È la legge istitutiva della TARI che lo prevede (legge n. 147/2013).
Dubito. L'art. 1, comma 643 della legge citata prevede "detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare".
Se la città è quella di Udine, l'art. 16, comma 3 del Regolamento IUC conferma quanto previsto dalla legge.
DAL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN VIGORE DAL 01.01.2010
ART. 7
Condizioni d’uso particolari
1. Nel caso di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è
tenuto a presentare la denuncia per i locali e aree scoperte di uso comune e a
corrispondere la relativa tariffa.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività
economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività
ed è commisurata alla superficie utilizzata. Per le parti comuni del condominio, oggetto di uso esclusivo da parte di condomini o di terzi, l’obbligazione di denuncia e di
corresponsione della tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali e aree.
3.
Per i locali ad uso abitativo ammobiliati e locati saltuariamente o comunque per periodi inferiori all’anno la tariffa è dovuta dal proprietario.