O

Ollj

Ospite
Domande
ma le hai letto tutto il testo unico anche intero??,
ha esperienze di Coordinamento sia dirette che indirette??
Ha seguito più di una volta queste tipologie di lavoro, per affermare con sicurezza che sto sbagliando??

Ne è sicuro che l'allegato XI non porta a nessun obbligo?? Vuole provare a chiedere a qualche Spresal per togliersi i dubbi??

Il lavoratore autonomo viene definito anche Impresa individuale comunque.
Più lavoratori autonomi che fanno lo stesso lavoro formano un ATI e sa perché cio??
Perché al momento dell'uscita già della vecchia normativa (la 494/96) notarono che molte imprese licenziavano dipendenti e questi si mettevano come autonomi per evitare tutta la sicurezza.
Ecco perché furono estese alle ATI.
Gentile @Daniele 78,
non credo che questo sia l'ambito per confermarle o meno la mia lettura integrale del TU, cosa che non rileva per la discussione in oggetto.

Ritorniamo al quesiti iniziali che interessa @casanostra:
1) Il lavoratore autonomo, impresa individuale, che operi da solo e senza la presenza di altri lavoratori autonomi, necessita di PSC?
2) Il lavoratore autonomo in tali condizioni, per il semplice fatto di utilizzare materiali cementizi e/o colle chimiche è per ciò stesso soggetto a PSC?

A tali quesiti lei risponde positivamente, adducendo come:
- il lavoratore autonomo sia impresa esecutrice

- il rischio chimico di colle e cementi necessiti sempre di un PSC
Nel far ciò Lei adduce varie citazioni del T.U. da cui si evincerebbe l'obbligo di cui sopra; passi normativi che nulla hanno a che vedere con il rapporto dell' obbligatorietà di un PSC per la mera presenza di lavoratore autonomo, ma impongono all'autonomo, ove presenti altre condizioni, l'adeguamento del PSC. Quindi PSC obbligatorio anche per l'autonomo là dove ne sussistano le condizioni ulteriori, ma non per il semplice fatto che autonomo sia.

Queste le risposte da dare a @casanostra:
1) La definizione normativa data dal T.U. è chiara e non in discussione precisa nel preambolo che è:
- impresa esecutrice: "impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali".
- lavoratore autonomo: "persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione"
E' il legislatore del T.U. che opera tale distinzione ed essa viene mantenuta in tutto in dispositivo normativo. Conseguentemente:
1) Affido dei lavori ad una sola ditta individuale di lavoratore autonomo senza dipendenti l'esecuzione di opere, tale soggetto assume il ruolo di impresa affidataria dei lavori (non di impresa esecutrice nel senso legislativo). Pertanto, dovrà essere verificata la sua idoneità tecnico/professionale ex punto 01 dell’allegato XVII al D.Lgs. 81/2008. Risultata idonea sotto tale profilo sarà possibile stipulare il contratto d’appalto; agendo poi direttamente in "cantiere" (e non potrà essere diversamente in mancanza di dipendenti e di subappalto) dovrà essere anche valutata la sua idoneità tecnico professionale come lavoratore autonomo, conformemente a quanto stabilito al punto 02 dell’allegato XVII al D.Lgs. 81/2008.
2) Nel cantiere opereranno più lavoratori autonomi; ove la prestazione richiesta dal committente richiede l’intervento di altri lavoratori autonomi, si viene a costituire un’impresa di fatto, anche se commercialmente inesistente. In tal circostanza gravano sul lavoratore autonomo, che esercita le funzioni direttive, i compiti e relative responsabilità del datore di lavoro, e non solo della redazione del POS. Tal condizione determina l' obbligo della designazione dei Coordinatori per la sicurezza e del relativo PSC.

Alla luce dello stato legislativo attuale, i coordinatori per la sicurezza devono essere incaricati quando si prevedono più imprese esecutrici, di cui all’art. 89, c. 1, lett. i-bis), del D.Lgs. 81/2008), anche non contemporaneamente presenti in cantiere. In tal modo si è operato di escludere, conformemente con la direttiva comunitaria, tutti i soggetti non identificabili con
le imprese esecutrici dal numero delle imprese che determinano la designazione
dei coordinatori per la sicurezza, tra cui i appunto i lavoratori autonomi.

