dagli un occhio ma se vuoi sopravvivere fallo con calma. Sono 800 pagine (lo so è una palla assurda) ma ti conviene dargli un'occhio. Saluti
buon divertimento!
a parte gli scherzi, è una normativa complessa come l'argomento che tratta
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
dagli un occhio ma se vuoi sopravvivere fallo con calma. Sono 800 pagine (lo so è una palla assurda) ma ti conviene dargli un'occhio. Saluti
Gentile @Daniele 78,Domande
ma le hai letto tutto il testo unico anche intero??,
ha esperienze di Coordinamento sia dirette che indirette??
Ha seguito più di una volta queste tipologie di lavoro, per affermare con sicurezza che sto sbagliando??
Ne è sicuro che l'allegato XI non porta a nessun obbligo?? Vuole provare a chiedere a qualche Spresal per togliersi i dubbi??
Il lavoratore autonomo viene definito anche Impresa individuale comunque.
Più lavoratori autonomi che fanno lo stesso lavoro formano un ATI e sa perché cio??
Perché al momento dell'uscita già della vecchia normativa (la 494/96) notarono che molte imprese licenziavano dipendenti e questi si mettevano come autonomi per evitare tutta la sicurezza.
Ecco perché furono estese alle ATI.
Innanzitutto ordiniamo le idee perchè mi pare che siano molto confuse.Nel far ciò Lei adduce varie citazioni del T.U. da cui si evincerebbe l'obbligo di cui sopra; passi normativi che nulla hanno a che vedere con il rapporto dell' obbligatorietà di un PSC per la mera presenza di lavoratore autonomo, ma impongono all'autonomo, ove presenti altre condizioni, l'adeguamento del PSC. Quindi PSC obbligatorio anche per l'autonomo là dove ne sussistano le condizioni ulteriori, ma non per il semplice fatto che autonomo sia.
Alla luce dello stato legislativo attuale, i coordinatori per la sicurezza devono essere incaricati quando si prevedono più imprese esecutrici, di cui all’art. 89, c. 1, lett. i-bis), del D.Lgs. 81/2008), anche non contemporaneamente presenti in cantiere. In tal modo si è operato di escludere, conformemente con la direttiva comunitaria, tutti i soggetti non identificabili con
le imprese esecutrici dal numero delle imprese che determinano la designazione
dei coordinatori per la sicurezza, tra cui i appunto i lavoratori autonomi.
Innanzitutto ordiniamo le idee perchè mi pare che siano molto confuse.
IL P.S.C= Piano di Sicurezza di Coordinamento lo fà solo IL C.OORDINATORE PER LA SICUREZZA, che viene nominato dal COMMITTENTE
Se vuoi sapere altro io sono qui @Ollj . Comunque spero di averti fatto capire la differenza tra un P.S.C e un P.O.S.
Sapessi quanti impianti elettrici mi sono fatto da solo nei miei appartamenti.
Io sto dicendo semplicemente che il Coordinatore per l?Esecuzione diventa obbligatorio ANCHE IN PRESENZA di PIù Imprese individuali che operano nel cantiere ANCHE NON CONTEMPORANEAMENTE, ed anche quando ci sono i RISCHI PARTICOLARI dell'allegato XI.Ritorniamo al quesiti iniziali che interessa @casanostra:
1) Il lavoratore autonomo, impresa individuale, che operi da solo e senza la presenza di altri lavoratori autonomi, necessita di PSC?
2) Il lavoratore autonomo in tali condizioni, per il semplice fatto di utilizzare materiali cementizi e/o colle chimiche è per ciò stesso soggetto a PSC?
A tali quesiti lei risponde positivamente, adducendo come:
- il lavoratore autonomo sia impresa esecutrice
- il rischio chimico di colle e cementi necessiti sempre di un PSC
Nel far ciò Lei adduce varie citazioni del T.U. da cui si evincerebbe l'obbligo di cui sopra; passi normativi che nulla hanno a che vedere con il rapporto dell' obbligatorietà di un PSC per la mera presenza di lavoratore autonomo, ma impongono all'autonomo, ove presenti altre condizioni, l'adeguamento del PSC. Quindi PSC obbligatorio anche per l'autonomo là dove ne sussistano le condizioni ulteriori, ma non per il semplice fatto che autonomo sia.
Basta che leggersi l'art.100 del T.U e l'allegato XI per capire che non è come dice lei, ma posso capire che chi non sia del settore abbia delle difficoltà ad individuare questi problemi.l'autonomo sarebbe sempre impresa esecutrice secondo il significato normativo ex TU (cosa assolutamente non vera)
- la pericolosita' di elementi chimici quali cemento e colle, lo imporrebbe.
Ebbene, non solo nel T.U. di cio' non c'e' traccia, ma la legge dice proprio il contrario.
Saluti.
Appunto in un'opera dove prevedi il rifacimento degli impianti e demolizione e rifacimento pavimenti come indicava @casanostra
Sicuramente avrai:
- il muratore (singolo o in ditta) per la demolizione e l'assistenza impianti (fare le nuove tracce nei muri per il passagio delgi stessi e chiuderle)
- l'Idraulico (singolo o in ditta) che smaltisce le vecchie tubazioni e mette le nuove
- Un piastrellista e/o sottofondista (che si occupa della realizzazione del sottofondo nuovo e della sucessiva piastrellatura.
- Se durante i lavori volessi mai fare qualche lavoro sulla caldaia o sull'impianto elettrico (possibilissimo ed usuale sui cantieri dato che hai già demolito il sottofondo) avrai bisogno anche dell'elettricista
Quindi anche chiamando tutti autonomi (Imprese individuali) dovrai chiamarne almeno 3: muratore , idraulico, sottofondista/piastrellista
Solitamente un bravo muratore potrebbe anche farti i sottofondi o la piastrellatura (ma non è il loro lavoro primario e specializzato) ed i risultati potrebbero non essere ottimali (e telo dico per esperienza); sta di fatto che avresti un minimo di 2 persone (il muratore che fa tutto tranne l'impianto e l'idraulico)
Rimane sempre l'incognita elettricista...se cambi caldaia, o metti un quadro di comando nuovo (possibile dato che elimini il sottofondo) devi chiamarlo.
Allora avrai almeno 3 persone: Il muratore, l'idraulico e l'elettricista.
Ah dimenticavo: ci vuole una CILA per opere interne (se butti giuù anche dei muri) e SCIA se tocchi anche parti strutturali (taglio solai, pilastri, tetto, fondazioni ecc.) dove indichi cosa fai (disegni) ed alla fine dei lavori dai anche le DICHIARAZIONI DI CONFORMITÁ per avere il rinnovo dell'AGIBILITÁ dei locali.
D'accordo ma tieni conto che in presenza di appalto a più imprese ANCHE NON IN CONTEMPORANEA hai bisogno del PSC.Se l'appalto prevede che vi sia una sola impresa esecutrice, cioè non ci sia bisogno di qualcuno che coordini quanto si svolge in cantiere gestendo le eventuali inteferenze tra le varie realtà operanti in quanto non vi sono diverse realtà (imprese), il responsabile della gestione della sicurezza in cantiere sarà il datore di lavoro dell'impresa che provvederà comunque a redigere il proprio POS nel quale esplicherà quali siano le prescrizioni oeprative che lui e la sua impresa metteranno in pratica per operare in sicurezza.
Gratis per sempre!