Dimaraz

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liberamente del residuo 33,6% del suo patrimonio, può destinarlo ad un solo figlio, mentre il 66,6% verrà diviso tra tutti e quattro figli

Presumo errore di battitura...33,6%+66,6% darebbe 100,2%...pare che chi sia risucito a moltiplicare semplicemente suddividendo sia stato messo in croce:innocente:

Piuttosto che utilizzare il più corretto 33,3%...meglio restare con le frasioni 1/3 e 2/3...altrimeni resterbbero sempre questioni di arrotondamenti legate a quel "centesimo" periodico.
 

toto.s

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Buona lettura non addoermentatevi.
Donazione, azione di riduzione e restituzione
La legge n. 80/2005 di conversione del cosiddetto “decreto legge sulla competitività” (D.L. n. 35/2005) ha rappresentato una svolta nel diritto delle successioni ereditarie: in nome di una sicurezza dei traffici giuridici dei beni di provenienza donativa, infatti, sono stati accantonati principi secolari a tutela dei più stretti congiunti del defunto.
Le novità introdotte dalla L. 80/2005 (norma entrata in vigore il 15 maggio 2005) riguardanti la donazione e le azioni di riduzione e di restituzione ad essa relative.
Inquadramento civilistico
La legge riserva al coniuge, ai figli legittimi e naturali e agli ascendenti legittimi (c.d. legittimari) una parte determinata del patrimonio del defunto (c.d. quota di legittima). L’individuazione della quota di legittimacostituisce l’operazione fondamentale attraverso la quale la norma civilistica (art. 556 c.c.) tutela la posizione del legittimario.
Ciò avviene non solo con riguardo all’asse ereditario, ovvero all’insieme dei beni e dei diritti di cui il de cuius è titolare al momento dell’apertura della successione (c.d. relictum), bensì anche al c.d. donatum,ovvero al valore complessivo dei beni e dei diritti di cui il de cuius abbia disposto in vita a titolo di donazione.
Sommando relictum a donatum si ottiene il valore della “massa fittizia”, cioè l’importo sul quale si calcolano la quota disponibile e la quota di legittima; quest’ultima rappresenta la quota del patrimonio ereditario necessariamente riservata ai legittimari. Al fine di assicurare che la quota di legittima sia effettivamente acquisita dai legittimari, il codice civile (artt. 553-564 c.c.) prevede delle azioni, tra loro connesse e consequenziali (azione di riduzione e restituzione), dirette alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari, se intaccata da disposizioni testamentarie o da donazioni lesive effettuate in vita dal de cuius (sia di beni mobili, sia di immobili).
A) AZIONE DI RIDUZIONE: azione personale che rende inefficaci le donazioni (o le disposizioni testamentarie) compiute dal de cuius in pregiudizio delle ragioni del legittimario;
B) AZIONE DI RESTITUZIONE: se e solo se il legittimario, vittorioso nell’azione di riduzione, non trova capienza nel patrimonio di chi per donazione (o testamento) ha ricevuto beni per valore superiore alla quota disponibile, egli può rivolgersi all’attuale proprietario dei beni donati e pretenderne la restituzione.
Le donazioni effettuate in vita dal defunto si possono ridurre solo se il legittimario escluso o leso non trova di che soddisfare il suo diritto su quanto il de cuius ha lasciato alla sua morte.
Qualora si agisca in riduzione, innanzitutto si riducono le disposizioni testamentarie che eccedono la quota di cui il defunto poteva disporre, successivamente si riducono le donazioni partendo dall’ultima che ha provocato la lesione e via via risalendo a quelle precedenti. L’azione di riduzione può essere esercitata solo dopo la morte del de cuius; il futuro legittimario non può rinunciare a tale diritto finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il proprio assenso alla donazione (art. 557 c.c.).
Termini di prescrizione
L’azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Secondo giurisprudenza costante, se la lesione del legittimario deriva da donazione il termine di prescrizione decorre dalla data di apertura della successione (da ultimo, Cass. 20644/2004). Solo da questo momento, infatti, può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il diritto del legittimario a vedersi riconosciuta la propria quota di legittima.
L’azione di riduzione può estinguersi, oltre che per prescrizione, anche per rinuncia del legittimario. L’avente diritto alla quota di legittima, infatti, una volta intervenuta la morte del donante, può rinunciare ad intraprendere l’eventuale azione di riduzione.
N.B.: Problemi di individuazione del termine a quo possono invece porsi con riferimento alla lesione della quota legittima ricollegabile a disposizioni testamentarie. In tale caso, esistono tre diversi orientamenti giurisprudenziali:
a) il termine decorre dalla data di apertura della successione (Cass. 11809/1997);
