Gagarin

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Professionista
La regolarità degli impianti è un'altra cosa: impianto gas, impianto elettrico devono avere la dichiarazione da parte di un tecnico abilitato che sono conformi con gli attuali standard di legge oppure che sono in regola con gli standard di legge all'epoca della loro installazione.
Questa è la risposta completa ed esaustiva alla domanda iniziale.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
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La regolarità degli impianti è un'altra cosa: impianto gas, impianto elettrico devono avere la dichiarazione da parte di un tecnico abilitato che sono conformi con gli attuali standard di legge oppure che sono in regola con gli standard di legge all'epoca della loro installazione e che non sono stati successivamente modificati.
avevo dimenticato, prima che me lo si faccia notare.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Quindi, siamo in due a chiedere la stessa cosa??? O ce ne saranno altri in arrivo??? qpq.
allora: marimari2 si è già rivolta all' UPPI che le hanno detto che servono tutte le certificazioni. Cioà L'APE la certificazione della conformita dell'impianto elettrico e la conformità dell'impianto gas (aggiungo che se avesse la caldaia a gas per l'acqua calda sanitaria o per il riscaldamento autonomo deve avere anche il libretto manutenzione caldaia, che è cosa differente dalla conformità dell'impianto a gas che riguarda principalmente tubi, fornelli e sistemi di ventilazione/areazione del locale dove c'é il fornello a gas o lo scalda acqua a gas).
Chi è intervenuto ha evidenziato che l' APE riguarda quanto si deve spendere (cioè quanto necessita) per climatizzare l'appartamento mentre le altre due certificazioni riguardano la rete elettrica che non c'entra nulla con la climatizzazione, e la rete del gas, che anche lei non ha alcuna attinenza con la climatizzazione, se non indirettamente in caso di riscaldamento autonoma a gas (perché c'è anche quello elettrico).
Quindi se marimari2 vuole affittare il suo appartamento deve procurarsi l' APE, la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico; la dichiarazione di conformità dell' impianto gas, e deve fornire il libretto di regolare installazione e manutenzione dello scaldabagno a gas se è già presente nell'appartamento.
Così è chiaro?
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Avrei dei dubbi sulla conclusione che se ne trae da questa discussione.
E farei qualche distinguo:

L?APE (attestato di prestazione energetica ) è obbligatorio , sia in caso di vendita che di locazione. Conseguentemente è obbligatorio consegnare l'attestato all'inquilino, e riportare sul contratto sottoscritto dalle parti, che questo è stato rilasciato ed è noto alle parti.

Quanto alle Dichiarazioni di Conformità (Dico) o di Rispondenza (DIRE), il decreto che ne prescriveva l'obbligo in caso di locazione, è stato abrogato: conseguentemente non è obbligatorio fornirlo all'inquilino, e si può benissimo locare l'immobile specificando che viene messo nel possesso dell'inquilino nello stato di fatto.

Tutto chiaro? Non proprio.

Se infatti nulla vieta di locare un immobile con impianti non certificati, altra cosa è disquisire sulle eventuali responsabilità in caso di incidenti.

Con le dichiarazioni di conformità in mano, il locatore non è soggetto ad eventuali responsabilità. In assenza di quelle, sara suo onere dimostrare che l'incidente non è dovuto a problemi sull'impianto....

Distinguerei anche tra impianto a norma ed impianto adeguato: le imprese che realizzano gli impianti elettrici e gas devono rilasciare a fine lavoro la dichiarazione di conformità alla norma vigente. (a partire dalla L 46/90)
In mancanza di o in assenza di questa dichiarazione, è possibile far redigere a posteriori da un tecnico abilitato una dichiarazione di rispondenza (DIRE).

