C'è anche un'altra sentenza della Corte di a Corte di Cassazione, la n. 9931 del 18 giugno 2012, che ribadisce la nullità del divieto di ospitare nei locali affittati altre persone per lunghi periodi.
La Corte dice che è nulla “la clausola di un contratto di locazione nella quale, oltre alla previsione del divieto di sublocazione, fosse contenuto il riferimento al divieto di ospitalità non temporanea di persone estranee al nucleo familiare anagrafico, siccome confliggente proprio con l'adempimento dei doveri di solidarietà che si può manifestare attraverso l'ospitalità offerta per venire incontro ad altrui difficoltà, oltre che con la tutela dei rapporti sia all'interno della famiglia fondata sul matrimonio sia di una convivenza di fatto tutelata in quanto formazione sociale, o con l'esplicazione di rapporti di amicizia”.
Come si concilia questo con la Legge 18 maggio 1978, n. 191 che impone al locatore che "chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato" ?
Se io non so chi c'è nell'appartamento che ho affittato quando il conduttore "ufficiale" è fuori e rimane o rimangono gli ospiti che assumono la disponibilità del bene non vengo forse meno a questo obbligo ? Forse diventa una responsabilità del conduttore ?
Beh, io continuo ad inserire la clausola nei contratti con doppia firma, poi se qualche inquilino farà ricorso in Cassazione vedremo.