NO.Esistono leggi che impediscono alle parti di accordarsi in modo da porre a carico del conduttore il compenso dell'amministratore e l'assicurazione del fabbricato?
L'art 9 della legge 392 del 1978 prevede che “sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.
Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta”.
Fonte: Il pagamento degli oneri accessori a carico del conduttore
quindi se tutto vine scritto chiaramente e magari firmato una volta in calce al contratto e una seconda volta dopo la frase di richiamo del patto che interessa al proprietario è meglio.