Buongiorno a tutti.
Ho un dubbio che volevo sottoporre soprattutto a chi ha competenze giuridiche.
In caso di compravendita di un appartamento è pacifico che per le spese condominiali dell'esercizio in corso e di quello precedente sono responsabili in solido il venditore è l'acquirente. Tuttavia cosa succede nel seguente caso? Il venditore che abbia degli importi di spese condominiali arretrati, è ricoverato per una malattia. Mentre è ricoverato contatta l'amministratore invitandolo a passare da lui per saldare gli importi arretrati. L'amministratore non va a riscuotere tali importi giustificandosi con la motivazione che non gli sembra bello farsi pagare mentre il debitore è ricoverato e afferma di voler attendere la dimissione del moroso. L'amministratore informa l'acquirente, che è già diventato proprietario, della circostanza.
A distanza di circa un anno, l'amministratore, che non ha più riscosso gli importi dal vecchio proprietario, li richiede al nuovo proprietario.
La domanda è: può farlo, o può essere ritenuto responsabile del fatto di non aver riscosso il denaro quando ne ha avuta la possibilità? L'art. 1130 c.c., comma 1, punto 3), sia nella versione precedente la riforma del condominio, che in quella post, prevede che «l'amministratore deve... 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni» Può ravvisarsi una fattispecie di negligenza da parte dell'amministratore?
Attendo i vostri commenti.
Ho un dubbio che volevo sottoporre soprattutto a chi ha competenze giuridiche.
In caso di compravendita di un appartamento è pacifico che per le spese condominiali dell'esercizio in corso e di quello precedente sono responsabili in solido il venditore è l'acquirente. Tuttavia cosa succede nel seguente caso? Il venditore che abbia degli importi di spese condominiali arretrati, è ricoverato per una malattia. Mentre è ricoverato contatta l'amministratore invitandolo a passare da lui per saldare gli importi arretrati. L'amministratore non va a riscuotere tali importi giustificandosi con la motivazione che non gli sembra bello farsi pagare mentre il debitore è ricoverato e afferma di voler attendere la dimissione del moroso. L'amministratore informa l'acquirente, che è già diventato proprietario, della circostanza.
A distanza di circa un anno, l'amministratore, che non ha più riscosso gli importi dal vecchio proprietario, li richiede al nuovo proprietario.
La domanda è: può farlo, o può essere ritenuto responsabile del fatto di non aver riscosso il denaro quando ne ha avuta la possibilità? L'art. 1130 c.c., comma 1, punto 3), sia nella versione precedente la riforma del condominio, che in quella post, prevede che «l'amministratore deve... 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni» Può ravvisarsi una fattispecie di negligenza da parte dell'amministratore?
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