tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
per tovrm

riflettendo su tutto quello che ci siamo detti e partendo dal presupposto che siamo d'accordo volevo chiederti............
nel caso del proponente che chiede la proposta di acquisto che rimane proposta...............secondo te, l'agente puo' giuridicamente rifiutarla???
ciao

A quanto ne so io, l'agente non può rifiutarsi di presentare una proposta difforme da un eventuale suo modulo standard (ovvero, se tu hai predisposto una tua proposta di acquisto, puoi portarla in agenzia e l'agente è tenuto -almeno professionalmente- a presentarla al proprietario). D'altronde non mi risulta che leggi o regolamenti prevedano forme specifiche. È un libero atto tra privati e l'agente, in questo caso è solo un intermediario che mette in contatto le due parti.

Credo comunque che per maggiori e più approfonditi riscontri, la domanda vada girata ad un agente (Jrogin forse ci può aiutare in questo caso) o ad un legale (raflomb?).
 

acquirente

Nuovo Iscritto
A quanto ne so io, l'agente non può rifiutarsi di presentare una proposta difforme da un eventuale suo modulo standard (ovvero, se tu hai predisposto una tua proposta di acquisto, puoi portarla in agenzia e l'agente è tenuto -almeno professionalmente- a presentarla al proprietario). D'altronde non mi risulta che leggi o regolamenti prevedano forme specifiche. È un libero atto tra privati e l'agente, in questo caso è solo un intermediario che mette in contatto le due parti.

Credo comunque che per maggiori e più approfonditi riscontri, la domanda vada girata ad un agente (Jrogin forse ci può aiutare in questo caso) o ad un legale (raflomb?).

anch'io credo che gli a.i. non possano rifiutare una proposta-che resta proposta.
Ottima idea di chiedere a degli esperti..........................entrambi professionisti capaci di rispondere esattamente.
aspettiamo o al massimo glielo chiederemo privatamente di leggere questa richiesta.
ciao e grazie
 

raflomb

Membro Assiduo
Tutti e due avete ragione! La proposta d'acquisto una volta accettata può, a seconda la volontà manifestata dalle parti essere un preliminare o un preliminare del preliminare.
E’ dunque, da ritenere che il c.d. preliminare del preliminare sia un contratto atipico, che presenta la sua effettiva idoneità a realizzare interessi privati concreti, da rilevare, caso per caso, nella prospettiva di dare in futuro vita a nuove figure contrattuali.

Non possiamo escludere la valenza e validità delle norme del nostro Ordinamento.

A mente dell’art. 1326 c.c. “Il contratto [qualunque contratto – ndr] è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte …”; a mente dell’art. 1322 c.c., rubricato “Autonomia contrattuale”: “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.

In ultima ed ulteriore analisi: se le parti, nella loro ampia autonomia contrattuale, concludono un contratto nel momento in cui chi ha fatto la proposta è a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte, e quel contratto, che altri non è, nel nostro specifico caso, che una proposta di acquisto di un immobile pedissequamente accettata dal proprietario/venditore, cosa osta a legittimare tale regolamento di interessi?

Non solo, ma se le parti hanno altresì convenuto (obbligandosi reciprocamente) che all’indomani di quel primo contratto le loro volontà si sarebbero dovute nuovamente incontrare per sottoscrivere un preliminare di compravendita, quel “preliminare di preliminare” darebbe loro la possibilità addirittura di azionarsi ex art. 2932 c.c. al fine di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso nell’ipotesi in cui una delle parti non fosse adempiente alla sottoscrizione del preliminare di compravendita (compromesso), considerando la chiara disposizione dell’ultimo art. in parola: “se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso …”.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
grazie della risposta, anche se un po' troppo tecnica e difficile per gli utenti comprenderla.
ciao

Sono d'accordo. Per me è chiarissima, ma per chi non è avvezzo a certi linguaggio ed espressioni tecnici potrebbe risultare di difficile comprensione.
In ogni caso grazie per l'intervento :applauso:
 

Jrogin

Fondatore
Membro dello Staff
Professionista
A quanto ne so io, l'agente non può rifiutarsi di presentare una proposta difforme da un eventuale suo modulo standard (ovvero, se tu hai predisposto una tua proposta di acquisto, puoi portarla in agenzia e l'agente è tenuto -almeno professionalmente- a presentarla al proprietario). D'altronde non mi risulta che leggi o regolamenti prevedano forme specifiche. È un libero atto tra privati e l'agente, in questo caso è solo un intermediario che mette in contatto le due parti.

Credo comunque che per maggiori e più approfonditi riscontri, la domanda vada girata ad un agente (Jrogin forse ci può aiutare in questo caso) o ad un legale (raflomb?).