b) il termine decorre dalla data di pubblicazione del testamento (Cass. 5920/1999);
c) il termine decorre dalla data di accettazione dell’eredità da parte del chiamato (Cass. 20644/2004).
Le azioni di riduzione e di restituzione ante L. 80/2005
Prima della L. 80/2005, l’azione di riduzione (e l’eventuale successiva azione di restituzione) poteva essere esperita dal legittimario leso su ogni donazione compiuta dal donante nel termine ordinario di prescrizione (10 anni) decorrente dalla data di apertura della successione. Se, infatti, il legittimario leso dalla donazione, una volta esperita con successo l’azione di riduzione, non trovava soddisfacimento pieno nel patrimonio del donatario per conseguire il valore della quota di legittima spettantegli, egli poteva soddisfarsi direttamente sui beni donati pretendendone la restituzione da parte di chi, nel frattempo, ne fosse divenuto proprietario. In tale ipotesi, chiunque si fosse trovato nella titolarità dei beni donati avrebbe potuto essere coinvolto nella vicenda giudiziaria originata dalle pretese del legittimario leso dalla donazione nei confronti del donatario. Ed è evidente che il terzo acquirente di beni di provenienza donativa, convenuto con l’azione di restituzione per incapienza del patrimonio del donatario, difficilmente trovava soddisfazione del proprio credito di regresso verso il suo dante casua, vale a dire il donatario.
Il diritto di provenienza donativa acquistato era quindi sempre a rischio di essere pregiudicato in nome di un interesse e di una tutela riservati per legge ai legittimari, almeno sino al decorso del termine di prescrizione dell’azione di riduzione.
Le novità della L. 80/2005
Con la L. 80/2005 (in vigore dal 15 maggio 2005) sono state introdotte alcune novità di portata rilevante riguardanti proprio la tutela degli acquirenti di beni di provenienza donativa.
1)l'azone di restituzione può essere esperita dal legittimario leso o escluso solo se non sono decorsi 20 anni dalla donazione. Qualora i 20 anni siano invece trascorsi, non vi è alcun rimedio per il legittimario vittorioso nell’azione di riduzione, se il patrimonio del donatario è incapiente per soddisfare i crediti del legittimario stesso;
2) se l’azione di riduzione è domandata dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione (e il bene viene recuperato), le ipoteche e i pesi (ad es. l’usufrutto) restano efficaci, fermo però restando “l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni” (art. 561 c.c.), e sempre che la domanda di riduzione sia stata proposta entro 10 anni dall’apertura della successione; se, invece, l’azione di riduzione viene esperita entro 20 anni dalla donazione e risulta vittoriosa il bene recuperato dal legittimario rimane libero da pesi e ipoteche (c.d. effetto purgativo dell’azione di riduzione);
3) affinché il termine di 20 anni dalla donazione non pregiudichi i diritti degli stretti congiunti del donante e la sua decorrenza sia quindi sospesa, è consentita al coniuge e ai parenti in linea retta (art. 563 c.c., come modificato dalla L. 80/2005) la c.d. opposizione stragiudiziale alla donazione : essi possono infatti notificare al donatario e ai suoi aventi causa e trascrivere nei pubblici registri un atto stragiudiziale ( cioè non proposto avanti al giudice) di opposizione alla donazione. In tale modo è sospeso il termine ventennale previsto per la donazione; l’opposizione perde effetto se non viene rinnovata prima che siano trascorsi 20 anni.
Fermo restando quindi il limite di prescrizione decennale, la L. 80/2005 ha introdotto un nuovo ed ulteriore termine ventennale, decorrente dalla trascrizione della donazione, entro il quale il legittimario può esercitare l'azione di riduzione per ottenere la restituzione dei beni donati. Trascorsi 20 anni dalla donazione, infatti, il legittimario che non trovi nel donatario un patrimonio sufficiente a ripristinare la propria quota di legittima, non può avanzare più alcuna pretesa nei confronti di un eventuale terzo cui sia pervenuto il bene dal donatario.
La nuova disposizione agevola così la circolazione dei beni oggetto di donazione sui quali i legittimari lesi non possono più avanzare pretese nei confronti di terzi, se sono decorsi 20 anni dalla donazione e se non è intervenuta opposizione stragiudiziale alla donazione.
L’opposizione alla donazione era un atto sconosciuto nel diritto vigente e rappresenta la soluzione offerta dal legislatore alla minore tutela riconosciuta al legittimario.
Se prima della riforma, infatti, il legittimario per poter esperire l’azione di riduzione verso atti donativi compiuti in vita dal de cuius e lesivi della sua quota di legittima era soggetto esclusivamente al termine di prescrizione decennale che scattava dalla data di apertura della successione, in seguito alle novità della L. 80/2005 il legittimario si ritrova a dover fare i conti con l’ulteriore termine di 20 anni decorrente dalla donazione, decorso il quale egli potrebbe sì risultare vittorioso nell’azione di riduzione ma potrebbe non accedere alla successiva azione di restituzione.
