Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Apri una servitù di passaggio, ma non incidi in nessun modo sui diritti reali di proprietà degli altri.
La servitù è un diritto in favore di chi la esercita, l'occupazione temporanea crea solo fastidio, non crea diritti, ecco perché nel mio intervento precedente avevo scritto che stavi paragonando un sacco di patate con un sacco di mele.
Tutto ciò che viene lasciato lungo i corridoio, sulle scale e sui pianerottoli può arrecare difficoltà di passaggio agli altri condòmini, e creare pericolo durante l'uso della cosa comune; aprire una porta non metti in difficoltà nessun condòmino instauri solo un servitù che limita nel futuro la disponibilità della cosa comune.
 

sergioxcase

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Difficile far comprendere un ipotetico danno o limitazione futura -teorica ma reale- ricorrendo ad esempi, ci provo, pur sapendo che sarà confutata....mettete il caso che per una qualche ipotesi strana i condomini decidano in futuro di sostituire quella ringhiera in legno con un muretto di mattoni, ben piastrellato e di figura...ecco che occorrerebbe prevedere anche una porta, con i relativi aggravi di costo, perché non sarebbe possibile togliere il passo, vista la servitù esistente.
 

Daniele 78

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mettete il caso che per una qualche ipotesi strana i condomini decidano in futuro di sostituire quella ringhiera in legno con un muretto di mattoni
No non è fattibile, perchè facendo così inficieresti sull'estetica attuale dell'immobile.
Se l'immobile nasce con le ringhiere e tu al posto di una (esistente) fai un parapetto in mattoni, vari l'estetica attuale dell'immobile.
Sinceramente poi creeresti un altro problema: tutti gli immobili che hanno dei parapetti "ciechi" in muratura od altro hanno una riduzione sensibile della radiazione solare all'interno, infatti il pannello cieco proietta ombra all'interno.
 

sergioxcase

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Come si può vedere dalle due risposte che hanno seguito il mio commento è altamente difficile riferirsi ad esempi, sicuramente si trovano cose non fattibili, non opportune, non adatte al caso....ma tutto questo non toglie che una servitù la si è creata e che FORSE in futuro potrebbe creare un problema.
 

Daniele 78

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stecca

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Interessanti le vostre osservazioni. Tuttavia faccio notare che il parapetto è rimasto identico a prima, rimarrà sempre così perché è uguale a tutti gli altri. Non ci sarebbero ragioni per collocare fioriere proprio su quel corrimano (peraltro una parte di esso credo che sia di mia proprietà essendo il parapetto condominiale solo per metà, così mi ha detto l'amministratore). Inoltre alcune sentenze della Cassazione per casi simili al mio sembrano essere dalla mia parte (non so se condividete), ad es. questa:

Cass. civ., sez. II, 11 giugno 1986, n. 3867

L'apertura di una porta o di una finestra da parte di un condomino o la trasformazione di una finestra che prospetta il cortile comune in una porta di accesso al medesimo mediante l'abbattimento del corrispondente tratto di muro perimetrale che delimita la proprietà del singolo appartamento non costituisce di per sé abuso della cosa comune idoneo a ledere il compossesso del muro comune che fa capo come ius possidendi a tutti i condomini.
 

Daniele 78

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Cass. civ., sez. II, 11 giugno 1986, n. 3867
L'apertura di una porta o di una finestra da parte di un condomino o la trasformazione di una finestra che prospetta il cortile comune in una porta di accesso al medesimo mediante l'abbattimento del corrispondente tratto di muro perimetrale che delimita la proprietà del singolo appartamento non costituisce di per sé abuso della cosa comune idoneo a ledere il compossesso del muro comune che fa capo come ius possidendi a tutti i condomini.
Esatto!! l'importante è che a seguito dell'abbattimento non si pregiudichi la stabilità dello stesso edificio ed il decoro o un deprezzamento dello stesso a seguito dell'intervento. Se segue questi importanti requisiti, oggettivamente, non danneggia nessuno.
 

stecca

Membro Attivo
Esatto!! l'importante è che a seguito dell'abbattimento non si pregiudichi la stabilità dello stesso edificio ed il decoro o un deprezzamento dello stesso a seguito dell'intervento. Se segue questi importanti requisiti, oggettivamente, non danneggia nessuno.
E' esattamente così anche secondo me.
Anche l'art 1102 del Codice civile lo prevede. Ho trovato anche questa sentenza della Cassazione:
Cass. civ., sez. II, 29 aprile 1994, n. 4155

L'apertura di varchi e l'installazione di porte o cancellate in un muro
ricadente fra le parti comuni dell'edificio condominiale eseguiti da uno dei condomini per creare un nuovo ingresso all'unità immobiliare di sua proprietà esclusiva, di massima non integrano abuso della cosa comune suscettibile di ledere i diritti degli altri condomini, non comportando per costoro una qualche impossibilità di far parimenti uso del muro stesso ai sensi dell'art. 1102, primo comma, c.c., e rimanendo irrilevante la circostanza che tale utilizzazione del muro si correli non già alla necessità di ovviare ad una interclusione dell'unità immobiliare al cui servizio il detto accesso è stato creato, ma all'intento di conseguire una più comoda fruizione di tale unità immobiliare da parte del suo proprietario.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
infatti il pannello cieco proietta ombra all'interno.
si ma alle nostre latitudini l'ombra cade sul pavimento a meno che il parepetto è di un balcone largo 0,70 m. I balconi con le ringhiere finiscono con l'avere i vasi con i fiori proprio per occultare alla vista l'interno dell'appartamento. In certi casi ho visto mettere i vetri opacizzati sulla parte inferiore della porta finestra. Se uno abita al primo piano di un edificio in lenea e si trova davanti a meno di 10 metri un altro edificio in linea (situazione tipica cittadina), ai voglia a mettere le ringhiere anche perché l'irradiazione luminosa viene prevalentemente dall'alto. Certo che se ci si piazza un pannello fotovoltaico è meglio non metterlo dove il parapetto in muratura proietta l'ombra.
 

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