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Ollj

Ospite
credo che spinga presso l'amministratrice per ottenere una ripartizione a lui più favorevole
Se questo è il timore, come già concluso da lei qui sopra, meglio un riparto millesimale tra chi, favorevole, delibererasse validamente per la realizzazione dell'opera. Il compromesso può esser foriero di complicanze di non poco conto. Quanto alla detraibilità sarà possibile solo su base millesimale a prescindere dal criterio di riparto deliberato (il pagato over quota millesimale di spettanza non può essere portato in detrazione)
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
E continuo a non capire quale sia il motivo che ti induca
a chiosare i tuoi interventi con venature polemiche fino all'uso di aggettivi dequalificanti con presunzione di superiorità...
Veramente avrei a enumerare molti ripetuti interventi che tali possono definirsi, rivolti al sottoscritto da altri, non da te.
Quanto al tuo intervento ne ho percepito una replica di chi ti ha preceduto, senza nulla aggiungere se non qualche divertissement proprio di qpq
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Interessante: dove è stabilita questa precisazione?
Come è definita la spettanza? Quella "normale" del c.c., o quella in deroga stabilita all'unanimità?

Ovviamente non nel CC ma rilevabile da relativa disposizione di Legge e da circolari dell' Agenzia delle Entrate.

Tale disposizione mira ad evitare che si trasferisca su soggetto "rilevante" le quote di bonus che supererebbero l'importo dovuto ai fini IRPEF.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Ovviamente non nel CC ma rilevabile da relativa disposizione di Legge e da circolari dell' Agenzia delle Entrate.

Tale disposizione mira ad evitare che si trasferisca su soggetto "rilevante" le quote di bonus che supererebbero l'importo dovuto ai fini IRPEF.
Non vedo perchè polemizzare ad ogni domanda: prego se si conosce citare Legge e circolare. Ovviamente senza polemica.

Nella fattispecie non sto a citare eccezioni previste, che di fatto porterebbero a trasferire su soggetto "capiente" quote detraibili.
 

gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Se questo è il timore, come già concluso da lei qui sopra, meglio un riparto millesimale tra chi, favorevole, delibererasse validamente per la realizzazione dell'opera. Il compromesso può esser foriero di complicanze di non poco conto. Quanto alla detraibilità sarà possibile solo su base millesimale a prescindere dal criterio di riparto deliberato (il pagato over quota millesimale di spettanza non può essere portato in detrazione)

ok grazie, il "neretto" mi sembra molto importante, non lo sapevo...

per dirla tutta: l'atto pubblico di divisione e costituzione del condominio SEMBRA obbligare tutti i condomini a non opporsi e partecipare alle spese di installazione dell'ascensore, poichè dice:
i condividenti, per sè e successori e aventi causa si impegnano...(alla costruzione di un scala in cortile, già fatta a suo tempo)
inoltre i condividenti si impegnano...(a mettere l'ascensore in un'altra scala, già fatto)
per quanto riguarda l'immobile x, i condividenti si impegnano a non opporsi e a sopportare proporzionalmente le spese di installazione dell'ascensore qualora ciò venisse richiesto da eventuali futuri acquirenti

invece alcuni condomini, che hanno comprato in passato dai condividenti, dicono che non sono obbligati
insomma noi condomini dell'ultimo piano pensavamo di mettere comunque l'ascensore, riservandoci il diritto di chiedere il rimborso delle quote spettanti (almeno così SEMBRA) ai dissenzienti (a parte ovviamente come ho detto il condomino del piano terra, che è uno degli originari firmatari dell'atto pubblico, e che quindi deve partecipare fin da subito)

mi piacerebbe leggere le vostre opinioni in merito, o eventuali suggerimenti
grazie a chi vorrà aiutarmi a schiarirmi le idee

 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...+maggio+2014/circ+11e+del+21+maggio+2014x.pdf

Punto 4.3
Per la ripartizione delle spese relative alla parti
comuni alle unità immobiliari i

condomini dovranno concorrere alle stesse in ragion
e dei millesimi di proprietà o
ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice

civile (cfr. articoli 1123 e
seguenti)


Tradotto (secondo il commento di altre fonti autorevoli) e quivale a quanto spiegato da @Ollj :
i condomini non possono detrarre né più e né meno di quello che gli spetta di pagare secondo le tabelle millesimali.

Se le stesse non esistono (non sono obbligatorie) si dovrà decidere in proposito deliberando un criterio di riparto anche in parti uguali.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Se le stesse non esistono (non sono obbligatorie) si dovrà decidere in proposito deliberando un criterio di riparto anche in parti uguali.
Appunto: e questo in buona sostanza o è una estrapolazione indebita di chi l'ha scritta o inficia l'assioma inizialmente enunciato.
 

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