Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Penso che dovresti "conoscermi" abbastanza per capire come sia evidente che se ho scritto è perchè ho letto.
Sei tu che non hai letto la Legge o hai male interpretato o ti sei affidata a uno dei tanti articolisti che eccedono nell'uso delle parole.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
L'obbligo è previsto solo in particolare caso:
Art. 1 - Campo di Applicazione

Le norme contenute nel presente decreto si applicano:

1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto

Converrai che difficilmente si avrà "ristrutturazione" dell'intero Condominio (parti comuni...in quanto per le parti private non avrebbe rilevanza)...e tale "imposizione" deve comunque intendersi ove non esistano impedimenti tecnici o "danni" a terzi.
 
O

Ollj

Ospite
Se invece la costruzione sarà esterna, occhio alle distanze dalle finestre, alla occupazione dello spazio del cortine condominiale, i dissenzienti potrebbero mettere i bastoni tra le ruote
la condomina del piano terra ha fatto causa ed ha vinto: riduzione del rapporto aeroilluminante del locale cucina;
Grave errore del Giudice. Sua sorella costruendo su parte comune non doveva rispettare le distanze minime dalle vedute
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Grave errore del Giudice. Sua sorella costruendo su parte comune non doveva rispettare le distanze minime dalle vedute

Non direi "grave errore" visto che anche la Suprema Corte ha deciso in tal senso.
Vedi sentenza riportata anche da @quiproquo
Cassazione n.4726/2016

E' sempre difficile districarsi nel "marasma" di Leggi e Decreti che si sovrappongono.

Un conto è un mancato rispetto di distanze grazie a particolari deroghe...ma la cosa non deve comunque ledere il diritto di altri ( finestre e vedute).
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Art.1102 Cc e nessuna liberatoria necessitasi. Veda in tal senso anche
Cassazione n. 10852 del 2014.
"deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi, la disciplina dettata dall'art. 907 cod. civ. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, neppure per effetto del richiamo ad essa operato nell'art. 3, comma secondo, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, non trovando detta disposizione applicazione in ambito condominiale (Cass. n. 14096 del 2012)

Grazie Ollj...Ergo...oppure P.Q.M. ??? Comunque ci provo...
" la sorella di Luigi C. poteva aver ragione...???
L'ingombro dell'ascensore comunque va a rosicchiare uno spazio comune...e sembra che su questo punto abbia la prevalenza il "farlo"...Mentre il condomino del piano terra vede tagliato lo spazio di veduta oltre a quello della luce solare.
interviene a ragione fino alla demolizione??? Ne ha diritto o no??? Questo è il punto dolens postato da Luigi...Grazie. qpq.
Non direi "grave errore" visto che anche la Suprema Corte ha deciso in tal senso.
Vedi sentenza riportata anche da @quiproquo
Cassazione n.4726/2016

E' sempre difficile districarsi nel "marasma" di Leggi e Decreti che si sovrappongono.

Un conto è un mancato rispetto di distanze grazie a particolari deroghe...ma la cosa non deve comunque ledere il diritto di altri ( finestre e vedute).
Qua dovrebbe venire in soccorso il legislatore..."adottando" il criterio espropriativo
per pubblica utilità...(utilità generale condominiale...) :ti esproprio mezzo metro di veduta e te lo pago (ghiamo) un tanto al centimetro, Se non basteranno 5mila euro gliene daremo anche il doppio
se non il triplo. Sogno o son desto??? qpq.
 
O

Ollj

Ospite
Persevero; a mio avviso è un grave errore affermare che, per opere ex art.1102 su parti comuni si debba rispettare la distanza minima di cui all'art.907 Cc: su questo la Corte di Cassazione è stata a più riprese esplicita.
Allora quale il senso di Cassazione 4726/2016? Secondo il mio modesto parere interviene su aspetti diversi e per nulla contraddittori con quelli correttamente evidenziati dalle su citate 10852 del 2014 e 14096 del 2012.
La Suprema Corte infatti, non ha stabilito (come si vorrebbe far credere) che un'opera realizzata ex art.1102 Cc su spazio comune debba rispettare i limiti dalle vedute ex art.907 Cc (lex generalis ed in quanto tale soccombente rispetto alla lex specialis di cui all'art.1102 Cc), bensì che:
- essendo stato accertato dal Ctu la lesione alla visuale dalle finestre
- la delibera del condominio doveva considerarsi illegittima ai sensi dello stesso art.1102 Cc che, vietando l’alterazione della destinazione della cosa comune, garantisce sempre il pari uso secondo il diritto di ciascuno condomino.
Quindi riepilogando:
1) Erroneo asserire che l'art.907 Cc debba essere rispettato se l'opera viene realizzata ex art.1102 Cc su parte comune
2) Nessuna autorizzazione e/o liberatoria preventiva sarà necessaria
3) La costruzione dovrà tener conto di tutte le condizioni stabilite dall'art.1102 Cc, secondo il quale (assente il rispetto della distanza minima di legge dalle vedute) è essenziale il principio del pari uso secondo il diritto di ciascuno che nel caso concreto i giudici di I° e II° grado avevano di fatto accertato
 
O

Ollj

Ospite
Quindi anche Cassazione 2016 non vieta un ascensore per il mero fatto di essere a distanza inferiore da quella legale, ma perchè nel concreto è stato provato ex Ctu la lesione di un effettivo diritto di godimento di uno dei consociati.
 

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