toto.s

Membro Attivo
Proprietario Casa
Vedi se ti riesce di sostiuirti
a toto.s che sull'Animus Donandi latita caballarescamente...E dall'altra parte cosa ti puoi aspettare da un ?????????? in conflitto d'interesse???
Eccomi presente. Scusami per il ritardo.
Stavo avidamente sfogliando uno dei qualsiasi settimanali del collezionatore e ridefloratore di giovani Escort che m aggiornava come da datalogo-listino...per cui...latitavo.

Comunque:
Art. 782.
(Forma della donazione).
La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullita'. Se ha per oggettocose mobili, essa non e' valida che per quellespecificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, daldonatario e dal notaio.
L'accettazione puo' essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso ladonazione non e' perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione e' notificato al donante.
Prima che la donazione sia perfetta, tanto ildonante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

Animus,traduci dal latino sostantivo maschile : anima, animo, spirito
mente, pensiero
coscienza, sensi
cuore, sentimento, stato d'animo, modo di pensare o di agire
attitudine, inclinazione
intenzione, proposito, disegno

Donandi, traduci dal latino verbo donare: gerundio presente
concedere, dare, devolvere, far dono, fare omaggio, elargire, lasciare, porgere, profondere

La mancata prova della gratuità della cessione, nonchè dell'esistenza dell'animus donandi in capo al cedente, sono circostanze determinantiper far ritenere insussistente una donazione.

Ti basta??? Quante volte l'avrai letto da qualche parte, persino su questo forum!!!

saluti
toto.s
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Eccomi presente. Scusami per il ritardo.
Stavo avidamente sfogliando uno dei qualsiasi settimanali del collezionatore e ridefloratore di giovani Escort che m aggiornava come da datalogo-listino...per cui...latitavo.

Comunque:
Art. 782.
(Forma della donazione).
La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullita'. Se ha per oggettocose mobili, essa non e' valida che per quellespecificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, daldonatario e dal notaio.
L'accettazione puo' essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso ladonazione non e' perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione e' notificato al donante.
Prima che la donazione sia perfetta, tanto ildonante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

Animus,traduci dal latino sostantivo maschile : anima, animo, spirito
mente, pensiero
coscienza, sensi
cuore, sentimento, stato d'animo, modo di pensare o di agire
attitudine, inclinazione
intenzione, proposito, disegno

Donandi, traduci dal latino verbo donare: gerundio presente
concedere, dare, devolvere, far dono, fare omaggio, elargire, lasciare, porgere, profondere

La mancata prova della gratuità della cessione, nonchè dell'esistenza dell'animus donandi in capo al cedente, sono circostanze determinantiper far ritenere insussistente una donazione.

Ti basta??? Quante volte l'avrai letto da qualche parte, persino su questo forum!!!

saluti
toto.s
Innanzitutto ti ringrazio. E' piacevole scrivere su Propit ma lo è di più serntirsi letti...ancora di più leggere una replica al tuo scritto...
un pò come il saluto a cui dovrebbe seguire la risposta. Non sempre
succede e i capintesta su Propit non danno un buon esempio...
a buon intenditor...Adesso come dice Di Pietro: o ci sei o ci fai (non l'ho mai capito)...Ma chi ti ha chiesto la traduzione??? E' la prova
....omissis....Vai bene a rileggere cosa ti ho chiesto veramente di fare
e qui non mi ripeterò...Avanti per tre: Tu... FradJACOno e QPQ.
Non imitare le anguille... limitati alla ricerca che ti avevo indicato.
Ci farai un figurone. qpq.
 

toto.s

Membro Attivo
Proprietario Casa
@quiproquo cercherò di essere prolisso esauriente più esplicito.
La persona è libera di disporre del proprio patrimonio come crede non rispettando, con il testamento o con donazioni, i diritti dei legittimari ma, alla sua morte, costoro potranno far valere la loro qualità esperendo le necessarie azioni per vedere riconosciuti, quali sono delineati dalla legge. Dunque, le disposizioni testamentarie od anche le donazioni che, all'esito della verifica conseguente la riunione fittizia, risultino pregiudizievoli per il diritto del legittimario, non possono essere giudicate come invalide, ma soltanto suscettibili di divenire inefficaci quando e nella misura in cui il legittimario decida di far valere il proprio diritto, invocando la tutela a tal fine approntata dall'ordinamento.
Norme degli artic. 550 c.c. e 551 c.c. (articoli citati anche da @Ollj e @Dimaraz )

Elemento essenziale della causa della donazione è proprio l'animus donandi, cioè l'arricchimento dell'altra parte senza corrispettivo
e non va confuso con i motivi che spingono a tale attribuzione.

