Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione(1), o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione. é il primo comma della legge citata.
Io tornerei al primo comma. Di fronte alla legge io sono certa che si può fare forza sulla convenzione, e sugli usi. Il rapporto che c'è tra amministratore e condomino non può essere equiparato al creditore o venditore. Caso mai potrebbe essere l'amministratore, su disposizione del condominio, a rivestire il ruolo, fittiziamente, di debitore verso una qualsiasi società. Convenzione vuole, nei tempi passati era la norma, che l'amministratore passi appartamento per appartamento a mettere insieme la somma per coprire i debiti che il condominio ha con le società fornitrici di opere. Qualora un condomino non fosse più domiciliato nell'appartamento, il mezzo scelto dalla legge è la raccomandata, oppure se c'è la possibilità, si reca nel luogo dove è domiciliato il condomino. Tanto più che è di dominio pubblico il fatto che il condomino moroso voleva pagare non il debito che aveva verso l'amministratore, nè verso il condominio, bensì verso i fornitori che legalmente potrebbero proprio rivalersi su di lui (come da legge)
Io tornerei al primo comma. Di fronte alla legge io sono certa che si può fare forza sulla convenzione, e sugli usi. Il rapporto che c'è tra amministratore e condomino non può essere equiparato al creditore o venditore. Caso mai potrebbe essere l'amministratore, su disposizione del condominio, a rivestire il ruolo, fittiziamente, di debitore verso una qualsiasi società. Convenzione vuole, nei tempi passati era la norma, che l'amministratore passi appartamento per appartamento a mettere insieme la somma per coprire i debiti che il condominio ha con le società fornitrici di opere. Qualora un condomino non fosse più domiciliato nell'appartamento, il mezzo scelto dalla legge è la raccomandata, oppure se c'è la possibilità, si reca nel luogo dove è domiciliato il condomino. Tanto più che è di dominio pubblico il fatto che il condomino moroso voleva pagare non il debito che aveva verso l'amministratore, nè verso il condominio, bensì verso i fornitori che legalmente potrebbero proprio rivalersi su di lui (come da legge)