LIMITI DEI POTERI DI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA
Nella convenzione si dice che: "decorsi 20 anni dal rilascio dell’abitabilità (nel nostro caso dal 1989) si può vendere o affittare a chiunque, con l’obbligo di pagare al comune di XX, che ha ceduto l’area, la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato al momento della vendita ed il prezzo di acquisto dell’area (da parte del costruttore), rivalutato in base all’indice dei prezzi all’ingrosso calcolato dall’ISTAT.
Decorsi 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità …. il proprietario può versare detta somma anche direttamente al comune, indipendentemente dalla vendita.
Ma si dice anche che “il costo di cessione dell’area sarà soggetto a conguaglio, in più o in meno, in relazione ad eventuali maggiori indennizzi dovuti alle ditte espropriate, in seguito a provvedimenti legislativi, da emanarsi in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1980 che ha dichiarato incostituzionali i modi di determinazione degli indennizzi per pubblica utilità.”
Quindi, per chiarirci, mia madre ha acquisito anche l’area, ma ad un prezzo irrisorio e comunque lontano dal prezzo di mercato di oggi. E come si stabilisce il prezzo di mercato di oggi? Oltretutto l’ex proprietario dell’area, a suo tempo espropriato, ha nel frattempo ovviamente ricorso per avere un’integrazione del prezzo. Il maggior costo ricadrà sugli attuali proprietari, immagino!