Si può donare, infatti, per beneficenza, per amore filiale o coniugale, per riconoscenza, ma l'animus donandi non varia, perché si identifica sempre nell'arricchimento dell'altra parte; questo non vuol dire, però, che i motivi della donazione siano sempre irrilevanti.

Cointestazione di un c/c bancario. E'una donazione indiretta.
E' dunque legata all'apprezzamento dell'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità.

Due figli A e B. In mancanza di testamento il figlio B può chiedere la collazione per mantenere inalterate le quote di eredità. La massa ereditaria comprende quindi le donazioni (col valore della richiesta della collazione, non del periodo della donazione) e così formata determinerà le quote. Attenzione il periodo è importante, perchè un bene donato del valore di 100, può aver perso o guadagnato e può essere discriminante per l'uno o per l'altro erede che ha ricevuto una donazione di 60.
Riguardo alla quota disponibile, senza la presenza del testamento, la memoria scritta non ha valore. Però possono essere d'accordo i due figli e rispettare il disposto del padre.

Il codice civile vieta la possibilità di succedere nei beni del defunto mediante un
contratto stipulato quando questo era ancora in vita.
Lo stabilisce espressamente l’articolo 458.
Non è valido neppure il patto con il quale una persona disponga dei diritti che
gli possono spettare su una successione non ancora aperta, oppure rinunci agli
stessi diritti.
Dura...l(e...)a vita se si è...di corpore sano e mens sana. :)

