@Ollj Andiamo per gradi e cerchiamo di capirci ok??
La notifica va SEMPRE fatta in quanto già da quello che diceva casanostra
Devo togliere i pavimenti, mettere i tubi e rifare i pavimenti, mi sembra eccessiva tutta questa burocrazia.
- Deve demolire dei pavimenti e rivestimenti per raggiungere gli impianti esistenti (muratore)
- Deve demolire e smaltire i vecchi impianti (idraulico e muratore)
- Deve rifare l'impianto o parte di esso (muratore)
- Deve rifare i sottofondi e pavimenti (sottofondista e piastrellista)
Evito di dire che se nel "cambiare i tubi decidesse magari di cambiare la caldaia", essa oltre all'idraulico andrà collegata all'impianto elettrico esistente (i bruciatori hanno sempre il motore elettrico) ci vorrà anche l'elettricista; ma questa è un'altra storia.
Non sarebbe la prima e l'ultima ristrutturazione piccola che faccio e dove alla fine (durante i lavori) vengono decise modifiche (in più o in meno).
Ma rimaniamo pure sui nostri passi.
In questa descrizione ti sto già dimostrando che ci sono più imprese (l'impresa individuale è impresa) che fanno i lavori, (muratore, idraulico, piastrellista, sottofondista...e forse elettrico. Ma tralasciamo pure quest'ultimo con il beneficio del dubbio.
Questo lo desunto da quello che mi ha scritto perchè in TUTTE le case per raggiungere l'impianto da sostituire devi demolire la parte di pavimento soprastante. Questo dal PUNTO di vista PRATICO.
DAL PUNTO DI VISTA DELLA PARTE LEGISLATIVA.
"Articolo 250 - Notifica 1. Prima dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro"
La notifica va firmata dal proprietario dell'immobile e SE c'è la possibilità di inviarla online (la si invia così) altrimenti SE non c'è la possibilità online (il più delle volte è così) la devi mandare via raccomandata. Sai perchè te lo dico?? perchè collaboro con un Coordinatore che da un'pò di anni fa questo lavoro e io stesso nel 2006/07 avevo fatto il Corso da Coordinatore come da ex 494/96 quindi so cosa sto dicendo.
Ma andiamo ancora avanti perchè NON è finita.
Campo di applicazione
Articolo 3 - Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle
destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle
università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli
istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del
presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio
espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel
corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre
Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio
nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro1 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400(N), dai Ministri
competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di Decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale
rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i
musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con Decreti, da
emanare entro cinquantacinque mesi2 dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17,
comma 23,della Legge 23 agosto 1988, n. 400(N), su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a
consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività
lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271(N), in ambito portuale, di cui al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272(N), e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 298(N), e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo
decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella Legge 26 aprile 1974, n. 191(N), e relativi
Decreti di attuazione.
3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626(N), nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 271(N), al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272(N), al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547(N), e del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164(N), richiamate dalla Legge 26 aprile 1974, n. 191(N), e dai
relativi Decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi
alle camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro
trenta giorni dalla data di assegnazione.4
3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di
volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale
soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo
sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31
dicembre 20105 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
1 Ai sensi dell’articolo 8 comma 12 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con la Legge 30 luglio 2010 n. 122 pubblicato sul S.O. n. 174
alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 “Al fine di adottare le opportune misure organizzative, … omissis … il termine di applicazione delle disposizioni di cui …
omissis … all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi”. Tale disposizione entra in vigore il
31/07/2010.
