erwan

Membro Assiduo
premesso che il provvedimento a cui si fa riferimento non ha ancora modificato la legge, anche quando l'avesse fatto non capisco perché si è dovuta tirar fuori una figlia naturale...
:domanda:
 

erwan

Membro Assiduo
...il padre ha in realtà fatto due donazioni:
no!
il padre non ha fatto nulla,come si desume dalla richiesta iniziale:
"mio padre vorrebbe farmi un atto di donazione della sua casa riservandosi l'usufrutto per lui e per la moglie dopo di lui."

1- diretta : alla figlia legittima di primo letto
2- indiretta: al coniuge di seconde nozze consistente nel diritto di usufrutto
donazione diretta e indiretta???

:shock:


gli obbiettivi desiderati:
(...)
b-che i figli del secondo coniuge fossero estromessi dall'eredità all'atto del decesso del secondo coniuge
e che obbiettivo sarebbe questo?
non c'è bisogno di alcuna attività, e tantomeno di estromettere nessuno: a meno di lasciti testamentari i figli della sola moglie non sono mai eredi del marito
 

valzer

Nuovo Iscritto
2) se mio padre dovesse morire prima di sua moglie, quest'ultima può rivedere la decisione e invalidare la donazione?
Se suo padre dovesse morire prima di sua moglie, si aprira' la successione e nell'asse ereditario va ricompresa la casa a lei donata.
Gli eredi legittimi sono il coniuge e lei stessa (figlia), a ciascuna delle quali spettera' almeno la quota legittima, pari ad 1/3 dell'asse ereditario.
Se un erede legittimo viene leso nella sua quota di legittima potrà agire in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione delle donazioni che ledono la sua quota di legittima, per ottenere la quota spettante.
Quindi, nel suo caso, se oltre alla casa donata, suo padre lascera' altri beni in modo da assicurare alla sua seconda moglie almeno 1/3 del totale, non ci potranno essere contestazioni. Se invece suo padre non lascera' altri beni o ne lascera' per un valore insufficiente, si puo' aspettare azioni legali di riduzione della donazione, per un tempo fino a 10 anni dopo la morte di suo padre.
Nel nostro sistema giuridico, la legge riserva necessariamente a determinati strettissimi congiunti del defunto (coniuge, discendenti e ascendenti) una rilevante quota dell’asse ereditario, anche contro la volontà espressa dal defunto con testamento o con donazioni fatte in vita. Essa costituisce un limite alla libertà testamentaria ed alla stessa libertà di donare, essendo la donazione un anticipo della propria successione.
Concordo quindi con le risposte di Nemesis, Erwan e parz. Barbero.
 

erwan

Membro Assiduo
c'è da dire che nel momento in cui la donazione assegnerà, come supponiamo, un diritto alla figlia e la quota di un altro alla moglie, lo spettro della lesione è meno probabile;
ma giustamente non possiamo escludere nulla senza conoscere se la successione sarà regolata da testamento, se ci sono altre liberalità di cui tenere conto, cosa comprenda l'asse, ecc.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Se suo padre dovesse morire prima di sua moglie, si aprira' la successione e nell'asse ereditario va ricompresa la casa a lei donata.
Se la casa è stata donata, evidentemente quella casa non sarà più nel patrimonio del de cuius e quindi non potrà fare parte dell'attivo ereditario. Azione di riduzione (eventuale) a parte.
 

fatti neri

Membro Attivo
La "signora" è erede necessaria del proprio coniuge, il padre di Nocina. Quindi se il padre di Nocina morisse senza lasciare testamento, la "signora" diventerebbe necessariamente comproprietaria di quota anche di quella casa. Se facesse testamento, potrebbe disporre diversamente del suo patrimonio e quindi escluderla da diritti di proprietà su quella casa (rispettando altrimenti la sua quota di riserva). Ma in tutti i casi, se quella casa è quella adibita a residenza familiare, su quella casa le saranno riservati i diritti di abitazione e di uso sui mobili che la corredano. Ciò, sia nella successione testamentaria sia nella successione legittima.