Va sottolineato che l’eventuale rinuncia al diritto di opposizione, che permette il decorso del termine di 20 anni, non significa mai rinuncia all’azione di riduzione. Resta infatti fermo il divieto secondo cui i legittimari non possono rinunciare all’azione di riduzione finché vive il donante (art. 557 c.c.).
NOVITA’ L. 80/2005 (entrata in vigore 15/05/2005)
1. L’azione di restituzione è esperibile dal legittimario entro e non oltre 20 anni dalla donazione, trascorsi i quali il proprietario del bene di provenienza donativa è al sicuro da ogni pretesa.
2. L’azione di riduzione vittoriosa, che abbia comportato la restituzione del bene e che sia stata promossa entro 20 anni dalla donazione, libera il bene da ogni peso o ipoteca di cui sia stato nel frattempo gravato.
3. L’opposizione stragiudiziale alla donazione sospende il decorso del termine dalla donazione; essa perde effetto se non rinnovata entro 20 anni.
Esemplificazioni sulle novità introdotte dalla L. 80/2005.
Di seguito, si forniscono alcuni esempi sugli effetti che le nuove disposizioni avranno in materia di donazioni.
A) Un padre effettua una donazione a favore del figlio nel 2006. Il donante muore nel 2030 (24 anni dopo la donazione); si apre la successione. La moglie (legittimaria) è lesa nella sua quota di legittima. Decide quindi di esperire azione di riduzione (entro 10 anni dalla data di apertura della successione) nei confronti del figlio (donatario); l’azione della madre risulta vittoriosa ma il patrimonio del figlio non è sufficiente per soddisfare il credito della legittimaria, in quanto lo stesso figlio nel frattempo ha alienato il bene ricevuto in donazione ad un terzo. Essendo trascorsi più di 20 anni dalla donazione, nonostante l’azione di riduzione sia valida, la legittimaria non può vedersi restituito il bene o il corrispondente in denaro del bene dal terzo acquirente, il cui acquisto è quindi salvo da ogni pretesa.
B) Un padre effettua una donazione a favore del figlio nel 2006. Il donante muore nel 2016 (10 anni dopo la donazione); si apre la successione. La moglie (legittimaria) è parte lesa nella sua quota di legittima. Decide quindi di esperire azione di riduzione (entro 10 anni dalla data di apertura della successione) nei confronti del figlio (donatario) e la ottiene. Risulta però che il patrimonio del figlio sia incapiente per la quota di legittima della madre, in quanto lo stesso figlio ha alienato il bene ricevuto in donazione ad un terzo. Essendo trascorsi meno di 20 anni dalla donazione, la legittimaria, vittoriosa nell’azione di riduzione, può chiedere e ottenere la restituzione del bene dal terzo acquirente. Quest’ultimo potrà soltanto rivalersi sul donatario (figlio).
Tale bene (ad es. un immobile) una volta restituito è libero da ogni peso o ipoteca di cui sia stato nel frattempo gravato.
C) Un padre effettua una donazione a favore del figlio nel 2006. La moglie, sempre nel 2006, si oppone con atto stragiudiziale alla donazione trascritto nei pubblici registri: il termine di decorrenza per la donazione è sospeso fino al 2026. Nel 2026 l’opposizione non è rinnovata: solo in questo momento scatta il termine ventennale previsto per la donazione decorso il quale, da un lato è ancora esperibile l’azione di riduzione per dichiarare l’inefficacia dell’atto donativo (azione che se vittoriosa non libera però il bene da pesi e ipoteche), dall’altro non può più essere promossa l’azione di restituzione, in caso di infruttuosa escussione del patrimonio del donatario.
Nuova disciplina e norma transitoria
Cosa succede alle donazioni anteriori al 15 maggio 2005, data di entrata in vigore della L. 80/2005? La L. 80/2005 non ha previsto una norma transitoria.
Il Consiglio Nazionale del Notariato, auspicando un tempestivo e adeguato intervento del legislatore per una norma transitoria, ha ritenuto che “per tutte le donazioni, sia anteriori sia successive all’entrata in vigore della L. 80/2005, la stabilità dei diritti dei terzi è pienamente tutelata una volta decorsi i venti anni dalla donazione stessa (o, ai fini dell’art. 561 c.c., sua trascrizione)”.
Ciòè:
- donazioni anteriori al 15/05/2005 effettuate oltre 20 anni prima: il terzo acquirente di un bene di provenienza donativa è al riparo da ogni pretesa di restituzione da parte dei legittimari;
- donazioni anteriori al 15/05/2005 effettuate non oltre 20 anni prima: in tale caso, ai futuri legittimari conviene proporre, ovviamente ricorrendone i presupposti, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione per sospendere il termine di 20 anni dalla donazione (sempre, naturalmente che il donante sia ancora in vita e che ne ricorrano i presupposti).

