erwan

Membro Assiduo
(tra l'altro neppure nel particolare caso di una morte dei coniugi uno subito dopo l'altro, perché i figli della moglie non sono discendenti del marito, che è il de cujus; solo non volevo complicarmi la vita con la lettura dell'art. 468 perchè ognuno lo interpreta sempre a modo suo...
;)
 

Nocina

Nuovo Iscritto
Se il padre dona alla figlia l'appartamento e poi muore (spero che Nocina non se ne abbia a male di tutte le ipotesi che stiamo facendo....)

Non me la prendo affatto. Sono una persona molto pragmatica e capisco che in questo momento mio padre ha bisogno di essere rassicurato su quello che succederà quando non ci sarà più. Naturalmente speriamo tutti che questa cosa accada il più tardi possibile ma capisco il suo bisogno di chiarezza. Anch'io, che sono ovviamente parecchio più giovane di mio padre e con una situazione familiare personale molto più semplice e lineare, sento il bisogno di lasciare chiare e precise le mie volontà per quando non ci sarò più, mi piace mettere le mani avanti e da brava massaia pensare che ho lasciato tutto in ordine :)
 

Nocina

Nuovo Iscritto
Se il padre dona alla figlia l'appartamento e poi muore (spero che Nocina non se ne abbia a male di tutte le ipotesi che stiamo facendo....) la vedova, ossia la seconda moglie può impugnare la donazione entro 10 anni dalla di lui morte...

questa vale anche se all'atto della donazione sarà presente anche lei e firmerà anche lei per accettare l'usufrutto?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
questa vale anche se all'atto della donazione sarà presente anche lei e firmerà anche lei per accettare l'usufrutto?
L'eventuale intervento della moglie nell'atto di donazione non potrebbe tradursi in una valida rinunzia preventiva al suo diritto all'azione di riduzione. Il secondo comma dell'art. 557 c.c. espressamente lo vieta.
Il legittimario può in ogni caso rinunziare all'azione di riduzione, anche tacitamente. Tale rinunzia tuttavia può subentrare esclusivamente in esito alla morte dell'ereditando. Non può mai subentrare finché vive il donante.
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Risposta per Nocina.
Credo di si. Però la certezza te la potrà dare solo il notaio.
Io invece, ritengo che la donazione in questo caso potrebbe essere impugnata dalle figlie perchè la madre accettando e firmando per la donazione ha leso il loro diritto di diventare eredi, a loro volta, della quota che sarebbe spettata alla madre alla morte ( e ridàgli!) del marito.
Però ora, cara Nocina, scusami ma non interverrò più. Troppe persone amano sottilizzare sui termini e molto meno....sulla sostanza.
A volte succede che termini diversi comportino conseguenze uguali. E poichè in troppi cercano di mettere in difficoltà i loro interlocutori puntualizzando ogni frase, ogni parola solo per il mero gusto di dimostrare una dialettica "giuridica" che, almeno per quanto mi riguarda cerco di evitare quando espongo la mia opinione. D'altra parte, credo che lo spirito del forum sia un pò questo. Chiarire delle situazioni o dei dubbi a chi chiede. Possibilmente senza confondergli troppo le idee con termini che spesso sono troppo complicati. Spesso e volentieri per chi li usa.
Ho cercato di esserti utile. Se ci sono riuscito, me ne compiaccio. In caso contrario, ti chiedo scusa.
Per ultimo, mi associo a quanto dice Nemesisi sul suo ultimo post.
 

erwan

Membro Assiduo
Troppe persone amano sottilizzare sui termini e molto meno....sulla sostanza.
eccome no, obbiettare che la moglie non può pretendere metà del patrimonio ma solo un terzo è solo una sottigliezza terminologica di nessun conto.....
:risata:

A volte succede che termini diversi comportino conseguenze uguali.
...ma succede più spesso che termini diversi comportino conseguenze diverse....

D'altra parte, credo che lo spirito del forum sia un pò questo. Chiarire delle situazioni o dei dubbi a chi chiede. Possibilmente senza confondergli troppo le idee con termini che spesso sono troppo complicati.
sante parole!
mi chiedo quindi perché sia stato necessario tirare fuori l'istituto della "rappresentazione" (termine "troppo complicato" e che "confonde le idee"...), a maggior ragione quando non ci azzecca nulla;
cos'è, uno sfoggio di lessico giuridico?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Io invece, ritengo che la donazione in questo caso potrebbe essere impugnata dalle figlie perchè la madre accettando e firmando per la donazione ha leso il loro diritto di diventare eredi, a loro volta, della quota che sarebbe spettata alla madre alla morte ( e ridàgli!) del marito.
Ipotesi possibile solo se le figlie della sola moglie del de cuius "agissero in riduzione" (non per "impugnare") ma solo (e quando) divenissero eredi della madre, che è la sola legittimaria eventualmente lesa nella sua quota di legittima. L'ipotesi è pertanto immaginabile solamente quando la moglie del de cuius passasse a miglior vita, e ciò entro il termine di prescrizione decennale (dalla morte del donante) per esercitare quell'azione di riduzione. E ciò indipendentemente da qualsiasi assenso della moglie alla donazione, che come ho precedentemente evidenziato, non potrebbe avere effetti di rinunzia preventiva dei suoi diritti all'azione di riduzione.
 

Nocina

Nuovo Iscritto
Grazie ancora a tutti. Purtroppo gli argomenti trattati per me sono ostici però i vostri pareri mi stanno aiutando ad avere un quadro più chiaro della situazione
 

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