Quanto infine al rischio chimico, biologico quanto disciplinato dal T.U. in merito al PSC riguarda aspetti importanti che nulla hanno a che vedere con il "rischio basale" dei materiali cementizi e collosi (che nulla hanno a che vedere con un PSC, ma devono semmai essere considerati in un DVR aziendale).

A sostegno della non rilevanza di tal impostazione, alcuni hanno erroneamente indicato Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 1770 del 16 gennaio 2009; tale massima della Suprema Corte al contrario evidenzia la correttezza dell'impostazione su delineata e proprio sul presupposto che, stante la presenza di due autonomi operanti in squadra, ben vi fosse l'esigenza del PSC (la c.d. impresa esecutrice di fatto):
"I Giudici di merito hanno affermato che l'infortunio occorso al B.S. si è verificato proprio per la mancanza di un coordinamento tra gli interventi di pavimentazione del cortile e di demolizione della scala, lavori inevitabilmente e strettamente connessi tra loro, visto che la scala incombeva sul cortile..... Premesso che il B.S. aveva la gestione del cantiere, e la direzione ed il governo dell'unica maestranza ivi presente al momento dell'infortunio, cioè il T., artigiano escavatorista, incaricato dallo stesso B. S."
Si presenta quindi ricorso per cassazione rilevando come: "nessun piano della sicurezza e nessun coordinatore per l'esecuzione avrebbe mai potuto evitare e/o impedire l'evento infortunistico, il tutto secondo un giudizio controfattuale".
Al contrario la Corte Suprema, precisando in tal modo quando il lavoratore autonomo non debba più considerarsi tale: "Se il piano di sicurezza fosse stato effettivamente predisposto e la nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori correttamente e validamente effettuata, ne sarebbe derivata in concreto una precisa organizzazione degli interventi facenti capo alle varie ditte incaricate delle opere da eseguire ed una vigilanza sul coordinamento di tali interventi, come specificamente previsto dal D.Lgs. 494 1996 all'art.5"

Tralascio di entrare nel merito delle ATI, essendo il tutto riassorbito nel punto 2.

Cordialità.

 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Nel far ciò Lei adduce varie citazioni del T.U. da cui si evincerebbe l'obbligo di cui sopra; passi normativi che nulla hanno a che vedere con il rapporto dell' obbligatorietà di un PSC per la mera presenza di lavoratore autonomo, ma impongono all'autonomo, ove presenti altre condizioni, l'adeguamento del PSC. Quindi PSC obbligatorio anche per l'autonomo là dove ne sussistano le condizioni ulteriori, ma non per il semplice fatto che autonomo sia.
Innanzitutto ordiniamo le idee perchè mi pare che siano molto confuse.
IL P.S.C= Piano di Sicurezza di Coordinamento lo fà solo IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA, che viene nominato dal COMMITTENTE e non dall'AUTONOMO.

IL P.O.S= Piano operativo di Sicurezza viene fatto ZSEMPRE e solo dall'autonomo o dall'impresa Impiegati quindi non a carico del COMMITTENTE.

Tuttavia nei casi in cui pur essendo sotto il limite dei 200 uomini giorno e rientrando nei casi particolari dell'Allegato XI, IL P.O.S in questione dovrà coordinarsi prima con il P.S.C, quindi per essere presentato e rispondere pienamente ai requisiti di legge dovrà PRIMA essere fatto il P.S.C dal Coordinatore, in seguito l'impresa presenterò il suo specifico P.O.S per le singole lavorazioni (già previste in modo generico dal Coordinatore nel P.S.C) con l'obbligo di specificare le lavorazioni ed il modo per eliminare rischi.

Faccio un esempio tanto per far capire cosa intendo:

Il Coordinatore nel PSC prevede "demolizione di sottofondo a mano o con attrezzatura"
Rischi possibili=
  • Inalazione di polveri in seguito alla demolizione
  • Taglio o cesoiamento dovuto all'utilizzo di attrezzatura atta alla demolizione e perforazione del sottofondo
  • Rischio vibrazioni usando il martello demolitore
  • Rumore dovuto all'attrezzatura
D.P.I previsti = Guanti antivibrazione, tuta, scarpe antinfortunistiche

Regole generali per inquadrare il personale che effettua i lavori.
Attrezzi in genere utilizzati
=martello demolitore trapani utensileria ecc.