Donazione diretta e indiretta.
In ossequio alla tesi dell'assorbimento o della prevalenza , è stato deciso che ricorre donazione remuneratoria (soggetta al formalismo proprio della donazione) quando si accerti la più forte incidenza dell' "animus donandi " rispetto all'intenzione di adempiere, sia pure rispetto ad un dovere morale o sociale (Cass.Civ. Sez. I, 5265/99). Normalmente la fattispecie del "negotium mixtum cum donationem" assume la forma della compravendita caratterizzata però da notevole sproporzione fra le prestazioni, elemento che causa un arricchimento a tutto beneficio della parte che ha ricevuto la prestazione di maggior valore (per tutte Cass.Civ. Sez. II, 1266/86 e ,Sez. III, 7969/91 ), per gli ermellini tale atto non necessita ,della stipula per atto pubblico (Cass. n. 23297/2009), questo perchè l'art. 809 c.c. che sancisce l'applicabilità delle norme sulla donazione anche agli altri atti di liberalitá, non richiama giustappunto l' 782 c.c., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione. Il preliminare stipulato al solo scopo di arricchire il promissario acquirente, con cui il promittente venditore si obbliga a trasferire un immobile a un prezzo pari al suo valore catastale, costituisce per la giurisprudenza donazione indiretta senza dubbio alcuno, così come quando il promissario acquirente di un contratto preliminare di compravendita, sostituisca a sé un altro soggetto nella stipula del contratto definitivo avente ad oggetto un appartamento, fornendogli anche la liquiditá per l'acquisto, non sará definibile quale donazione diretta di denaro (Cass. 15/12/1984, n. 6581). Per i giudici non è qualificabile quale "donazione indiretta" la consegna al donatario, da parte del donante, di denaro a mezzo di assegni circolari, si richiede infatti,affinchè la fattispecie si configuri , che il denaro venga corrisposto con lo scopo determinato dell'acquisto del bene, oppure mediante il versamento diretto dell'importo al venditore (Cass.2008, n. 26746). Il classico caso dell' acquisto da parte dei genitori, con denaro proprio, di un immobile con devoluzione della nuda proprietá al figlio e riserva di usufrutto a favore degli stessi genitori, costituisce anch'essa una donazione indiretta, per cui il figlio alla morte dei genitori , diventato nel frattempo pieno proprietario del bene, dovrà conferirlo alla massa ereditaria per dividerlo con gli altri legittimari (Trib. Napoli 31/1/2001). Anche la rinuncia all' usufrutto se ispirata da "animus donandi", costituisce una donazione indiretta a favore del nudo proprietario, dal momento che, comportando un'estinzione anticipata del diritto, si risolve in un vantaggio patrimoniale in capo a quest'ultimo (Cass. 1997 n. 13117). L'accollo delle rate di mutuo del figlio da parte del genitore, costituisce una donazione diretta, poichè la liberalità non è un effetto indiretto ma si profila quale causa stessa stessa dell'accollo, per cui qualora l'atto non dovesse venire stipulato nel rispetto della forma prescritta dall'art. 782 c.c. sarebbe Inidoneo a produrre effetti diversi dalla "soluti retentio"di cui all'art. 2034 c.c. (obbligazioni naturali) (Cass. 2006, n. 7507), Ricordiamo, circa la "soluti retentio" che costituisce requisito essenziale per la irripetibilità della prestazione, la mancanza di costrizione ad adempiere subita dal solvens (colui che paga), non rileva invece il fatto, che il solvens abbia creduto di dover adempiere un'obbligazione civile, quindi l'errore sulla natura dell'obbligazione non consente la ripetizione di quanto pagato. In occasione di donazione indiretta tra coniugi, ad es. nel caso in cui l'uno intesti all'altro un immobile ,acquistato con denaro proprio, se dovesse intervenire poi separazione personale ,proprio a causa del coniuge "beneficiario" poichè ha posto fine alla convivenza e ne ha iniziato una nuova, ciò non sará sufficiente a far scattare la revoca della donazione per ingratitudine, occorrerebbe infatti provare che tali fatti sono stati posti in essere in modo ingiurioso e/o oltraggioso (Cass.1987 n. 2003). Nel caso più canonico e frequente, l' acquisto di un immobile con denaro di un genitore che contestualmente viene intestato al figlio, si configura una donazione indiretta dell'immobile stesso e non diretta del denaro; pertanto, in caso di collazione, il conferimento dovrá avere ad oggetto l'immobile e non il denaro (Cass. 2005, n. 20638). Se invece il genitore vende ad un figlio, ad un prezzo molto più basso del valore di mercato, un proprio appartamento, ai fini della collazione andrá considerata lo scarto tra il valore di mercato dell'immobile e il prezzo al quale realmente è stato ceduto (Trib. Lucca 13/1/2005).
Avv. Gilda Summaria

saluti
toto.s
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
@quiproquo cercherò di essere prolisso esauriente più esplicito.
La persona è libera di disporre del proprio patrimonio come crede non rispettando, con il testamento o con donazioni, i diritti dei legittimari ma, alla sua morte, costoro potranno far valere la loro qualità esperendo le necessarie azioni per vedere riconosciuti, quali sono delineati dalla legge. Dunque, le disposizioni testamentarie od anche le donazioni che, all'esito della verifica conseguente la riunione fittizia, risultino pregiudizievoli per il diritto del legittimario, non possono essere giudicate come invalide, ma soltanto suscettibili di divenire inefficaci quando e nella misura in cui il legittimario decida di far valere il proprio diritto, invocando la tutela a tal fine approntata dall'ordinamento.
Norme degli artic. 550 c.c. e 551 c.c. (articoli citati anche da @Ollj e @Dimaraz )

Elemento essenziale della causa della donazione è proprio l'animus donandi, cioè l'arricchimento dell'altra parte senza corrispettivo
e non va confuso con i motivi che spingono a tale attribuzione.

Si può donare, infatti, per beneficenza, per amore filiale o coniugale, per riconoscenza, ma l'animus donandi non varia, perché si identifica sempre nell'arricchimento dell'altra parte; questo non vuol dire, però, che i motivi della donazione siano sempre irrilevanti.

Cointestazione di un c/c bancario. E'una donazione indiretta.
E' dunque legata all'apprezzamento dell'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità.

Due figli A e B. In mancanza di testamento il figlio B può chiedere la collazione per mantenere inalterate le quote di eredità. La massa ereditaria comprende quindi le donazioni (col valore della richiesta della collazione, non del periodo della donazione) e così formata determinerà le quote. Attenzione il periodo è importante, perchè un bene donato del valore di 100, può aver perso o guadagnato e può essere discriminante per l'uno o per l'altro erede che ha ricevuto una donazione di 60.
Riguardo alla quota disponibile, senza la presenza del testamento, la memoria scritta non ha valore. Però possono essere d'accordo i due figli e rispettare il disposto del padre.

Il codice civile vieta la possibilità di succedere nei beni del defunto mediante un
contratto stipulato quando questo era ancora in vita.
Lo stabilisce espressamente l’articolo 458.
Non è valido neppure il patto con il quale una persona disponga dei diritti che
gli possono spettare su una successione non ancora aperta, oppure rinunci agli
stessi diritti.
Dura...l(e...)a vita se si è...di corpore sano e mens sana. :)

Donazione diretta e indiretta.
In ossequio alla tesi dell'assorbimento o della prevalenza , è stato deciso che ricorre donazione remuneratoria (soggetta al formalismo proprio della donazione) quando si accerti la più forte incidenza dell' "animus donandi " rispetto all'intenzione di adempiere, sia pure rispetto ad un dovere morale o sociale (Cass.Civ. Sez. I, 5265/99). Normalmente la fattispecie del "negotium mixtum cum donationem" assume la forma della compravendita caratterizzata però da notevole sproporzione fra le prestazioni, elemento che causa un arricchimento a tutto beneficio della parte che ha ricevuto la prestazione di maggior valore (per tutte Cass.Civ. Sez. II, 1266/86 e ,Sez. III, 7969/91 ), per gli ermellini tale atto non necessita ,della stipula per atto pubblico (Cass. n. 23297/2009), questo perchè l'art. 809 c.c. che sancisce l'applicabilità delle norme sulla donazione anche agli altri atti di liberalitá, non richiama giustappunto l' 782 c.c., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione. Il preliminare stipulato al solo scopo di arricchire il promissario acquirente, con cui il promittente venditore si obbliga a trasferire un immobile a un prezzo pari al suo valore catastale, costituisce per la giurisprudenza donazione indiretta senza dubbio alcuno, così come quando il promissario acquirente di un contratto preliminare di compravendita, sostituisca a sé un altro soggetto nella stipula del contratto definitivo avente ad oggetto un appartamento, fornendogli anche la liquiditá per l'acquisto, non sará definibile quale donazione diretta di denaro (Cass. 15/12/1984, n. 6581). Per i giudici non è qualificabile quale "donazione indiretta" la consegna al donatario, da parte del donante, di denaro a mezzo di assegni circolari, si richiede infatti,affinchè la fattispecie si configuri , che il denaro venga corrisposto con lo scopo determinato dell'acquisto del bene, oppure mediante il versamento diretto dell'importo al venditore (Cass.2008, n. 26746). Il classico caso dell' acquisto da parte dei genitori, con denaro proprio, di un immobile con devoluzione della nuda proprietá al figlio e riserva di usufrutto a favore degli stessi genitori, costituisce anch'essa una donazione indiretta, per cui il figlio alla morte dei genitori , diventato nel frattempo pieno proprietario del bene, dovrà conferirlo alla massa ereditaria per dividerlo con gli altri legittimari (Trib. Napoli 31/1/2001). Anche la rinuncia all' usufrutto se ispirata da "animus donandi", costituisce una donazione indiretta a favore del nudo proprietario, dal momento che, comportando un'estinzione anticipata del diritto, si risolve in un vantaggio patrimoniale in capo a quest'ultimo (Cass. 1997 n. 13117). L'accollo delle rate di mutuo del figlio da parte del genitore, costituisce una donazione diretta, poichè la liberalità non è un effetto indiretto ma si profila quale causa stessa stessa dell'accollo, per cui qualora l'atto non dovesse venire stipulato nel rispetto della forma prescritta dall'art. 782 c.c. sarebbe Inidoneo a produrre effetti diversi dalla "soluti retentio"di cui all'art. 2034 c.c. (obbligazioni naturali) (Cass. 2006, n. 7507), Ricordiamo, circa la "soluti retentio" che costituisce requisito essenziale per la irripetibilità della prestazione, la mancanza di costrizione ad adempiere subita dal solvens (colui che paga), non rileva invece il fatto, che il solvens abbia creduto di dover adempiere un'obbligazione civile, quindi l'errore sulla natura dell'obbligazione non consente la ripetizione di quanto pagato. In occasione di donazione indiretta tra coniugi, ad es. nel caso in cui l'uno intesti all'altro un immobile ,acquistato con denaro proprio, se dovesse intervenire poi separazione personale ,proprio a causa del coniuge "beneficiario" poichè ha posto fine alla convivenza e ne ha iniziato una nuova, ciò non sará sufficiente a far scattare la revoca della donazione per ingratitudine, occorrerebbe infatti provare che tali fatti sono stati posti in essere in modo ingiurioso e/o oltraggioso (Cass.1987 n. 2003). Nel caso più canonico e frequente, l' acquisto di un immobile con denaro di un genitore che contestualmente viene intestato al figlio, si configura una donazione indiretta dell'immobile stesso e non diretta del denaro; pertanto, in caso di collazione, il conferimento dovrá avere ad oggetto l'immobile e non il denaro (Cass. 2005, n. 20638). Se invece il genitore vende ad un figlio, ad un prezzo molto più basso del valore di mercato, un proprio appartamento, ai fini della collazione andrá considerata lo scarto tra il valore di mercato dell'immobile e il prezzo al quale realmente è stato ceduto (Trib. Lucca 13/1/2005).
Avv. Gilda Summaria

