Con l'Agenzia delle Entrate finisce sempre così: quando credi di aver capito, puoi star certo che è la volta che non hai capito un bel niente.
La colonna 9 del quadro RB Unico/2011, riferita alla scelta della cedolare per le locazioni in provincia dell'Aquila, non lascerebbe spazio a dubbi interpretativi ("Il contratto di locazione deve essere stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione"). Pertanto la cedolare si applicherebbe solo ad un contratto di locazione abitativa stipulato, per esempio, tra un impiegato dell'EUR e un gelataio a pedali, ma non tra un impiegato dell'EUR e la Ferrero S.p.A.
Invece nel provvedimento delle Entrate del 7 aprile scorso, nessun requisito soggettivo è previsto per il conduttore da parte delle Entrate, a cui pare interessare solo il soggetto locatore (persona fisica titolare di diritto di proprietà o del diritto reale del godimento ecc. ecc.), lasciando così intendere che il conduttore, oltre ad una persona fisica (un gelataio a pedali) possa essere anche un'impresa o una società (Ferrero S.p.A.), a patto, però, che utlizzi l'immobile a fini abitativi e non professionali (ad esempio, concedendone l'uso ai propri dipendenti che - detto tra noi - potrebbero essere benisimo i figli del gelataio ambulante
).
Insomma, il solito rebus. La soluzione la potrete trovare nella circolare del'Agenzia.
Oppure no.