Mi avete chiamato in causa ed eccomi qua.

Partiamo dall'obbligo giuridico di accettare una proposta con contenuti differenti dal modello standard utilizzato dall'agente immobiliare (AI).
Purtroppo non so rispondervi con certezza (non mi è mai capitato perchè non uso modelli standard), ma credo che non giuridicamente non si possa obbligare l'AI a riceverla.

D'altro canto da AI, preferei ricevere una proposta anche differente dai modelli piuttosto che non riceverla.
Naturalmente fosse una proposta oscena e irrispettosa mi rifiuterei, ma non è questo il caso.

Cercherei in ogni modo di capire cosa desidera l'acquirente e trovare se possibile accontentarlo nel formulare una proposta che abbia speranza di essere accettata.

Personalmente nelle proposte di acquisto che redigo, solitamente il proponente l'acquisto lascia in agenzia un assegno intestato al venditore con il patto (scritto) che tale assegno verrà consegnato al venditore al momento della stipula del preliminare (o dell'atto definitivo se si salta il preliminare).

L'assegno è lasciato:
- a titolo di deposito fino all'accettazione della proposta da parte del venditore;
- verrà poi imputato a titolo di caparra penitenziale corrispondente al diritto di recesso, dopo l'accettazione da parte del venditore;
- verrà poi imputata a titolo di caparra confirmatoria al momento della stipula del contratto preliminare di compravendita.
Il tutto viene indicato per scritto nella proposta di acquisto.

In questa maniera, prima della stipula del preliminare le parti possono tranquillamente ritirarsi dagli obblighi assunti perdendo (o raddoppiando a seconda di chi si ritira) la caparra penitenziale e SOLO la parte inadempiente (quella che si ritira) pagherà la provvigione allAI.

PS: scusate le varie aggiunte dell'ultimo minuto.
Volevo anche dire che quando un cliente mi chiede prima una bozza della proposta, sono molto contento e la consegno volentieri, così il proponente avrà modo di leggersela con calma e se lo ritiene opportuno di modificarla e/o di integrarla anche con la consulenza di un suo tecnico di fiducia sia questi geometra, avvocato, commercialista ecc.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
PS: scusate le varie aggiunte dell'ultimo minuto.
Volevo anche dire che quando un cliente mi chiede prima una bozza della proposta, sono molto contento e la consegno volentieri, così il proponente avrà modo di leggersela con calma e se lo ritiene opportuno di modificarla e/o di integrarla anche con la consulenza di un suo tecnico di fiducia sia questi geometra, avvocato, commercialista ecc.

Questo è un comportamento onesto e corretto :applauso:
 

acquirente

Nuovo Iscritto
Mi avete chiamato in causa ed eccomi qua.

D'altro canto da AI, preferei ricevere una proposta anche differente dai modelli piuttosto che non riceverla.

Personalmente nelle proposte di acquisto che redigo, solitamente il proponente l'acquisto lascia in agenzia un assegno intestato al venditore con il patto (scritto) che tale assegno verrà consegnato al venditore al momento della stipula del preliminare (o dell'atto definitivo se si salta il preliminare).

L'assegno è lasciato:
- a titolo di deposito fino all'accettazione della proposta da parte del venditore;
- verrà poi imputato a titolo di caparra penitenziale corrispondente al diritto di recesso, dopo l'accettazione da parte del venditore;
- verrà poi imputata a titolo di caparra confirmatoria al momento della stipula del contratto preliminare di compravendita.
Il tutto viene indicato per scritto nella proposta di acquisto.

In questa maniera, prima della stipula del preliminare le parti possono tranquillamente ritirarsi dagli obblighi assunti perdendo (o raddoppiando a seconda di chi si ritira) la caparra penitenziale e SOLO la parte inadempiente (quella che si ritira) pagherà la provvigione allAI.

mi sembra super ottima come procedura...............complimenti.
quindi se ho capito correttamente tu fai compilare proposte di acquisto che restano proposte e con un deposito che diventa caparra penitenziale solo dopo l'accettazione del venditore- ottimo
poi fai compilare un preliminare classico e quella stessa caparra penitenziale diventa confirmatoria.
ho capito bene??
ciao
 

Jrogin

Fondatore
Membro dello Staff
Professionista
quindi se ho capito correttamente tu fai compilare proposte di acquisto che restano proposte e con un deposito che diventa caparra penitenziale solo dopo l'accettazione del venditore- ottimo
poi fai compilare un preliminare classico e quella stessa caparra penitenziale diventa confirmatoria.
ho capito bene??
Si la procedura è questa. Hai capito bene.
 

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