
Quindi mi pare azzardato sostenere che il rifiuta di parenti a sottoporsi al test equivalga ad una ammissione.
Anzi, dalla sentenza si deduce il contrario.
"La Corte d'Appello, nell'accurato riesame degli elementi indiziari raccolti dal giudice di primo grado e ritenuti convergenti, unitamente al rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame del dna da parte degli attori, ha ripetutamente sottolineato che tale contegno processuale non è stato assunto come elemento esclusivo o preminente del riconoscimento del rapporto di paternità contestato dai ricorrenti.
Ha, al contrario, evidenziato come esso vada considerato unitamente a numerosi altri elementi presuntivi convergenti, univoci e gravi al fine di approdare alla conclusione già accolta dal giudice di primo grado. Il predetto comportamento processuale non può, di conseguenza, essere qualificato come una presunzione desunta da una circostanza di fatto avente valore presuntivo ma come uno degli elementi di fatto incidenti sulla decisione finale, al pari delle circostanze della cremazione, della sussistenza di una relazione sentimentale e sessuale compatibile con l'epoca del concepimento e della cura della minore da parte del F., ancorchè in condizioni di tutela della riservatezza imposti dalla situazione.
La valutazione effettuata dal giudice di merito in ordine a tale pluralità di elementi di prova costituisce infine profilo del tutto insindacabile da parte del giudice di legittimità."