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quiproquo cercherò di essere prolisso esauriente più esplicito.
La persona è libera di disporre del proprio patrimonio come crede non rispettando, con il testamento o con donazioni, i diritti dei legittimari ma, alla sua morte, costoro potranno far valere la loro qualità esperendo le necessarie azioni per vedere riconosciuti, quali sono delineati dalla legge. Dunque, le disposizioni testamentarie od anche le donazioni che, all'esito della verifica conseguente la riunione fittizia, risultino pregiudizievoli per il diritto del legittimario, non possono essere giudicate come invalide, ma soltanto suscettibili di divenire inefficaci quando e nella misura in cui il legittimario decida di far valere il proprio diritto, invocando la tutela a tal fine approntata dall'ordinamento.
Norme degli artic. 550 c.c. e 551 c.c. (articoli citati anche da @
Ollj e @
Dimaraz )
Elemento essenziale della causa della donazione è proprio
l'animus donandi, cioè l'arricchimento dell'altra parte senza corrispettivo
e non va confuso con i motivi che spingono a tale attribuzione.
Si può donare, infatti,
per beneficenza, per amore filiale o coniugale, per riconoscenza, ma l'animus donandi non varia, perché si identifica sempre nell'arricchimento dell'altra parte; questo non vuol dire, però, che i motivi della donazione siano sempre irrilevanti.
Cointestazione di un c/c bancario. E'una donazione indiretta.
E' dunque legata all'apprezzamento dell'esistenza
dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità.
Due figli A e B. In mancanza di testamento il figlio B può chiedere la collazione per mantenere inalterate le quote di eredità. La massa ereditaria comprende quindi le donazioni (col valore della richiesta della collazione, non del periodo della donazione) e così formata determinerà le quote. Attenzione il periodo è importante, perchè un bene donato del valore di 100, può aver perso o guadagnato e può essere discriminante per l'uno o per l'altro erede che ha ricevuto una donazione di 60.
Riguardo alla quota disponibile, senza la presenza del testamento, la memoria scritta non ha valore. Però possono essere d'accordo i due figli e rispettare il disposto del padre.
Il codice civile vieta la possibilità di succedere nei beni del defunto mediante un
contratto stipulato quando questo era ancora in vita.
Lo stabilisce espressamente l’articolo 458.
Non è valido neppure il patto con il quale una persona disponga dei diritti che
gli possono spettare su una successione non ancora aperta, oppure rinunci agli
stessi diritti.
Dura...l(e...)a vita se si è...di
corpore sano e mens sana.
Donazione diretta e indiretta.
In ossequio alla tesi dell'assorbimento o della prevalenza , è stato deciso che ricorre donazione remuneratoria (soggetta al formalismo proprio della donazione) quando si accerti la più forte incidenza dell' "animus donandi " rispetto all'intenzione di adempiere, sia pure rispetto ad un dovere morale o sociale (Cass.Civ. Sez. I, 5265/99). Normalmente la fattispecie del "negotium mixtum cum donationem" assume la forma della compravendita caratterizzata però da notevole sproporzione fra le prestazioni, elemento che causa un arricchimento a tutto beneficio della parte che ha ricevuto la prestazione di maggior valore (per tutte Cass.Civ. Sez. II, 1266/86 e ,Sez. III, 7969/91 ), per gli ermellini tale atto non necessita ,della stipula per atto pubblico (Cass. n. 23297/2009), questo perchè l'art. 809 c.c. che sancisce l'applicabilità delle norme sulla donazione anche agli altri atti di liberalitá, non richiama giustappunto l' 782 c.c., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione. Il preliminare stipulato al solo scopo di arricchire il promissario acquirente, con cui il promittente venditore si obbliga a trasferire un immobile a un prezzo pari al suo valore catastale, costituisce per la giurisprudenza donazione indiretta senza dubbio alcuno, così come quando il promissario acquirente di un contratto preliminare di compravendita, sostituisca a sé un altro soggetto nella stipula del contratto definitivo avente ad oggetto un appartamento, fornendogli anche la liquiditá per l'acquisto, non sará definibile quale donazione diretta di denaro (Cass. 15/12/1984, n. 6581). Per i giudici non è qualificabile quale "donazione indiretta" la consegna al donatario, da parte del donante, di denaro a mezzo di assegni circolari, si richiede infatti,affinchè la fattispecie si configuri , che il denaro venga corrisposto con lo scopo determinato dell'acquisto del bene, oppure mediante il versamento diretto dell'importo al venditore (Cass.2008, n. 26746). Il classico caso dell' acquisto da parte dei genitori, con denaro proprio, di un immobile con devoluzione della nuda proprietá al figlio e riserva di usufrutto a favore degli stessi genitori, costituisce anch'essa una donazione indiretta, per cui il figlio alla morte dei genitori , diventato nel frattempo pieno proprietario del bene, dovrà conferirlo alla massa ereditaria per dividerlo con gli altri legittimari (Trib. Napoli 31/1/2001). Anche la rinuncia all' usufrutto se ispirata da "animus donandi", costituisce una donazione indiretta a favore del nudo proprietario, dal momento che, comportando un'estinzione anticipata del diritto, si risolve in un vantaggio patrimoniale in capo a quest'ultimo (Cass. 1997 n. 13117). L'accollo delle rate di mutuo del figlio da parte del genitore, costituisce una donazione diretta, poichè la liberalità non è un effetto indiretto ma si profila quale causa stessa stessa dell'accollo, per cui qualora l'atto non dovesse venire stipulato nel rispetto della forma prescritta dall'art. 782 c.c. sarebbe Inidoneo a produrre effetti diversi dalla "soluti retentio"di cui all'art. 2034 c.c. (obbligazioni naturali) (Cass. 2006, n. 7507), Ricordiamo, circa la "soluti retentio" che costituisce requisito essenziale per la irripetibilità della prestazione, la mancanza di costrizione ad adempiere subita dal solvens (colui che paga), non rileva invece il fatto, che il solvens abbia creduto di dover adempiere un'obbligazione civile, quindi l'errore sulla natura dell'obbligazione non consente la ripetizione di quanto pagato. In occasione di donazione indiretta tra coniugi, ad es. nel caso in cui l'uno intesti all'altro un immobile ,acquistato con denaro proprio, se dovesse intervenire poi separazione personale ,proprio a causa del coniuge "beneficiario" poichè ha posto fine alla convivenza e ne ha iniziato una nuova, ciò non sará sufficiente a far scattare la revoca della donazione per ingratitudine, occorrerebbe infatti provare che tali fatti sono stati posti in essere in modo ingiurioso e/o oltraggioso (Cass.1987 n. 2003). Nel caso più canonico e frequente, l' acquisto di un immobile con denaro di un genitore che contestualmente viene intestato al figlio, si configura una donazione indiretta dell'immobile stesso e non diretta del denaro; pertanto, in caso di collazione, il conferimento dovrá avere ad oggetto l'immobile e non il denaro (Cass. 2005, n. 20638). Se invece il genitore vende ad un figlio, ad un prezzo molto più basso del valore di mercato, un proprio appartamento, ai fini della collazione andrá considerata lo scarto tra il valore di mercato dell'immobile e il prezzo al quale realmente è stato ceduto (Trib. Lucca 13/1/2005).
Avv. Gilda Summaria
saluti
toto.s