Disegnino del cantiere e allestimenti di sicurezza (eventuali baracche, wc di cantiere, recinzioni)

Costi della sicurezza= esistono delle tabelle nazionali che danno il costo di opere legate alla sicurezza e il cui costo (per i cantieri) solitamente non è mai ribassabile.




Nel POS dell'impresa invece alla voce "demolizione di sottofondo a mano o con attrezzatura

sarà da specificare:

  • Inalazione di polveri in seguito alla demolizione
  • Taglio o cesoiamento dovuto all'utilizzo di attrezzatura atta alla demolizione e perforazione del sottofondo
  • Rischio vibrazioni usando il martello demolitore
  • Rumore dovuto all'attrezzatura
D.P.I previsti = Guanti antivibrazione (marca e tipo), tuta (idem) scarpe (idem) e date di scadenza perchè i D.P.I avrebbero pure delle date di scadenza.

Attrezzatura utilizzata = Non vado più a dire che uso un martello generico o il trapano generico ma indico:

  • Modello e Marca del trapano o attrezzo ed anno d'acquisto
  • Presenza o meno di marcatura CE e eventuali revisioni
  • Scheda vibrazioni dell'attrezzo (si prendono i valori o tramite il comitato paritetico territoriale oppure si fa una misurazione strumentale in cantiere
  • Scheda Rumore dell'attrezzatura (anche qui o si prendono dei valori "tabellari" oppure si fanno le misurazioni in cantiere

Personale impiegato=
  • Dati personali (nome cognome ecc)
  • Contratto di lavoro (autonomo o dipendente) e sua mansione
  • Nome dell'azienda se dipendente (Dati della Visura Camerale), nel caso sia socio con un'altro autonomo indicare il nome anche dell'altro (dati ATI...
  • Presenza di un medico del lavoro e di un Piano di Sorveglianza sanitaria: in questo Piano il lavoratore dovrà essere giudicato idoneo dal Medico ad eseguire una determinata lavorazione (esempio che soffre d'asma o carenza respiratoria, difficilmente potrebbe fare un lavoro di demolizione; mentre ad esempio chi soffre di vertigini difficilmente potranno essere ideonei a lavorare in quota su ponteggio o cestello)
  • Presenza di un rappresentate lavoratori sicurezza Territoriale (R.L.S.T se appartiene ad un sindacato) oppure R.L.S (se aziendale ma quest'ultimo deve fare un corso di 32 ore per ottenere la qualifica deve essere nominato e i corsi sono a scadenza ...se non erro 4 anni.
  • Bisogna specificare che tipo di recinzione si mette, quali sono i percorsi se si mettono le baracche
  • Ovviamente anche il libro matricola ed il libro presenza andrebbe in cantiere
  • DURC ed organico medio con le qualifiche
  • Ovviamente chi usa martelli demolitori ad esempio deve essere un minimo formato ed informato sull'attrezzatura e deve evitare le interferenze con altre lavorazioni
L'impresa (o le imprese) prima di entrare in cantiere dovranno notificare i propri dati al Coordinatore (che provvederà a farle firmare al suo Committente e spedirle ad ASL e Direzione Provinciale del Lavoro competenti).

Non solo l'Impresa o le Imprese prima di in cantiere firmano anche il P.S.C e consegnano il P.O.S alla Commitenza (di solito al Coordinatore che controlla il contenuto del P.O.S.

Se il P.O.S non fosse adeguato alle esigenze delle lavorazioni (e sul testo unico ci sono i contenuti minimi sia per il P.O.S che del P.S.C),
Il Coordinatore può ordinare la sospensione della o delle lavorazioni non specificate.

Il Coordinatore se l'Impresa si rifiutasse non può ordinare l'allontanamento, ma ha facoltà di segnalare le problematiche allo Spresal (e li sono dolori molto molto pesanti).

Se vuoi sapere altro io sono qui @Ollj . Comunque spero di averti fatto capire la differenza tra un P.S.C e un P.O.S.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Alla luce dello stato legislativo attuale, i coordinatori per la sicurezza devono essere incaricati quando si prevedono più imprese esecutrici, di cui all’art. 89, c. 1, lett. i-bis), del D.Lgs. 81/2008), anche non contemporaneamente presenti in cantiere. In tal modo si è operato di escludere, conformemente con la direttiva comunitaria, tutti i soggetti non identificabili con
le imprese esecutrici dal numero delle imprese che determinano la designazione
dei coordinatori per la sicurezza, tra cui i appunto i lavoratori autonomi.

Appunto in un'opera dove prevedi il rifacimento degli impianti e demolizione e rifacimento pavimenti come indicava @casanostra
Sicuramente avrai:

  • il muratore (singolo o in ditta) per la demolizione e l'assistenza impianti (fare le nuove tracce nei muri per il passagio delgi stessi e chiuderle)

  • l'Idraulico (singolo o in ditta) che smaltisce le vecchie tubazioni e mette le nuove

  • Un piastrellista e/o sottofondista (che si occupa della realizzazione del sottofondo nuovo e della sucessiva piastrellatura.

  • Se durante i lavori volessi mai fare qualche lavoro sulla caldaia o sull'impianto elettrico (possibilissimo ed usuale sui cantieri dato che hai già demolito il sottofondo) avrai bisogno anche dell'elettricista

Quindi anche chiamando tutti autonomi (Imprese individuali) dovrai chiamarne almeno 3: muratore , idraulico, sottofondista/piastrellista

Solitamente un bravo muratore potrebbe anche farti i sottofondi o la piastrellatura (ma non è il loro lavoro primario e specializzato) ed i risultati potrebbero non essere ottimali (e telo dico per esperienza); sta di fatto che avresti un minimo di 2 persone (il muratore che fa tutto tranne l'impianto e l'idraulico)

Rimane sempre l'incognita elettricista...se cambi caldaia, o metti un quadro di comando nuovo (possibile dato che elimini il sottofondo) devi chiamarlo.
Allora avrai almeno 3 persone: Il muratore, l'idraulico e l'elettricista.

Ah dimenticavo: ci vuole una CILA per opere interne (se butti giuù anche dei muri) e SCIA se tocchi anche parti strutturali (taglio solai, pilastri, tetto, fondazioni ecc.) dove indichi cosa fai (disegni) ed alla fine dei lavori dai anche le DICHIARAZIONI DI CONFORMITÁ per avere il rinnovo dell'AGIBILITÁ dei locali.
 
O

Ollj

Ospite
Ok, buon lavoro.
Non ha letto bene la sentenza citata e non ne ha colto nemmeno il dispositivo.

Faccio solo notare cio'
- Non ho fatto confusione alcuna, conosco bene gli strumenti citati, ne' mai li ho commistionati come vorrebbe far intendere.
- Il quesito iniziale e': in presenza di un unico appaltatore autonomo senza dipendenti e' dovuto Psc?
Lei ha sostenuto di si' e per due ragioni
- l'autonomo sarebbe sempre impresa esecutrice secondo il significato normativo ex TU (cosa assolutamente non vera)
- la pericolosita' di elementi chimici quali cemento e colle, lo imporrebbe.
Ebbene, non solo nel T.U. di cio' non c'e' traccia, ma la legge dice proprio il contrario.
Saluti.

P.s. provi a fare una veloce ricerca in rete, trovera' collegi ed ordini professionali del suo ambito che sostengono quanto da me esposto.
 
Ultima modifica di un moderatore:
O

Ollj

Ospite
Innanzitutto ordiniamo le idee perchè mi pare che siano molto confuse.
IL P.S.C= Piano di Sicurezza di Coordinamento lo fà solo IL C.OORDINATORE PER LA SICUREZZA, che viene nominato dal COMMITTENTE

Se vuoi sapere altro io sono qui @Ollj . Comunque spero di averti fatto capire la differenza tra un P.S.C e un P.O.S.

Non avevo letto cio'.
Diversamente non le avrei nemmeno risposto in precedenza....
Dove io abbia tal confusione, alberga solo nelle sue fantasie. In quello che scrissi e' riportato tutto il contrario.
Discussione chiusa.
 

CAFElab

Membro Attivo
Professionista
Sapessi quanti impianti elettrici mi sono fatto da solo nei miei appartamenti.