saluti
toto.s
 
O

Ollj

Ospite
se crede, ai suoi professori universitari dove si possa leggere con certezza che il suo assunto sia "certificato"...
Giammai, farei una magra figura.
Le riporto la disposizione del Cc che le serve per rendere pratico l'esempio che su le avevo indicato; con tal dispensa lei farà pratico utilizzo della quota disponibile pur in mancanza di testamento. ciò a dimostrazione che la disponibile opera in funzione anche della semplice successione legittima.

Art.737 CC.
I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile


La dispensa non necessita di un testamento: potrà essere anche tacita od espressa con atto specifico diverso, ad esempio lo stesso atto negoziale di donazione (nel quale sia espressa la dispensa. In tal modo il de cuius, già in vita dispone sulla propria disponibile (anche senza far testamento in futuro)
 
Ultima modifica di un moderatore:
O

Ollj

Ospite
C'è poi anche l'art. 553 Cc a dimostrare l'utilizzabilità della disponibile in assenza di testamento.
Sempronio muore senza testamento, eredi Caio (padre di Sempronio) e Marco (fratello di S.). Il relictum è di 100 ed in vita Sempronio donò 500 a Lucilla (cugina).
Caio e Marco hanno il diritto su a 1/2 del relictum (50 ciascuno); Caio però è anche legittimario di Sempronio e quindi in diritto di pretendere la sommatoria tra relictum e donazione (ma solo lui non anche Marco che legittimario non è) e su ciò gli spetterebbe 1/3 del tutto (100+500/3=200).
Tuttavia a fronte dei 200, Caio riceve solo 50 (ossia 1/2 di 100 il relictum), ebbene in virtù dell'art.553 avrà diritto ad ottenere ciò da Marco (privandolo del suo 50 e lasciandolo senza nulla) e da Lucilla (che darà a Caio altri 100).
Risultato: Marco erede legittimo (ma non legittimario) rimane senza nulla.
Caio viene tutelato nella sua legittima
Lucilla mantiene in parte la donazione a suo tempo fattale.
Tutto ciò dimostra come Sempronio anche senza testamento possa ben agire sulla sua disponibile (e non solo)
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Estrapoliamo la frase del 730 "Salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati " Per dispensarli non basta la parola...occorre uno scritto...questo scritto secondo 4 notai può essere solo con un atto
pubblico ex novo...nel momento che non vi sono donazioni a cui
riferirsi...Sia lei Ollj, sia toto.s ragionate sul presupposto che vi siano
donazioni certificate a cui riferirsi e dove quasi sempre, lo avete scritto e riscritto, la stessa dispensa può trovare ospitalità nello stesso atto di donazione oppure successivamente con un altro atto ad hoc.
Il caso che ho più volte prospettato è per buona parte diverso. Ci troviamo davanti a due eredi che aprono la successione senza l'ausilio del notaio, mancante anche il testamento. Le dazioni o le elargizioni (chiamatele pure donazioni indirette) sono quasi impossibili da certificare...L'unico dato che potrebbe portare a un dissenso anche dopo molti anni dalla scomparsa (prima sembravano 10 anni...ora dopo l'intevento di Toto.s sembrano 20 anni...) è la presenza di due immobili cadauno con un valore diverso dopo un valore iniziale di sostanziale parità...Se dopo 8 anni dalla scomparsa un avente causa di un figlio a sua volta scomparso irriguardoso verso il decuius (suo nonno...) chiamasse a rispondere legalmente lo zio superstite per tale surplus (60 +40=120 contro i 100 iniziali) in virtù della Collazione (accantoniamo l'eventuale riduzione...) reclamerebbe 10...contro i teorici 33,33 della Disponibile...questa potrebbe essere d'aiuto allo zio "attaccato"??? Io senza uno straccio di scritto autenticato credo di no...i notai non vogliono autenticare
niente di niente (come la rinuncia all'usufrutto...) e parlano solo di atto pubblico....cioè il testamento...Girando sui siti giuridici,di solito
avvocati e notai, gli stessi accostano
la disponibile sempre solo ai
Testatori. Per questo nonostante il suo dotto intervento resto
perplesso e non mi sento di accettare la sua versione. Io non sono
capace di riportare le varie consulenze e mi riprometto di chiedere
agli avvocati collaboratori UPPI. Se ne riparlerà. qpq.
 