saluti
toto.s
Quando ci siamo conosciuti ti avevo pregato di cercare i precedenti post sull'argomento...molti nutriti con l'intervento di Alfiera e di jerry48 l'altro Sardu-Sardu che quasi ti ho scambiato per lui tanto vi somigliate nell'esposizione e guarda caso l'inserto dell'avv.Summaria.
Quindi ripetizioni a gogò che mi tocca sorbire ogni qual volta si presenta un esperto in materia che giustamente non può accettare la mia critica alle due leggi...E' successo con te...con Ollj...forse è in arrivo Dimarraz ed io ci sto in mezzo come un quaqquaraqua...
Comunque la ripetizione può giovare ai tanti nuovi arrivati su Propit. E per questo ringrazio te e gli altri due... anche per la sobrietà delle tue precisazioni. Tuttavia erano cose lette e rilette da anni...quiproquo non è un neofita che interviene su propit per ricevere consigli e pareri...qpq sul comodino da letto ha i quattro codici...che furono "penetrati" poco dopo gli acquisti immobiliari rogitati proprio come hai indicato tu. Per questo mi considero come un fuori legge...Ciò nonostante se tornassi indietro
farei la stessa cosa. Quindi il mio caso è solo emblematico e sarebbe ora di non ritornarci sopra. Io ho vissuto tanti altri casi simili e ne ho uno fresco di giornata che sommato ai tanti altri di mia stretta conoscenza mi fanno declamare con grande convinzione che la Collazione ha come unico effetto pratico quello di far litigare
concedendo al sedicente LESO uno strumento giuridico di grande forza "persuasiva" e con il risvolto di palese offesa alla memoria del
genitore. L'altro aspetto è l'indubbio conflitto d'interesse del legislatore vicino, vicinissimo a tutto il mondo "giustizia"...Amici molto ricchi prima..ora non più, hanno paragonato la lite "ereditaria" a un Tacchino...Sopra troneggia lo Stato con tutto il suo apparato...ai due lati opposti i professionisti (non solo gli avvocati) che udienza dopo udienza affettano per benino ciascuno
dal suo lato il povero pennuto per poi ridurlo a una misera poltiglia...
Non v'è dubbio che la lite ereditaria mediamente è una lite ricca
e...piatto ricco...mi ci ficco...come??? Il legislatore non si è risparmiato per costituire il carburante per la Collazione...dotando
la Donazione di robusti e inattaccabili Dogma-Comma (nuovo conio di zecca...) per armare il coerede sedicente LESO...Ultimo regalo è stato il prolungamento della prescrizione come da te riportato(???)Per cui la mia futura pronipote potrebbe mettere in discussione l'operato del bisnonno...A te va bene??? A me proprio no...! Lo stesso Animus pugnandi lo ritroviamo nella procedura Sfratto, tanto "caro" ai propisti...ma i valori sono ben altro...Ora per quanto mi riguarda confermo la mia critica estrema per la Collazione...mentre per la
Donazione si potrebbe dialogare solo sui singoli articoli. Cosa che ho fatto con Arciera e jerry48...e ripeto sono stanco. E poi a che pro???
Brevemente ancora e poi chiudo... Il 550 e il 551 presuppongono sempre la presenza del testamento. Non è il mo caso... Resto perplesso sull'animus donandi...se usiamo il "con"..., per la legge degli opposti dovremmo poter usare anche il "senza" E la tua equiparazione non mi convince dove l'hai letta??? E non mi convince il passaggio sull'usufrutto
ampiamente discusso con Ollj...hai riportato una sentenza molto datata...le ultime vanno in una direzione molto diversa. Credo che tutte si riferissero a liti fiscali dove spesso il cittadino soccombe...
L'Italia sarà stata pure la culla del diritto...ma è diventata...omissis... Guardiano non mi permetterebbe l'aggettivo e neanche FradJACOno che insieme ai "professionisti" se la sta ridendo di grosso. Vorrei farlo piangere...ma non ho il suo cilindro. Grazie e tanti saluti. qpq.
 
