uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi sembra che questa disposizione sia stata derogata per tutti,
Si deve comunicare la cessione fabbricato alla P.S. se non è stato registrato all'Agenzia delle Entrate alcun contratto di locazione né di comodato.
Anche se il conduttore/comodatario è cittadino UE.

La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso"

Dal sito della Polizia:
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
la fattispecie di cui stiamo chattando...
Io mi riferivo al post n. #38.
Dove @mapeit mi ha fatto giustamente notare che se un mio conduttore ospita delle persone senza un contratto di sublocazione o comodato (che io vieto espressamente nei contratti di locazione) deve comunicare la cessione di fabbricato alla P.S.
Anche se i suoi ospiti sono cittadini Ue.

Come scritto nel sito della Polizia, la comunicazione cessione fabbricato è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile(vendita , locazione ecc.).

I conduttori furbetti quando subaffittano a terzi (anche se io lo vieto) lo fanno senza alcun contratto di sublocazione, incassando in nero e spacciando gli estranei come loro "ospiti".
 

Clematide

Membro Attivo
Proprietario Casa
C'è anche un'altra sentenza della Corte di a Corte di Cassazione, la n. 9931 del 18 giugno 2012, che ribadisce la nullità del divieto di ospitare nei locali affittati altre persone per lunghi periodi.
La Corte dice che è nulla “la clausola di un contratto di locazione nella quale, oltre alla previsione del divieto di sublocazione, fosse contenuto il riferimento al divieto di ospitalità non temporanea di persone estranee al nucleo familiare anagrafico, siccome confliggente proprio con l'adempimento dei doveri di solidarietà che si può manifestare attraverso l'ospitalità offerta per venire incontro ad altrui difficoltà, oltre che con la tutela dei rapporti sia all'interno della famiglia fondata sul matrimonio sia di una convivenza di fatto tutelata in quanto formazione sociale, o con l'esplicazione di rapporti di amicizia”.
Come si concilia questo con la Legge 18 maggio 1978, n. 191 che impone al locatore che "chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato" ?
Se io non so chi c'è nell'appartamento che ho affittato quando il conduttore "ufficiale" è fuori e rimane o rimangono gli ospiti che assumono la disponibilità del bene non vengo forse meno a questo obbligo ? Forse diventa una responsabilità del conduttore ?
Beh, io continuo ad inserire la clausola nei contratti con doppia firma, poi se qualche inquilino farà ricorso in Cassazione vedremo.

Non esiste alcuna norma di legge che ti obblighi a denunciare in Questura un ospite, @mapeit .

L’obbligo sorge solo quando vi sia cessione dell’uso esclusivo o parziale di un alloggio a terzi, non quando un soggetto, sia esso locatore o conduttore, ospitano altre persone: si cede un bene per vendita, donazione, locazione, comodato, non per ospitalità gratuita.

L’ospitalità non si contrattualizza e non costituisce un titolo. Solo se l’ospitato fosse un cittadino extracomunitario, l’ospitante sarebbe tenuto a denunciarlo in Questura, in quanto onerato dal primo comma dell’art.7 del D.Lgs. 286/1988 che recita: “Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero OSPITA uno straniero o apolide” è obbligato ad effettuare la c.d. “Comunicazione di ospitalità”, ma, poiché ad ospitare è il conduttore, in questo caso è quest’ultimo che sarebbe onerato da tale obbligo, non certo il locatore.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Grazie della precisazione @Clematide .

Però mi sembra che in caso di ospitalità a tempo indeterminato e in particolare di lunga durata, si tratta di cessione dell'uso parziale dell'immobile.
Nel senso che l'ospite (che in realtà spesso è un sublocatario in nero) coabita stabilmente col conduttore e gli viene concesso l'uso parziale della casa: una stanza per dormire e l'uso condiviso di bagno e cucina.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Anche a me non sembra che ci sia "ospitalità" (nel qual caso concordo con @Clematide), bensì cessione dell'uso del fabbricato. Quindi il conduttore, se non stipula un contratto di sublocazione e quindi non lo registra, è obbligato a dichiararlo alla P.S. anche se si tratta di cittadini comunitari.
 

Clematide

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie della precisazione @Clematide .

Però mi sembra che in caso di ospitalità a tempo indeterminato e in particolare di lunga durata, si tratta di cessione dell'uso parziale dell'immobile.
Nel senso che l'ospite (che in realtà spesso è un sublocatario in nero) coabita stabilmente col conduttore e gli viene concesso l'uso parziale della casa: una stanza per dormire e l'uso condiviso di bagno e cucina.

La semplice ospitalità, finchè rimane tale e non diventa un diverso rapporto di sublocazione o comodato, non ha vincoli temporali, cioè prescinde completamente dall’elemento temporale: può andare da una durata brevissima, corrispondente a qualche giorno ad una durata annuale o anche pluriennale.

Ciò che conta è solamente la sua gratuità, non una durata ridotta. Cassazione 14343/2009 e Cassazione 9931/2012 hanno chiarito che la durata dell’ospitalità non è sufficiente a provare la sublocazione, ossia non concreta ipotesi di presunzione di sublocazione: ospitalità protratta e sublocazione non sono equivalenti.
 

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