O

Ollj

Ospite
Scusi quiproquo,
deve darmi atto che, quanto appena da lei vergato, mai sia stato sottoposto al sottocritto e come sia ben altro da quanto si andava discutendo (sussistenza della disponibile in carenza di testamento)
Data la tarda ora, rimando a domani l'analisi del suo nuovo caso.
Saluti.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Sezione II - Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
da Art. 553 fino ad Art. 564


Nello specifico Art. 558

Per semplicità ti rinvio al Brocardi:
Sezione II - Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari - Capo X - Codice Civile - Brocardi.it
Non riesco proprio a farmi capire nè da te nè da toto.s..e in parte da Ollj..Io contesto la Collazione proprio per evitare che il legittimaro ne chieda l'attivazione anche attraverso
la riduzione...Di questo sto parlando e scrivendo a gogò...
Entrambi siete per la Collazione??? avete scritto bene...Bravi...Bravissimi...Con Ollj ci siamo spostati sulla disponibile
fuori dal testamento...Lui stesso sostiene ed ha ragione che il decuius
potrà attivarla anche fuori o senza tale strumento...quindi era in vita...e comunque doveva scrivere...il problema che sollevo si sposta a quando è defunto e se quello scritto senza l'avallo del funzionario pubblico possa avere riconoscimento giuridicamente concreto.
A toto.s ho replicato al suo post in maniera coerente..e lui per tutta
risposta mi ha spiattellato un immane analisi della legge e del suo rinnovamento che, se ho ben capito, aumentando il tempo di prescrizione va ancora a favore del coerede "lesionato"
esattamente il contrario di ciò che ho auspicato...Per fortuna ha nascosto la sua identità professionale...che ora dopo tanto Studio
mi autorizzo ad ipotizzare che non è un idraulico (con tutto il rispetto di questa invadente categoria..)...non è neppure un tecnico
dell'edilizia (Geometra...Architetto...Ingegnere...) nè del settore sanitario...nè del settore dello Spettacolo...eccetera...Cosa ci rimane??? Sarà delle forze dell'ordine??? Del tribunale???
Una cosa mi sembra certa: ha studiato giurisprudenza o alla facoltà di legge o ad altre facoltà come Economia...scienze politiche...
Allora Facciamo un Todoscaballeros al toDolotto??? Il vincitore sarà invitato a Torino c.o. Quiproquo e da costui musicalizzato con
Fratelli d'Italia...tanto per restare nella culla...la Famosa...
Che delusione...Perchè non so cosa ancora io possa aggiungere...Provo quindi a chiedere
a Ritadedè: Tu Rita hai capito??? Potresti sintetizzare il mio pensiero??? In caso negativo dovrò ritornare dalle suore per un rapido recupero del mio "Italiano"...pena l'auto esclusione da Propit.
Ringrazio tutti e auspico un rinsavimento generale...credo ve ne sia
bisogno. qpq.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Scusi quiproquo,
deve darmi atto che, quanto appena da lei vergato, mai sia stato sottoposto al sottocritto e come sia ben altro da quanto si andava discutendo (sussistenza della disponibile in carenza di testamento)
Data la tarda ora, rimando a domani l'analisi del suo nuovo caso.
Saluti.
Grazie. qpq.
 

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