Certo, anch'io mi faccio lavoretti casalinghi; se fai i lavori da solo puoi perdere tutto il tempo che vuoi.

Però in un cantiere le cose cambiano, grande o piccolo che sia ci sono delle persone che si sono impegnate a concederti il loro tempo.
Le lavorazioni sono tante e per lo più conseguenziali, se per fare un lavoro che servono 3 persone e io ce ne metto 1, non solo il lavoro viene male ma faccio anche perdere tempo a tutti quelli che dovranno venire dopo e questo non è accettabile.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Forse non ci capiamo @Ollj comunque:
Ritorniamo al quesiti iniziali che interessa @casanostra:
1) Il lavoratore autonomo, impresa individuale, che operi da solo e senza la presenza di altri lavoratori autonomi, necessita di PSC?
2) Il lavoratore autonomo in tali condizioni, per il semplice fatto di utilizzare materiali cementizi e/o colle chimiche è per ciò stesso soggetto a PSC?

A tali quesiti lei risponde positivamente, adducendo come:
- il lavoratore autonomo sia impresa esecutrice

- il rischio chimico di colle e cementi necessiti sempre di un PSC
Nel far ciò Lei adduce varie citazioni del T.U. da cui si evincerebbe l'obbligo di cui sopra; passi normativi che nulla hanno a che vedere con il rapporto dell' obbligatorietà di un PSC per la mera presenza di lavoratore autonomo, ma impongono all'autonomo, ove presenti altre condizioni, l'adeguamento del PSC. Quindi PSC obbligatorio anche per l'autonomo là dove ne sussistano le condizioni ulteriori, ma non per il semplice fatto che autonomo sia.
Io sto dicendo semplicemente che il Coordinatore per l?Esecuzione diventa obbligatorio ANCHE IN PRESENZA di PIù Imprese individuali che operano nel cantiere ANCHE NON CONTEMPORANEAMENTE, ed anche quando ci sono i RISCHI PARTICOLARI dell'allegato XI.

Comunque per la cronaca l'articolo che ci interessa è il

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed
alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal
possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo81, nonché la stima dei
79 Si riporta l’art 90 comma 10: In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1,
lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità
contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza
all’amministrazione concedente.
80 Si riporta l’art 90 comma 10: In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1,
lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità
contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza
all’amministrazione concedente.
81 Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), della Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012. Vedasi
anche la nota all’art. 28 comma 1
TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Pagina 70 di 174
costi di cui al punto 4 dell’ALLEGATO XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole
esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria
sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I
contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono
definiti all’ALLEGATO XV.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.

3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano
di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del
piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei
lavori.
5. L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche
o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per
prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in
condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas,

reti di comunicazione.
6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore
di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo,
del medesimo decreto legislativo
Sanzioni Penali
Sanzioni per i committenti o per i responsabili dei lavori
• Art. 100, co. 6-bis: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [Art. 157, co. 1, lett. b)]
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
• Art. 100, co. 3: arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 159, co. 2, lett. a)]
Sanzioni per i lavoratori autonomi
• Art. 100, co. 3: arresto fino a tre mesi o ammenda da 438,40 a 1753,60 euro [Art. 160, co. 1, lett. a)]
Sanzioni
Amministrative
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
• Art. 100, co. 4: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro [Art. 159, co. 2, lett. d)]

TANTO PER CAPIRCI UN VOLTA PER TUTTE L'ALLEGATO XI dice:

ALLEGATO XI
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati Pagina 67 di 169
ALLEGATO XI
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA
SALUTE DEI LAVORATORI
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o
di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei
procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno
bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.113
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla
vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.


