Nessuna norma impone di pagare più del dovuto.
Stiamo parlando di un contratto di locazione libero 4 + 4, per il quale la ripartizione delle spese condominiali (che fanno parte degli oneri accessori) è liberamente decisa dalla parti e deve essere specificata nel contratto stesso.
Questa è la clausola che scriviamo nei contratti 4 + 4:
Il pagamento del canone e/o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo.
Il mancato puntuale pagamento per qualunque causa anche di una sola mensilità del canone nonché il mancato puntuale pagamento degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di una mensilità del canone, costituirà immediatamente in mora il conduttore al fine del decorso degli interessi di legge; nonché motivo di risoluzione del contratto.
Le parti convengono che l'inadempimento da parte del conduttore per mancato integrale pagamento del canone e/o degli oneri accessori come suddetto, comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione secondo quanto previsto dagli artt. n. 1454 e n. 1456 Cod.Civ.
La clausola viene approvata con doppia firma.
Si invia al conduttore la diffida ad adempiere entro 15 gg come previsto dall'art. 1454.
Se non sana la morosità e non si giunge ad un accordo bonario (ad esempio gli si concede una rateazione) ovviamente la questione finisce davanti al giudice.