condobip

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La Cassazione, in più occasioni, ha avuto modo di chiarire che la distanza di almeno un metro dal confine è prescritta dall'art. 889 c.c., comma 2, per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili, giacchè per tali condutture, aventi un flusso costante di sostanze liquide o gassose, il legislatore ha tenuto conto della loro potenziale attitudine ad arrecare danno alla proprietà contigua, stabilendo, con valutazione ex antea, una presunzione iuris et de iure di pericolosità.
Giusto, ma valido per due fondi nati da due proprietari diversi e non da uno, poi diviso in due del padre di famiglia, o per meglio dire unico proprietario.
Bisogna rendersi conto che è impossibile costruire un condominio senza servitù.
Basta pensare all'impianto di riscaldamento che entra in casa propria e poi se ne esce, l'impianto per la fornitura del gas e dell'acqua, per l'antenna TV, per la colonna fecale, e tutti gli scarichi ecc ecc
Praticamente senza servitù è possibile costruire soltanto una casetta unifamiliare.
 
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lello1179

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Per Gianco, servitù attive e passive legalmente esistenti e costituite, essendo la servitù non apparente non può essere tramandata con la destinazione del padre di famiglia, poi è sempre riconosciuta un'indennita' proporzionale al danno subito dal fondo servente e quale sarebbe nel merito il mio vantaggio oltre di non poter godere del mio bene ?! il padre di famiglia in maniera diligente opera appunto da buon padre di famiglia...occulto già da l'idea di qualcosa non fatta proprio a regola d'arte...ma poi legalmente esistenti e costituite con chi? a favore di chi? Di cosa? Vi erano le condizioni di poter utilizzare la parte comune?
 

condobip

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Per Gianco, servitù attive e passive legalmente esistenti e costituite, essendo la servitù non apparente non può essere tramandata con la destinazione del padre di famiglia, poi è sempre riconosciuta un'indennita' proporzionale al danno subito dal fondo servente e quale sarebbe nel merito il mio vantaggio oltre di non poter godere del mio bene ?! il padre di famiglia in maniera diligente opera appunto da buon padre di famiglia...occulto già da l'idea di qualcosa non fatta proprio a regola d'arte...ma poi legalmente esistenti e costituite con chi? a favore di chi? Di cosa? Vi erano le condizioni di poter utilizzare la parte comune?
Mi spieghi in 4 parole come costruisci un condominio senza servitù?
Grazie .
Dove fai transitare l'impianto del riscaldamento di ogni u.i., quello per il gas e acqua ed energia elettrica, scarichi acque bianche e nere, senza toccare muri o pavimenti di proprietà private (appartamenti intendo)?
 

lello1179

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La servitù si costituisce, quindi, se si verifica la situazione prevista dalla legge, senza che vi sia una specifica manifestazione di volontà e senza che nemmeno vi sia una sentenza.
Come risulta evidente da quanto detto, tale servitù può costituirsi solo se apparente.
Articolo 1061. Servitù non apparenti.
Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.

questo per chiarire che se anche il proprietario unico e solo avesse costituito dette servitù a proprio piacere...non può tramandarle a terzo senza farne la dovuta menzione delle stesse..
condivido che per logica nel costruire volendo o nolendo si costituiscono servitù a danno e favore...ma logicamente e qui rientra il buon senso, nel costruire e costituire si tiene conto di poter utilizzare le parti comuni...ove le condizioni lo consentano...ora con 1000 mq di parcheggio mi spieghi secondo te quale è stata la logica di farle passare nel giardino? per economia...o perché era unico proprietario...ed allora costituire vuol dire diritti e doveri di tizio e caio e non vi è menzione ne nei miei atti ne in quelli dei condomini...

e concludo;
Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del ... Nulla di strano sul fatto che si possa costituire una servitù per volontà di una o più ... il proprietario di un fondo in situazioni difficili se non proprio insostenibili. ... Non sono compresi nella servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
 

condobip

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Tutto giusto per l'art. 1061 cc, ma qui si sta parlando di tutt'altro ovvero dell'art. 1o62;

Art. 1062. Destinazione del padre di famiglia.
La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.

Ovvero tutto un'altra dimensione e un altro caso, come parlare di lana e cotone, non so se mi spiego ....

Comunque nulla vieta a chi è convinto del contrario di adire a vie legali .... buona fortuna, e ci sentiamo tra (circa) 10 anni se non più, spero che ci sia dato a sapere l'esito
 

lello1179

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scusami ma tu parli dell'art.1062 senza entrare nel merito....la destinazione del padre di famiglia dice giustamente quanto tu hai detto...ma non entri nel merito per capire cosa vai ad ereditare per destinazione del padre di famiglia?!?...altrimenti tutto quanto dopo la destinazione del padre di famiglia non avrebbe senso che esistesse, io non metto in dubbio la destinazione del padre di famiglia ma nel mio caso non posso ereditare ciò che non ho avuto possibilità di vedere ne tantomeno vi sono opere visibili atte a dimostrarne l'esistenza di tale servitù....ne tantomeno vi è menzione nell'atto...poi se secondo te la dovrò ereditare per forza...vedremo cosa mi dirà il giudice dato che sono in causa...
 

condobip

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Proprietario Casa
scusami ma tu parli dell'art.1062 senza entrare nel merito....la destinazione del padre di famiglia dice giustamente quanto tu hai detto...ma non entri nel merito per capire cosa vai ad ereditare per destinazione del padre di famiglia?!?...altrimenti tutto quanto dopo la destinazione del padre di famiglia non avrebbe senso che esistesse, io non metto in dubbio la destinazione del padre di famiglia ma nel mio caso non posso ereditare ciò che non ho avuto possibilità di vedere ne tantomeno vi sono opere visibili atte a dimostrarne l'esistenza di tale servitù....ne tantomeno vi è menzione nell'atto...poi se secondo te la dovrò ereditare per forza...vedremo cosa mi dirà il giudice dato che sono in causa...
Penso di aver già spiegato tutto quanto potrebbe fare il primo proprietario prima della divisione e vendita della sua proprietà, per cui non mi sembra il caso di ritornare a riparlarne, se non ti va bene quanto spiegato, puoi agire in altra maniera, ma non nel Forum, il quale fornisce dei pareri e pareri non esecutivi, per cui se non hai altri suggerimenti.
Buona fortuna.
p.s, ti avevo chiesto dei pareri e soluzioni sulla costruzione di un condominio senza servitù, attendo ancora delle risposte.
 
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lello1179

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Apprezzo che tu mi dia un parere e ti ringrazio, posso non condividere perché la vedo una limitazione all'art e non al merito, ciò vuol dire che se avesse voluto mettere una bomba...occultandola avrei dovuto accettarla a prescindere....vabbe spero che possa sbagliarti sui 10 anni e uscirne prima....
 

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