Ho sottolineato non a caso il punto 2 perchè questo rischio "particolare" lo trova praticamente in tutti i lavori edili in quanto:

  • Si usano sostanze chimiche (cementi colle ecc) con tanto di schede di sicurezza sui rischi nelle varie lavorazioni
  • Quest rischi espongono a sorveglianza sanitaria (obbligo di medico del lavoro e visite periodiche con tanto di idoneità alla mansione specifica)
Sa qual'è il problema?? @Ollj che il legislatore quando ha realizzato il T.U non ha fatto alcuna distinzione tra grandi e piccoli cantieri (ed è assurdo) e tutte le prescrizioni necessarie per un grande lavoro di fatto (con questo allegato) diventano obbligatorie anche per il piccolo cantiere.

l'autonomo sarebbe sempre impresa esecutrice secondo il significato normativo ex TU (cosa assolutamente non vera)
- la pericolosita' di elementi chimici quali cemento e colle, lo imporrebbe.
Ebbene, non solo nel T.U. di cio' non c'e' traccia, ma la legge dice proprio il contrario.
Saluti.
Basta che leggersi l'art.100 del T.U e l'allegato XI per capire che non è come dice lei, ma posso capire che chi non sia del settore abbia delle difficoltà ad individuare questi problemi.

Io sono stato sopra credo più che chiaro, quando per un lavoro come quello che voleva fare @casanostra ossia rifare gli impianti, demolendo pavimenti e sottofondi.

Ora come dicevo nel mio precedente post:
Appunto in un'opera dove prevedi il rifacimento degli impianti e demolizione e rifacimento pavimenti come indicava @casanostra
Sicuramente avrai:

  • il muratore (singolo o in ditta) per la demolizione e l'assistenza impianti (fare le nuove tracce nei muri per il passagio delgi stessi e chiuderle)

  • l'Idraulico (singolo o in ditta) che smaltisce le vecchie tubazioni e mette le nuove

  • Un piastrellista e/o sottofondista (che si occupa della realizzazione del sottofondo nuovo e della sucessiva piastrellatura.

  • Se durante i lavori volessi mai fare qualche lavoro sulla caldaia o sull'impianto elettrico (possibilissimo ed usuale sui cantieri dato che hai già demolito il sottofondo) avrai bisogno anche dell'elettricista

Quindi anche chiamando tutti autonomi (Imprese individuali) dovrai chiamarne almeno 3: muratore , idraulico, sottofondista/piastrellista

Solitamente un bravo muratore potrebbe anche farti i sottofondi o la piastrellatura (ma non è il loro lavoro primario e specializzato) ed i risultati potrebbero non essere ottimali (e telo dico per esperienza); sta di fatto che avresti un minimo di 2 persone (il muratore che fa tutto tranne l'impianto e l'idraulico)

Rimane sempre l'incognita elettricista...se cambi caldaia, o metti un quadro di comando nuovo (possibile dato che elimini il sottofondo) devi chiamarlo.
Allora avrai almeno 3 persone: Il muratore, l'idraulico e l'elettricista.

Ah dimenticavo: ci vuole una CILA per opere interne (se butti giuù anche dei muri) e SCIA se tocchi anche parti strutturali (taglio solai, pilastri, tetto, fondazioni ecc.) dove indichi cosa fai (disegni) ed alla fine dei lavori dai anche le DICHIARAZIONI DI CONFORMITÁ per avere il rinnovo dell'AGIBILITÁ dei locali.

Per forza non ci sarà solo un autonomo, ma più autonomi ad eseguire lavorazioni differenti (ed anche interferenti tra loro) senza contare i rischi chimici, vibrazioni, rumori e Movimentazione manuale dei carichi connesse all'opera in oggetto.

Credo che più chiari di così....
 

