"L’art. 9 della legge 27/7/1978, n. 392, dispone che sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. In particolare, le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90% (restando l’altro 10% a carico del locatore), salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. "
Nel momento in cui la legge specifica che queste spese sono a carico del conduttore, inquilino, dovremmo trarre alcune conseguenze: la prima è che non è perseguibile più per queste spese il locatore. Eppure sempre si dice che in ultima istanza è lui che paga. L'amministratore si dovrebbe attivare prima della scadenza dei 2 anni, a richiedere al conduttore il saldo di dette spese. Secondo, ugualmente importante, il conduttore dovrebbe essere presente con diritto di voto alle riunioni condominiali, quando le decisioni riguardano spese dove per legge lui è responsabile. Perchè non è così?
Nel momento in cui la legge specifica che queste spese sono a carico del conduttore, inquilino, dovremmo trarre alcune conseguenze: la prima è che non è perseguibile più per queste spese il locatore. Eppure sempre si dice che in ultima istanza è lui che paga. L'amministratore si dovrebbe attivare prima della scadenza dei 2 anni, a richiedere al conduttore il saldo di dette spese. Secondo, ugualmente importante, il conduttore dovrebbe essere presente con diritto di voto alle riunioni condominiali, quando le decisioni riguardano spese dove per legge lui è responsabile. Perchè non è così?