gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Dipende tutto dall'esistenza di RdC di tipo contratutale e dal suo richiamo negli atti.

Fosse stato omesso i "nuovi" non sarebbero vincolati al suo rispetto.

l'atto pubblico di divisione e costituzione del condominio è richiamato nei rogiti e predispone anche il regolamento condominiale
il punto è che i condomini dissenzienti si "attaccano" al fatto che l'atto non ripete espressamente "per sè e successori e aventi causa" nella frase che riguarda l'ascensore

insomma secondo loro tale locuzione vale solo per la prima frase che ho riportato, e non per le altre due...spero di essere stata chiara
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
invece alcuni condomini, che hanno comprato in passato dai condividenti, dicono che non sono obbligati
Il fatto che certe disposizioni siano state trascritte sull'atto originario, non dovrebbero essere automaticamente recepite dai successivi acquirenti il cui atto si riallaccia al precedente?
 

gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Il fatto che certe disposizioni siano state trascritte sull'atto originario, non dovrebbero essere automaticamente recepite dai successivi acquirenti il cui atto si riallaccia al precedente?

come ho spiegato, secondo i condomini dissenzienti gli impegni presi dagli originari condividenti sarebbero tipo "personali"

a me invece sembra che la frase sull'ascensore sia stata scritta proprio per EVITARE la situazione in cui ci troviamo!
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
come ho spiegato, secondo i condomini dissenzienti gli impegni presi dagli originari condividenti sarebbero tipo "personali"

a me invece sembra che la frase sull'ascensore sia stata scritta proprio per EVITARE la situazione in cui ci troviamo!
Già. Sembrerebbe così a noi comuni lettori.
Potrebbe rispondere con più competenza un notaio: mi chiedo se non siano rilevabili questioni del tipo "mancanza di trascrizione opponibile a terzi" .
Che porterebbe a chiedersi se ci siano gli estremi per procurato danno da parte dei notai roganti.
 

gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Scusa ora non comprendo...intendi dire che l'ascensore seppur non esistente viene citato nel RdC o altro atto contrattuale?

sì, esatto, l'atto di divisione è richiamato nei rogiti e dice:

i condividenti, per sè e successori e aventi causa si impegnano...(alla costruzione di un scala in cortile, già fatta a suo tempo)
inoltre i condividenti si impegnano...(a mettere l'ascensore in un'altra scala, già fatto)
per quanto riguarda l'immobile x, i condividenti si impegnano a non opporsi e a sopportare proporzionalmente le spese di installazione dell'ascensore qualora ciò venisse richiesto da eventuali futuri acquirenti

che si fa??:sorrisone:
 

gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Già. Sembrerebbe così a noi comuni lettori.
Potrebbe rispondere con più competenza un notaio: mi chiedo se non siano rilevabili questioni del tipo "mancanza di trascrizione opponibile a terzi" .
Che porterebbe a chiedersi se ci siano gli estremi per procurato danno da parte dei notai roganti.

l'atto è richiamato in tutte le vendite successive
secondo il mio avvocato è opponibile a tutti i condomini... comunque come dicevo noi dell'ultimo piano pensavamo di mettere il dannato :sorrisone: ascensore e riservarci il diritto di chiedere il rimborso
questo per evitare di litigare e rimanere nel frattempo senza ascensore...e poi è ovvio che la ditta incaricata vorrà tutti i soldi, mica possiamo dirle di attendere eventuali rimborsi per il saldo! scapperebbe a gambe levate (giustamente)
insomma, problema legale + problema pratico...
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
è una estrapolazione indebita di chi l'ha scritta o inficia l'assioma

Le "interpretazioni" in materia fiscale sono spesso "aleatorie".
Una lettura "prudente" suggerisce (indicativo) di non eccedere la quota millesimale prevista in tabella ...ma se appunto tabella non esiste o si delibera (validamente) in modo diverso si potrebbe (condizionale) riferire sempre alla proporzione di quanto effettivamente speso.
Materia per tribunali tributari nell'eventualità che qualche solerte funzionario contesti dopo improbabile verifica.

Che porterebbe a chiedersi se ci siano gli estremi per procurato danno da parte dei notai roganti.

Semmai per i venditori...in tal senso non sono ascrivibili colpe ai notai.
L'atto di vendita (rogito) rappresenta la trascrizione della volontà delle 2 parti, viene letto accettato e firmato dalel stesse.
Il Notaio funge solo da "ufficiale" garante.
 

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