Grazie per le risposte. La questione originaria della tabella millesimale contestata dal nostro litigioso condomino è stata abbandonata perché gli altri proprietari non volevano entrare in una lunga causa senza un esito certo. Per altro, c'erano grossi lavori iniziati con scadenze imminenti e la possibilità che il condomino "offeso" rifiutasse di versare la sua quota tempestivamente era altamente probabile nel caso lui fosse in causa contro il condominio.
Per quanto riguarda il recente sviluppo, l'avvocato chiede che il condominio revochi la richiesta fatta durante l'ultima assemblea del ripristino del sottotetto perché derubricata sotto la voce varie ed eventuali e "in quanto illegittimo, stante l'impossibilità di deliberare con il soggetto assente relativamente a diritti del medesimo". La motivazione del condominio era semplicemente avvisare il proprietario che intendiamo denunciare l'abuso alle autorità nel caso non si attivi.
Per quanto assurdo possa sembrare ha ragione l’autore dell’abuso quando afferma che non si possono variare le quote millesimali… Se nelle carte, autorizzazioni edilizie, ecc, la destinazione è una soffitta, l’amministratore non può modificare le quote e trasformare soffitta in residenza a causa dell’uso irregolare del proprietario. Autorizzare in assemblea la modifica delle quote millesimali, l’amministratore e condominio sembrano legittimare l’abuso effettuato dal proprietario permettendone l’utilizzo irregolare della soffitta come residenza.
Non c'è nessuna lunga causa che gli altri proprietari devono intraprendere neanche devono essere più di tanto coinvolti dopo aver informato l'amministratore, l'avvocato probabilmente ha preso la laurea su facebook se pensa di poter avanzare pretese e diritti ….
Rientra tra i poteri dell’amministratore denunciare gli abusi edilizi in condominio senza l'autorizzazione dell’assemblea. Anzi per legge ha l’obbligo di attivarsi non appena avuta notizia. Secondo un orientamento, l’amministratore inerte di fronte ad un abuso edilizio, rischierebbe addirittura di incorrere in responsabilità personali, laddove si dimostrasse, nel corso di un eventuale giudizio, che avesse avuto preventiva conoscenza dello stesso abuso.
Ragion per cui, quando l’abuso edilizio è palese, conviene sempre che l’amministratore trasmetta una diffida al condomino trasgressore (senza necessità di assemblee o delibere), per rimuovere le opere non autorizzate e ripristinare lo stato dei luoghi.
Se il proprietario non ripristina lo stato legittimo della soffitta, l’amministratore ha il dovere di fare denuncia al Comune che, dopo la segnalazione, sarà obbligato a eseguire le opportune verifiche e adottare le conseguenti misure sanzionatorie.
Da qui in poi la questione sarà tra proprietario dell'abuso e Amministrazione Comunale, quest'ultimo di troverà a dover affrontare questioni ben più grossi che le quote millesimali.