toto.s

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Prestiti tra familiari: se in tribunale si chiede la restituzione di una somma di denaro data a titolo di mutuo, l’attore deve fornire la prova rigorosa dell’esistenza di un accordo pregresso per la restituzione dell’importo.
Ove in giudizio si chieda la restituzione di una somma di denaro conferita a titolo di mutuo, e la vicenda si inserisca nell’ambito dei rapporti familiari, l’attore deve fornire la prova rigorosa della pattuizione del diritto alla restituzione dell’importo.

Questo l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, con sentenza 17050/14.

Nell’ambito dei prestiti tra consanguinei, chiedere la restituzione di una somma, appunto prestata, e' piu' complicato dopo la pubblicazione della sentenza in esame, per il semplice fatto che, in questi casi, e' difficile vincere la presunzione che si e' trattato di una semplice donazione.

Non e' raro che i genitori elargiscano somme di denaro senza pretenderne la restituzione: allo stesso modo avviene con gli affini, come nella fattispecie, nel caso in cui il suocero regali del denaro al genero per un sostegno alla nuova famiglia della propria figlia.

Ebbene, qualora si intendesse ottenere la restituzione della somma bisogna dimostrare che, alla base della consegna del denaro, vi era un contratto di mutuo.

Infatti, a parere degli Ermellini, qualora si arrivi ad una causa, la dimostrazione dell’esistenza del mutuo deve essere offerta in modo rigoroso: in altre parole, non ci si puo' limitare a una semplice affermazione, perché, in mancanza di prove, il giudice riterra' che si e' trattato di una classica liberalita' tra familiari, come di norma avviene.

Sempre secondo piazza Cavour, l’onere della prova deve ritenersi piu' rigoroso proprio nei casi in cui i prestiti di denaro avvengano nell’ambito di rapporti familiari, dove spesso i genitori offrono degli aiuti senza pretendere la restituzione.

Il principio vale a maggior ragione dopo la separazione personale, quando i rapporti diventano conflittuali fra i coniugi e le rispettive famiglie.
(Indebitati.it)

Ricordiamo che dall’altra parte, pero', il beneficiario della somma, se non vuole subire l’ordine di restituzione, deve riuscire a dimostrare la ragione per la quale ne ha ottenuto la consegna. Lo stesso, dunque, deve dare prova del diritto a incamerare il denaro ricevuto.
 

pesco

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Risponda a ciò: il prestito prevede una scadenza per la restituzione del denaro?
Mancasse tale scadenza, la suocera potrà agire legalmente per vedersi restituito il prestito concesso.
Il prestito è stato solo verbale tra la mamma figlia e genero, i danari sono stati trasferiti dopo la vendita del negozio di mia suocera attraverso la banca. Non parla di tempi stabiliti, la mamma sperava di rimanere in vita insieme alla figlia, il figlio in accordo con lei aveva taciuto, ma visto che adesso sua madre è stata fatta accomodare alla porta dal genero, mamma e figlio rivogliono indietro il maltolto
 
O

Ollj

Ospite
stato solo verbale tra la mamma figlia e genero
denari... trasferiti dopo la vendita del negozio di mia suocera attraverso la banca

Bene. Sua suocera può pretendere la restituzione del prestito. Avrà 10 anni di tempo dal momento in cui farà richiesta (contatti un legale, lo stesso farà coincidere richiesta di resituzione ed azione legale per la riconsegna). Spetteranno anche gli interessi legali maturati in tutti questi anni. Sua suocera riavrà quanto peestato.
 
O

Ollj

Ospite
Considerando, ove si seguisse Cassazione 17050/14, la possibilità di far dichiarare nulla la donazione per difetto di forma (atto pubblico) stante il non modico valore della stessa. Il genero dovrebbe restituire quanto invalidamente donatogli. (3° opzione)
 

pesco

Membro Attivo
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Considerando, ove si seguisse Cassazione 17050/14, la possibilità di far dichiarare nulla la donazione per difetto di forma (atto pubblico) stante il non modico valore della stessa. Il genero dovrebbe restituire quanto invalidamente donatogli. (3° opzione)
Vi ringrazio infinitamente tutti per le risposte
 
O

Ollj

Ospite
Prestiti tra familiari: se in tribunale si chiede la restituzione di una somma di denaro data a titolo di mutuo, l’attore deve fornire la prova rigorosa dell’esistenza di un accordo pregresso per la restituzione dell’importo.

Solo a sottolineare (per l'ennesima volta) come le sentenze, specialmente quelle di Cassazione, vadano lette nella loro interezza senza fidarsi troppo dei titoli di stampa.

Cassazione 17050 - 2014:
"... il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l’una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.”
Ergo il genero:
- non potrà solo eccepire che la suocera non dimostra l'esistenza del mutuo;
- dovrà anche provare che egli ha titolo per trattenere la somma ricevuta.
Conseguentemente:
- provasse trattarsi di donazione, la stessa potrebbe essere dichiarata nulla per vizio di forma e/o sarebbe potenzialmente oggetto di riduzione per lesione di legittima della suocera;
- non riuscisse a provare nemmeno l'intento donativo, potrebbe dover restituire il tutto non a ragione di mutuo (mai provato dalla suocera) ma di indebito arricchimento (mancante legittimo titolo in base al quale detiene il denaro)
 
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pesco

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Solo a sottolineare (per l'ennesima volta) come le sentenze, specialmente quelle di Cassazione, vadano lette nella loro interezza senza fidarsi troppo dei titoli di stampa.

Cassazione 17050 - 2014:
"... il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l’una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.”
Ergo il genero:
- non potrà solo eccepire che la suocera non dimostra l'esistenza del mutuo;
- dovrà anche provare che egli ha titolo per trattenere la somma ricevuta.
Conseguentemente:
- provasse trattarsi di donazione, la stessa potrebbe essere dichiarata nulla per vizio di forma e/o sarebbe potenzialmente oggetto di riduzione per lesione di legittima della suocera;
- non riuscisse a provare nemmeno l'intento donativo, potrebbe dover restituire il tutto non a ragione di mutuo (mai provato dalla suocera) ma di indebito arricchimento (mancante legittimo titolo in base al quale detiene il denaro)
Bene, vi terrò aggiornati in merito. Spero che la suocera nel frattempo non cambi idea di pretendere quanto PRESTATO, diversamente anche i nostri figli, potrebbero pretendere questo prestito accordato dalla nonna, come legittimi nell'asse ereditario?
 
O

Ollj

Ospite
iversamente anche i nostri figli, potrebbero pretendere questo prestito accordato dalla nonna, come legittimi nell'asse ereditario?
No, i nipoti non potranno pretendere alcun "prestito/donazione"; quello che potrebbero fare è, ove il figlio premorisse alla propria madre (la suocera di Lei), pretendere la riduzione della donazione fatta al genero, ma dimostrando la lesione della legittima (spettante al proprio padre)
 

toto.s

Membro Attivo
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Giusta precisazione. E infatti:

Ricordiamo che dall’altra parte, pero', il beneficiario della somma, se non vuole subire l’ordine di restituzione, deve riuscire a dimostrare la ragione per la quale ne ha ottenuto la consegna. Lo stesso, dunque, deve dare prova del diritto a incamerare il denaro ricevuto.
 

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