griz

Membro Storico
Professionista
secondo me con la discussione si stanno dando informazioni non corrette a chi non conosce la materia, premetto che sono coordinatore della sicurezza dal 1998 e la mia abilitazione è stata conseguita col corso di 60 ore appositamente istituito per chi aveva già dimestichezza con le norme, quindi credo di esprimermi con cognizione di causa.
Le norme sulla sicurezza dal 494/96 e s.m.i. sono volte a individuare i responsabili di ogni aspetto riguardante appunto la sicurezza nel cantiere, lo scopo è quello di preservare la salute e la sicurezza di chiunque a vario titolo operi in cantiere. Queste norme prevedono che nel momento in cui vi siano più imprese operanti in qualsivoglia cantiere, dalla costruzione del castello alla ristrutturazione dell'appartamento, vi sia qualcuno che si occupi di coordinare l'operato di queste imprese, lo scopo è quello di evitare che un'impresa che sta operando generi situazioni di pericolo agli addetti di un'altra impresa che sta anch'essa operando nel cantiere, la contemporaneità operativa che può sembrare la situazione classica di interferenza, è relativamente importante in quanto un'impresa che non sta operando mantre l'altra si, potrebbe avere lasciato nel cantiere situazioni pericolose per questa.
Posto questa digressione logica sulla quale penso ci sia poco da discutere, la norma prevede che vi sia un professionista incaricato dal committente che è il vero responsabile, che provveda tramite la redazione di un documento (Piano di Sicurezza e Coordinamento) a prevedere tutti i pericoli e le situazioni delle quali ogni addetto possa essere informato e prevedere procedure operative sicure, questo documento deve essere acquisito dalle imprese che sulla sua scorta redigeranno un ulteriore documento che specificherà come operativamente queste opereranno nelle lavorazioni previste rispettando le norme sulla sicurezza e le eventuali interferenze. Tutto questo viene verificato e fatto rispettare dal coorinatore in fase esecutiva che segue l'evoluzione del cantiere e adatta eventualmente tutte le procedure. Lo scopo è sempre quello di garantire il più elevato livello di sicurezza possibile.
Se l'appalto prevede che vi sia una sola impresa esecutrice, cioè non ci sia bisogno di qualcuno che coordini quanto si svolge in cantiere gestendo le eventuali inteferenze tra le varie realtà operanti in quanto non vi sono diverse realtà (imprese), il responsabile della gestione della sicurezza in cantiere sarà il datore di lavoro dell'impresa che provvederà comunque a redigere il proprio POS nel quale esplicherà quali siano le prescrizioni oeprative che lui e la sua impresa metteranno in pratica per operare in sicurezza.
Il concetto di impresa sopra espresso si applica ovviamente anche al singolo artigiano (lavoratore autonomo) che operando deve rispettare le norme di sicurezza, rimane il concetto infatti che il committente è responsabile dei eventuali incidenti che possono capitare nell'opera.
Se un lavoratore autonomo viene incaricato di fare lavori particolari in un cantiere dove è già presente un'altra impresa esecutrice, potrebbe crearsi la situazione sopra esaminata delle due imprese che operando nello stesso cantiere potrebbero generare pericolise interferenze tra di loro e quindi rendersi necessario un coordinamento, la situazione si può ovviare se il lavoratore autonomo, (senza dipendenti altrimenti diventa impresa), accetta il fatto di venire assimilato ad un dipendente dell'impresa già presente, (questo solo dal punto di vista del rispetto delle norme di sicurezza) e di venire coordinato di fatto dal datore di lavoro dell'impresa principale, la procedura prevede che il lavoratore autonomo dichiari di avere preso conoscenza del POS dell'impresa e si impegni a rispettarne le prescrizioni e di venire coordinato nella su aopera dal datore di lavoro dell'altra impresa.
Sono procedure già più volte messe in pratca con successo
Se invece
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Se l'appalto prevede che vi sia una sola impresa esecutrice, cioè non ci sia bisogno di qualcuno che coordini quanto si svolge in cantiere gestendo le eventuali inteferenze tra le varie realtà operanti in quanto non vi sono diverse realtà (imprese), il responsabile della gestione della sicurezza in cantiere sarà il datore di lavoro dell'impresa che provvederà comunque a redigere il proprio POS nel quale esplicherà quali siano le prescrizioni oeprative che lui e la sua impresa metteranno in pratica per operare in sicurezza.
D'accordo ma tieni conto che in presenza di appalto a più imprese ANCHE NON IN CONTEMPORANEA hai bisogno del PSC.

Voglio dire per rifare l'impianto idraulico a pavimento di cassa per forza dovrai demolire piastrelle e sottofondo, rifare gli impianti e dopo ripristinare sottofondo e pavimento

Il tutto tenendo conto anche dei rischi particolari dell'Allegato XI che praticamente ti obbligano (o almeno ti obbligherebbero) almeno nel 90% dei casi a fare il PSC.

Ora per quanto possiamo essere d'accordo che sia un'esagerazione tale norma, nei piccoli interventi (ed è esagerata in effetti) tuttavia ciò non toglie che il T.U ormai ti renda obbligato a farle pena delle sanzioni.
 

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