Il DM 37/2008, entrato in vigore il 12.3.2008, ha sostituito tutte le norme fondamentali sulla sicurezza impianti, la quasi totalità della legge 46/90, il suo regolamento d'attuazione (DPR 447/91) e le regole sugli impianti contenute nel Testo unico dell'Edilizia (DPR 380/01).
Ha riguardato
tutti i tipi di impianto (elettrico, idrico, riscaldamento, gas, radiotelevisivo, climatizzazione ed altri) e
tra le novità più importanti ha reso obbligatoria la consegna della Dichiarazione di Conformità dell' impianto per l'allaccio di energia elettrica, gas e acqua (obbligatoria dal 2004 solo per il metano con delibera AEEG- Autority Energia Elettrica e Gas)
ed ha consentito, per i vecchi impianti, di sostituire la Dichiarazione di Conformità (DI.CO) con un Certificato di Rispondenza (DI.RI) redatto da tecnico qualificato.
All'art. 13 (poi abrogato con DL 112/2008) il decreto aveva previsto l'obbligo di prestare garanzia e di allegare la Certificazione degli impianti sugli atti di trasferimento (soprattutto compravendita) e Locazione immobiliare.
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Anche nella locazione l'obbligo di allegare le Certificazioni di Conformità è stato abolito. Bisogna però considerare che
la locazione, a differenza della vendita,
si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive tra le quali c'è anche la
garanzia sull'utilizzabilità del bene (
art. 1575 c.c.).
Quindi anche se non allegati,
i documenti debbono esistere, precisando che la rispondenza degli impianti va attestata con riferimento alle norme vigenti all'epoca della loro realizzazione o modifica.
Resta in piedi la disciplina che impone la conformità degli impianti nuovi o oggetto di ristrutturazione. Tra l'altro, lo stesso Decreto 37/08,
all'art. 8, recita che il proprietario deve adottare tutte le misure
idonee a conservare le caratteristiche di sicurezza dei propri impianti. Un invito, questo, alla consegna dell'appropriata documentazione.
Quindi, se esiste la Certificazione, è bene consegnarla al momento della stipula del Contratto (
Dichiarazione di Conformità, libretto d'uso e manutenzione riscaldamento). Se non c'è, è possibile sostituirla con DI.RI (Dichiarazione Rispondenza). In alternativa, le parti, possono accordarsi liberamente (
contratti a canone libero) con apposita clausola evidenziando che l'immobile non è a norma o privo di Certificazione e, di conseguenza, su chi graveranno i relativi costi di adeguamento (
in assenza di pattuizioni, come detto, entra in gioco art 1575 c.c.)
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