La TARSU, anche se il Capo III del D. Lgs. n. 507/93 s'intitola "TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI", si paga anche per le attività necessarie per il successivo smaltimento, come la raccolta. L'art. 59, comma 4 di quel decreto prevede qualcosa a riguardo.Quindi ove (non a Roma, però) si parla di smaltimento e basta la raccolta è gratuita?
Il primo disciplina la TARSU. Il secondo disciplina un diverso tributo, denominato "tributo comunale sui rifiuti e sui servizi", istituito con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e ha previsto la soppressione da quella stessa data di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.D.Lgs. e DL parlano entrambi di tassa sui rifiuti.