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toto.s

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nei meandri della tua testa e "implicitamente" del tuo cervello è sempre presente la cavillosa questione delle donazioni e collazioni "famosissime" sin dai tempi dei nuraghi abitati...
Questa la mia "modesta esplicitazione". E ne sono consapevole.

saluti
toto.s
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Nei meandri della tua testa e "implicitamente" del tuo cervello è sempre presente la cavillosa questione delle donazioni e collazioni "famosissime" sin dai tempi dei nuraghi abitati...
Questa la mia "modesta esplicitazione". E ne sono consapevole.

saluti
toto.s
Ecco la tua risposta è simile a quella di "salvatore"...Se è così perchè non mi telefoni
Ti voglio rassicurare...Dopo gli scontri con ...omissis....la COSA sta perdendo di intensità...Te la ricordi quella canzone napoletana che faceva: cchi avut' avut' avut
chi ha rrato rrato rrato' scuraddammuce'u passato...Ecco io ho dato tanto...ma ho ricevuto ancora di più e che la Collazione vada a farsi fot...e...Anche perchè a ben vedere la "disputa" viaggiava in completa dissonanza. oppure più semplicemente voi tre parlavate di fichi secchi ed io di fichi freschi...pur sempre fichi...anche se tanto diversi...Se ci sei batti un colpo
Un...salutone da P.D.I. (alias quiproquo)..Ti ricordi la battuta sul partito democratico italiano...??? Basta un "sì"...
 
Ultima modifica:

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
A me pare che tratta-sì di scambio di persona!

saluti
toto.s.
Va bene ne prendo atto e cercherò di non prendere più abbagli di questo tipo...ma il modo di scrivere e l'aver inserito lo Studio dell'avvocato...omissis...(sono anche pigro...). mi ha indotto
al " sospetto". Prima di chiudere la "storia" che probabilmente verrà fuori in altre occasioni quando puntualmente arriverà su propit il "lamento" non di un coerede leso, ma di un coerede malmenato da
un coerede leso..."la" riapriremo. Ora poichè ti ho archiviato nella mia memoria come Propista Espertissimo ed Apertissimo allo scambio di "vedute" ti posto l'ultima riflessione "umana".
Perchè moltissimi genitori compreso il sottoscritto preferiscono dare in vita quanto più possibile rifiutando il testamento??? Oltre agli spiccioli come il peso del notaio (tempo e denaro) ed altro di simile,
più o meno coscientemente, si avverte un peso negativo rappresentato comunque dal meccanismo implicitamente divisorio..( a te questo..a te quest'altro....ecc...) Con la differenza che le stesse parole pronunciate in vita con toni e modi tipicamente genitoriali, tesi all'unione dei figli-fratelli, ridurranno la componente divisoria.
Tu che ne pensi??? Vestendo i panni dei genitori e abbandonando la "casacca" del Perito giudiziario o quello che sei...(insomma non sei
un idraulico...!!!). Cordialità e amenità da qpq.
 

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