Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Adottare un metodo solo come idea e con
tutti i distinguo del caso. Con un punto in comune: "risarcimento"

Non serve nessuna Legge o norma per "corrompere" i contrari...ma comprendi che esiste un limite "finanziario".
Se "coinvolgi" (senza titolo) qualcuno a tutte le future spese per una "innovazione" che non è considerata di necessità o di cui non si farebbe uso...non esiste somma che raggiunga lo scopo e che valga la pena essere spesa.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Non serve nessuna Legge o norma per "corrompere" i contrari...ma comprendi che esiste un limite "finanziario".
Se "coinvolgi" (senza titolo) qualcuno a tutte le future spese per una "innovazione" che non è considerata di necessità o di cui non si farebbe uso...non esiste somma che raggiunga lo scopo e che valga la pena essere spesa.
Il risarcimento eventuale nei limiti di congruità per entrambe le parti è solo per la piccola perdita di veduta od altro...Il caso pratico che abbiamo tutti in testa è che
gli alloggi al piano terra e i negozi non contribuiscono nè all'installazione, nè
ai conseguenti consumi e riparazioni. L'alloggio del piano terra che spesso ha una sola vista nel cortile verrebbe sicuramente danneggiato nella veduta, nella luce e
nel via vai dei condomini...ed è questo, solo questo che si dovrà risarcire equamente prendendo le precauzioni con un atto pubblico ad hoc, onde evitare il caso della sorella di Luigi e quello letto con la sentenza postata. Se poi neanche così ti va bene...mi arrendo e corro a consolarmi da FradJACOno...Cappitto mi hai??? qpq.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
dalla mia piccola esperienza che mi sono fatto a proposito di installazione di ascensori/elevatori idralici in edifici che originariamente ne erano privi posso fare queste osservazioni:
- nel caso di costruzione nella tromba delle scale tutti coloro che hanno fatto opposizione alla costruzione hanno perso: anche coloro che avevano fatto causa per l' eccessiva occupazione dell'androne di piano terra, che è parte comune.
- nel caso di costruzione all' esterno dell'edificio 3 volte su 4 i ricorrenti hanno vinto ed in alcuni casi i perdenti hanno dovuto rimuovere l'ascensore costruito.
Ci sono dei casi che fanno tristezza come quello di Agrigento dove alcuni condomini hanno portato in tribunale il padre di due figli portatori di handicap reo secondo loro di aver impedito a loro, ed al resto dei condomini, l'utilizzo di una parte non trascurabile del terreno condominiale costruendo un ascensore esterno.
La Cassazione con sentenza n.12705 del 13/06/2005 ha confermato le sentenze di primo e secondo grado che già aveva dato loro ragione: in pratica la menomazione del godimento di una cosa materiale prevale sull' handicap fisico.
Più recentemente c'é stataun'altra sentenza della Cassazione la n. 24760 del 05/11/2013 che si può riassumere in questa frase: se l'ascensore limita la visuale dalle finestre di una proprietà privata nel condominio va rimossso.
Inoltre la Cassazione con sentenza n. 1781 del 12/02/1993 ribadendo il concetto che la costruzione di un ascensore in un palazzo che ne era privo è una innovazione ha espresso il seguente concetto: "Sono innovazioni vietate, che, quindi, debbono essere approvate dalla unanimità dei condomini, soltanto quelle che, pur essendo volute dalla maggioranza nell'interesse del condominio, compromettono la facoltà di godimento di uno o di alcuni condomini in confronto degli altri, mentre non lo sono quelle che compromettono qualche facoltà di godimento per tutti i condomini.
A meno che il danno che subiscono alcuni condomini non sia compensato dal vantaggio
."
proseguo...
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
dalla mia piccola esperienza che mi sono fatto a proposito di installazione di ascensori/elevatori idralici in edifici che originariamente ne erano privi posso fare queste osservazioni:
- nel caso di costruzione nella tromba delle scale tutti coloro che hanno fatto opposizione alla costruzione hanno perso: anche coloro che avevano fatto causa per l' eccessiva occupazione dell'androne di piano terra, che è parte comune.
- nel caso di costruzione all' esterno dell'edificio 3 volte su 4 i ricorrenti hanno vinto ed in alcuni casi i perdenti hanno dovuto rimuovere l'ascensore costruito.
Ci sono dei casi che fanno tristezza come quello di Agrigento dove alcuni condomini hanno portato in tribunale il padre di due figli portatori di handicap reo secondo loro di aver impedito a loro, ed al resto dei condomini, l'utilizzo di una parte non trascurabile del terreno condominiale costruendo un ascensore esterno.
La Cassazione con sentenza n.12705 del 13/06/2005 ha confermato le sentenze di primo e secondo grado che già aveva dato loro ragione: in pratica la menomazione del godimento di una cosa materiale prevale sull' handicap fisico.
Più recentemente c'é stataun'altra sentenza della Cassazione la n. 24760 del 05/11/2013 che si può riassumere in questa frase: se l'ascensore limita la visuale dalle finestre di una proprietà privata nel condominio va rimossso.
Inoltre la Cassazione con sentenza n. 1781 del 12/02/1993 ribadendo il concetto che la costruzione di un ascensore in un palazzo che ne era privo è una innovazione ha espresso il seguente concetto: "Sono innovazioni vietate, che, quindi, debbono essere approvate dalla unanimità dei condomini, soltanto quelle che, pur essendo volute dalla maggioranza nell'interesse del condominio, compromettono la facoltà di godimento di uno o di alcuni condomini in confronto degli altri, mentre non lo sono quelle che compromettono qualche facoltà di godimento per tutti i condomini.
A meno che il danno che subiscono alcuni condomini non sia compensato dal vantaggio
."
proseguo...
Grazie di nuovo Luigi...E' quel che temo...Mia figlia si svenerà per affrontare la
spesa ( 60.000 euro..), rischiando ancora il ripristino, i danni e chissà quant'altro
il magistrato si inventerà per punirla...Tuttavia, sarebbe interessante leggere
come i promotori si siano comportati nell'impostazione della COSA. Ha valore, quindi, la mia ipotesi di barattare un consenso con il risarcimento dei "neutrali"
eventualmente danneggiati??? Io penso di sì...Altrimenti??? qpq.
 

rita dedè

Membro Attivo
Proprietario Casa
Altrimenti,caro quiproquo.......... Vendiamo la casa,e ci trasferiamo a piano terra!
Chi ci obbliga ad abitare,così in alto?
 
O

Ollj

Ospite
Non per far il bastian contrario a priori: le interessanti sentenze citate da @Luigi Criscuolo non possono che condividersi dal punto legale (moralmente saeebbe diverso, ma in tal sede nulla vale) e non sono per nulla in contrasto con quanto su espresso in tema di art.1102 Cc.
Il problema non è la mancanza dell'assenso iniziale alla realizzazione, bensì che, per un ascensore esterno, le variabili indicate dallo stesso legislatore ex art.1102 e 1120 (a seconda dell'iter prescelto) divengono di fatto piu determinanti ed il Giudice non potrà che tenerne conto.
Rammento ad ogni modo che le sentenze vanno lette nel loro dispositivo e soprattutto limitate al caso specifico cui si riferiscono.
 

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