Qua dovrebbe venire in soccorso il legislatore..."adottando" il criterio espropriativo
per pubblica utilità...(utilità generale condominiale...)
Solo che il "condominio" non è "pubblico" ma "soggetto/ente (seppur imperfetto) privato".
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Qua dovrebbe venire in soccorso il legislatore..."adottando" il criterio espropriativo
per pubblica utilità...(utilità generale condominiale...)
Grazie anche a te.sì è al 4% come ti ha già confermato Ollj
Non l'ho scritto e non avevo dubbi...Adottare un metodo solo come idea e conSolo che il "condominio" non è "pubblico" ma "soggetto/ente (seppur imperfetto) privato".
Adottare un metodo solo come idea e con
tutti i distinguo del caso. Con un punto in comune: "risarcimento"
Il risarcimento eventuale nei limiti di congruità per entrambe le parti è solo per la piccola perdita di veduta od altro...Il caso pratico che abbiamo tutti in testa è cheNon serve nessuna Legge o norma per "corrompere" i contrari...ma comprendi che esiste un limite "finanziario".
Se "coinvolgi" (senza titolo) qualcuno a tutte le future spese per una "innovazione" che non è considerata di necessità o di cui non si farebbe uso...non esiste somma che raggiunga lo scopo e che valga la pena essere spesa.
Grazie di nuovo Luigi...E' quel che temo...Mia figlia si svenerà per affrontare ladalla mia piccola esperienza che mi sono fatto a proposito di installazione di ascensori/elevatori idralici in edifici che originariamente ne erano privi posso fare queste osservazioni:
- nel caso di costruzione nella tromba delle scale tutti coloro che hanno fatto opposizione alla costruzione hanno perso: anche coloro che avevano fatto causa per l' eccessiva occupazione dell'androne di piano terra, che è parte comune.
- nel caso di costruzione all' esterno dell'edificio 3 volte su 4 i ricorrenti hanno vinto ed in alcuni casi i perdenti hanno dovuto rimuovere l'ascensore costruito.
Ci sono dei casi che fanno tristezza come quello di Agrigento dove alcuni condomini hanno portato in tribunale il padre di due figli portatori di handicap reo secondo loro di aver impedito a loro, ed al resto dei condomini, l'utilizzo di una parte non trascurabile del terreno condominiale costruendo un ascensore esterno.
La Cassazione con sentenza n.12705 del 13/06/2005 ha confermato le sentenze di primo e secondo grado che già aveva dato loro ragione: in pratica la menomazione del godimento di una cosa materiale prevale sull' handicap fisico.
Più recentemente c'é stataun'altra sentenza della Cassazione la n. 24760 del 05/11/2013 che si può riassumere in questa frase: se l'ascensore limita la visuale dalle finestre di una proprietà privata nel condominio va rimossso.
Inoltre la Cassazione con sentenza n. 1781 del 12/02/1993 ribadendo il concetto che la costruzione di un ascensore in un palazzo che ne era privo è una innovazione ha espresso il seguente concetto: "Sono innovazioni vietate, che, quindi, debbono essere approvate dalla unanimità dei condomini, soltanto quelle che, pur essendo volute dalla maggioranza nell'interesse del condominio, compromettono la facoltà di godimento di uno o di alcuni condomini in confronto degli altri, mentre non lo sono quelle che compromettono qualche facoltà di godimento per tutti i condomini.
A meno che il danno che subiscono alcuni condomini non sia compensato dal vantaggio."
proseguo...
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