E' bene inoltre ricordare che la legge stessa considera comunque "adeguati" gli impianti forniti di salvavita con I<30mA ed impianto di messa a terra, con protezione dai contatti diretti: questa ultima precisazione spesso è trascurata, ma si risolve con poca spesa. In sostanza occorre che le prese di corrente siano dotate di protezione contro gli inserimenti impropri, ed i fili siano protetti e non deteriorati/spelati.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
allora: marimari2 si è già rivolta all' UPPI che le hanno detto che servono tutte le certificazioni. Cioà L'APE la certificazione della conformita dell'impianto elettrico e la conformità dell'impianto gas (aggiungo che se avesse la caldaia a gas per l'acqua calda sanitaria o per il riscaldamento autonomo deve avere anche il libretto manutenzione caldaia, che è cosa differente dalla conformità dell'impianto a gas che riguarda principalmente tubi, fornelli e sistemi di ventilazione/areazione del locale dove c'é il fornello a gas o lo scalda acqua a gas).
Chi è intervenuto ha evidenziato che l' APE riguarda quanto si deve spendere (cioè quanto necessita) per climatizzare l'appartamento mentre le altre due certificazioni riguardano la rete elettrica che non c'entra nulla con la climatizzazione, e la rete del gas, che anche lei non ha alcuna attinenza con la climatizzazione, se non indirettamente in caso di riscaldamento autonoma a gas (perché c'è anche quello elettrico).
Quindi se marimari2 vuole affittare il suo appartamento deve procurarsi l' APE, la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico; la dichiarazione di conformità dell' impianto gas, e deve fornire il libretto di regolare installazione e manutenzione dello scaldabagno a gas se è già presente nell'appartamento.
Così è chiaro?
Chiarissimo...ma sembra come sostenuto dianzi da....??? che l'obbligo valga solo per l'APE...mentre sembra estremamente prudente e opportuno munirsi di certificati ad hoc anche per gli altri impianti, specie per
le locazioni...Per le vendite, oltre all'APE si può ricorrere al " come visto e gradito"...E l'UPPI fa bene a consigliare il TOTO certificados
...Quiproquo.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Il DM 37/2008, entrato in vigore il 12.3.2008, ha sostituito tutte le norme fondamentali sulla sicurezza impianti, la quasi totalità della legge 46/90, il suo regolamento d'attuazione (DPR 447/91) e le regole sugli impianti contenute nel Testo unico dell'Edilizia (DPR 380/01).
Ha riguardato tutti i tipi di impianto (elettrico, idrico, riscaldamento, gas, radiotelevisivo, climatizzazione ed altri) e tra le novità più importanti ha reso obbligatoria la consegna della Dichiarazione di Conformità dell' impianto per l'allaccio di energia elettrica, gas e acqua (obbligatoria dal 2004 solo per il metano con delibera AEEG- Autority Energia Elettrica e Gas) ed ha consentito, per i vecchi impianti, di sostituire la Dichiarazione di Conformità (DI.CO) con un Certificato di Rispondenza (DI.RI) redatto da tecnico qualificato.
All'art. 13 (poi abrogato con DL 112/2008) il decreto aveva previsto l'obbligo di prestare garanzia e di allegare la Certificazione degli impianti sugli atti di trasferimento (soprattutto compravendita) e Locazione immobiliare.
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Anche nella locazione l'obbligo di allegare le Certificazioni di Conformità è stato abolito. Bisogna però considerare che la locazione, a differenza della vendita, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive tra le quali c'è anche la garanzia sull'utilizzabilità del bene (art. 1575 c.c.). Quindi anche se non allegati, i documenti debbono esistere, precisando che la rispondenza degli impianti va attestata con riferimento alle norme vigenti all'epoca della loro realizzazione o modifica.
Resta in piedi la disciplina che impone la conformità degli impianti nuovi o oggetto di ristrutturazione. Tra l'altro, lo stesso Decreto 37/08, all'art. 8, recita che il proprietario deve adottare tutte le misure idonee a conservare le caratteristiche di sicurezza dei propri impianti. Un invito, questo, alla consegna dell'appropriata documentazione.
Quindi, se esiste la Certificazione, è bene consegnarla al momento della stipula del Contratto (Dichiarazione di Conformità, libretto d'uso e manutenzione riscaldamento). Se non c'è, è possibile sostituirla con DI.RI (Dichiarazione Rispondenza). In alternativa, le parti, possono accordarsi liberamente (contratti a canone libero) con apposita clausola evidenziando che l'immobile non è a norma o privo di Certificazione e, di conseguenza, su chi graveranno i relativi costi di adeguamento (in assenza di pattuizioni, come detto, entra in gioco art 1575 c.c.)
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