Infatti. Non v'è nessuna rappresentazione.muore il marito, eredita la moglie, che accetta.
muore la moglie, ereditano le sue figlie: dove sarebbe la rappresentazione?
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Infatti. Non v'è nessuna rappresentazione.muore il marito, eredita la moglie, che accetta.
muore la moglie, ereditano le sue figlie: dove sarebbe la rappresentazione?
Nocina fai vedere per favore questo post al notaio; in particolare se è esatta il concetto delle due donazioni . E ci riferisci quanto dice. Ce lo devi; cosi' anche noi aggiungiamo un mattoncino alla ns. esperienza visto che "nessuno nasce imparato ". ciao
A
Se il padre dona alla figlia l'appartamento e poi muore (spero che Nocina non se ne abbia a male di tutte le ipotesi che stiamo facendo....)
Se il padre dona alla figlia l'appartamento e poi muore (spero che Nocina non se ne abbia a male di tutte le ipotesi che stiamo facendo....) la vedova, ossia la seconda moglie può impugnare la donazione entro 10 anni dalla di lui morte...
L'eventuale intervento della moglie nell'atto di donazione non potrebbe tradursi in una valida rinunzia preventiva al suo diritto all'azione di riduzione. Il secondo comma dell'art. 557 c.c. espressamente lo vieta.questa vale anche se all'atto della donazione sarà presente anche lei e firmerà anche lei per accettare l'usufrutto?
eccome no, obbiettare che la moglie non può pretendere metà del patrimonio ma solo un terzo è solo una sottigliezza terminologica di nessun conto.....Troppe persone amano sottilizzare sui termini e molto meno....sulla sostanza.
...ma succede più spesso che termini diversi comportino conseguenze diverse....A volte succede che termini diversi comportino conseguenze uguali.
sante parole!D'altra parte, credo che lo spirito del forum sia un pò questo. Chiarire delle situazioni o dei dubbi a chi chiede. Possibilmente senza confondergli troppo le idee con termini che spesso sono troppo complicati.
Ipotesi possibile solo se le figlie della sola moglie del de cuius "agissero in riduzione" (non per "impugnare") ma solo (e quando) divenissero eredi della madre, che è la sola legittimaria eventualmente lesa nella sua quota di legittima. L'ipotesi è pertanto immaginabile solamente quando la moglie del de cuius passasse a miglior vita, e ciò entro il termine di prescrizione decennale (dalla morte del donante) per esercitare quell'azione di riduzione. E ciò indipendentemente da qualsiasi assenso della moglie alla donazione, che come ho precedentemente evidenziato, non potrebbe avere effetti di rinunzia preventiva dei suoi diritti all'azione di riduzione.Io invece, ritengo che la donazione in questo caso potrebbe essere impugnata dalle figlie perchè la madre accettando e firmando per la donazione ha leso il loro diritto di diventare eredi, a loro volta, della quota che sarebbe spettata alla madre alla morte ( e ridàgli!) del marito.
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