2 termine così modificato dall’art. 1 comma 01 della Legge 12 luglio 2012 n. 101, di conversione del D.L. 12 maggio2012 n. 57, pubblicata sulla G.U. n. 162
del 13 luglio 2012. [termine già modificato: 1) dall’art. 2 comma 51 della Legge 26 febbraio 2011 n. 10, di conversione del D.L. 29 docembre 2010 n. 225,
pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011; 2) dall’art. 6 comma 9-ter della Legge 25/2010, pubblicata sul S.O. n. 39 alla G.U. n. 48 del 28
Febbraio 2010]
3 Frase così modificata dall’art. 32, comma 2-ter del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14
4 Comma così modificato dall’art. 1 comma 1 del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2012, come
modificato dalla Legge di conversione 12 luglio 2012 n. 101 pubblicata sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 2012;
5 Ai sensi della tabella richiamata dall’art. 1 comma 1 del D.L. n. 225/2010, convertito con la Legge 26 febbraio 2011 n. 10 pubblicata sul S.O. n. 53 alla
G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011, il termine di scadenza è prorogato al 31 marzo 2011.
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Pagina 4 di 174
Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro.
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti
ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
5. Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e
seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276(N), e successive modificazioni, fermo restando quanto
specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003(N), tutti gli obblighi
di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore.
6. Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276(N), e
successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo
l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo
svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), che presta servizio con rapporto di
dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al
presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione, organo o autorità ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276(N), e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo
comma, n. 3, del Codice di procedura civile(N), le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e
seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276(N), e successive modificazioni e integrazioni, il presente
decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con
esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e
l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori
che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli
obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari
dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di
lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle
disposizioni di cui al Titolo III.
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante
collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 70(N), e di cui all’Accordo-Quadro Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le
disposizioni di cui al Titolo VII, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in
cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi
alle disposizioni di cui al Titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali
ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della
normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le
rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti
della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al
consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può
chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore
a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere
alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222(N) del Codice civile si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis(N) del Codice civile, dei coltivatori
diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore
agricolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21.
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266(N), dei volontari che effettuano servizio
civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese,
in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni
sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o
gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo.
Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Pagina 5 di 174
di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei
quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività.
Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da
interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima
organizzazione.6
13. In considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore
agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e delle
politiche agricole, alimentari e forestali7, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e
limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate
lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede
ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza
sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni
definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori
stagionali di cui al precedente periodo.
13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del
presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione
della documentazione, anche ai fini dell’inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che
dimostra l’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal
presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate
lavorative nell’anno solare di riferimento.8
13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari
competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione
dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo
determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.9
Sanzioni
Lo so è una pappardella, ma non è finita qui
Articolo 13 - Vigilanza
1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla
Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco, nonché per il settore minerario, fino all’effettiva attuazione del trasferimento di competenze da
adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300(N), e successive modificazioni, dal Ministero dello
sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle Regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità
del presente articolo, nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla
applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE Pagina 14 di 174
sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.
2.
Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispett ivo
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l’attività di vigilanza
sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel
quadro del coordinamento territoriale di cui all’articolo 7:
a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e
smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e, adottato
sentito il comitato di cui all’articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull’applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di
prevenzione e sicurezza dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull’applicazione della legislazione in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e
marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di
aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e
per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o
operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità
di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali. L’Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia,
anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture
penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può
prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.
6. L’importo delle somme che l’ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai
sensi dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758(N), integra
l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di
prevenzione delle AA.SS.LL.
7. E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n,
303(N), con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.
Qui se leggi chi sono i responsabili per l'edilizia (per la parte sul rispetto della salute e sicurezza del lavoro) trovi fondamentalmente due nomi
l'ASL (tramite gli Spresal)
Il Ministero del Lavoro (tramite la Direzione Provinciale competente per il lavoro)
E qui inizi a capire a chi devi inviare le notifiche.
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice
civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono
opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici
operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità,
qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o
subappalto.23
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno
facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi
previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi
propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da
norme speciali.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del
fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
• Art. 21, co. 1, lett. a), b): arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro [Art. 60, co. 1, lett. a)]
Sanzioni
Amministrative
Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del
fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
• Art. 21, co. 1, lett. c): sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro [Art. 60, co. 1, lett. b)]
Qui inizia a capire cosa sono gli autonomi e cosa devono avere in cantiere.