La donazione
cara signora, la donazione è impugnabile solo da suo padre e dal coniuge quando sarà superstite, ma, primo la vendita potrebbe trovare difficoltà per erogazione mutuo e secondo la moglie erede lei cita che ne avrà usufrutto.
non capisco che cosa le lacia allora suo padre.
una cambiale? una IMU come seconda casa da pagare + manutenzione?
se la moglie ci va a vivere lei cosa fa? ma scherziamo?essendo coniuge superstite lei ha perso il possesso salvo il poterla usare per un periodo prestabilito nell'arco dell'anno solare.
si faccia fare una semplice procura a vendere da entrambi senza rendiconoto: almeno poi se la occuperà vendendo non pagherà nessuna tassa.
Oggi state facendo una operazione per risparmiare, essendo la donazione più semplice, ma non sta salvaguardando il suo futuro: immagino che avrà una certa età.....si faccia consigliare da BRAVO avvocato e rogito come vendita...vedrà che sarà molto più semplice di quel che pensa e, per il coniuge superstite si trovi l'aggiustamento del caso tra le parti ma caspita, che lei ha il possesso SOLO PER LE TASSE mi sembra xxxxxx
 

erwan

Membro Assiduo
Se la casa è stata donata, evidentemente quella casa non sarà più nel patrimonio del de cuius e quindi non potrà fare parte dell'attivo ereditario. Azione di riduzione (eventuale) a parte.
materialmente sì, ma credo che valzer si riferisse implicitamente alle operazioni di riunione fittizia e/o collazione, per le quali, astrattamente, il donato si cumula con il patrimonio relitto.
 

erwan

Membro Assiduo
La moglie erede lei cita che ne avrà usufrutto.
non capisco che cosa le lacia allora suo padre.
la nuda proprietà evidentemente (il codice prevede comunque il rimedio ex art. 550)

una cambiale? una IMU come seconda casa da pagare + manutenzione?
le spese, straordinarie a partre, sono a carico del solo usufruttuario.

essendo coniuge superstite lei ha perso il possesso salvo il poterla usare per un periodo prestabilito nell'arco dell'anno solare.
:domanda:

si faccia fare una semplice procura a vendere da entrambi senza rendiconoto: almeno poi se la occuperà vendendo non pagherà nessuna tassa.
figurarsi se firmano una cosa del genere!! :D
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Il caso tratto dal sole 24 ore seppur non perfettamente coincidente
supporta le mie motivazioni

Diritto di famiglia
DUE POSSIBILI DONAZIONI PER LA CASA AL FIGLIO

Sono in regime di comunione dei beni, ora vorrei acquistare la prima casa di abitazione per i figli riservandone l'usufrutto esclusivamente a mia moglie. È possibile o occorre procedere prima alla separazione consensuale dei beni?

R. C. - ALBA
-----
Il coniuge che volesse intestare ai figli la nuda proprietà di un immobile, riservandone l'usufrutto in favore della moglie, realizzerebbe in favore di tutti una donazione, diretta o indiretta a seconda delle modalità di realizzazione.

Il coniuge potrebbe infatti fornire il denaro dell'acquisto senza realizzare una donazione formale, con la conseguenza che figli e coniuge acquisterebbero la nuda proprietà e l'usufrutto personalmente partecipando all'atto direttamente come acquirenti.

Ma potrebbe anche realizzare una donazione formale del denaro, in modo da permettere ai figli e al coniuge di partecipare all'atto di acquisto con mezzi propri. Nel primo caso si avrebbe una donazione indiretta dell'immobile. Nel secondo caso, invece, si avrebbe una donazione diretta del denaro. In dottrina è piuttosto controverso se i coniugi possano effettuare donazioni l'uno nei confronti dell'altro quando sono in regime di comunione dei beni, soprattutto se le donazioni sono effettuate con denaro guadagnato dai coniugi con la loro attività lavorativa o percepito quale frutto di un bene personale. E ciò perché tale denaro, destinato se non consumato alla comunione de residuo, è proprio il denaro che, se utilizzato per un acquisto, comporta la caduta del bene in comunione. Possiamo quindi ipotizzare tre diverse possibilità di donazioni:— donazione formale con atto pubblico di un bene personale di un coniuge. In tal caso non vi sono ragioni di ritenere vietata la donazione;— acquisto di un bene da parte di un coniuge con i proventi della vendita di un suo bene personale, senza le formalità disposte dalla legge per rendere personale anche il nuovo bene; in questo caso il bene cade in comunione, il che realizza, in favore dell'altro coniuge, una donazione indiretta della metà dell'immobile;— donazione in favore di un coniuge di un bene acquistato con i proventi dell'attività di lavoro dell'altro (o con i frutti da lui percepiti). In questo caso, come abbiamo accennato sopra, vi sono delle forti perplessità da parte della dottrina, ma vi è anche chi ha fatto notare che, qualora la donazione fosse realizzata nel rispetto delle prescrizioni formali (atto pubblico con due testimoni), non vi sarebbe ragione di negare alla donazione l'applicazione della norma che considera personali le donazioni ricevute dai coniugi durante il matrimonio. Ciò chiarito, stanti le incertezze segnalate, non vi è dubbio che il passaggio alla separazione dei beni prima della donazione la renderebbe inattaccabile.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto