Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Infatti. O è legittima, oppure è naturale, oppure era naturale e legittimata per susseguente matrimonio.non capisco perché si è dovuta tirar fuori una figlia naturale...
no!...il padre ha in realtà fatto due donazioni:
donazione diretta e indiretta???1- diretta : alla figlia legittima di primo letto
2- indiretta: al coniuge di seconde nozze consistente nel diritto di usufrutto
e che obbiettivo sarebbe questo?gli obbiettivi desiderati:
(...)
b-che i figli del secondo coniuge fossero estromessi dall'eredità all'atto del decesso del secondo coniuge
Se suo padre dovesse morire prima di sua moglie, si aprira' la successione e nell'asse ereditario va ricompresa la casa a lei donata.2) se mio padre dovesse morire prima di sua moglie, quest'ultima può rivedere la decisione e invalidare la donazione?
Se la casa è stata donata, evidentemente quella casa non sarà più nel patrimonio del de cuius e quindi non potrà fare parte dell'attivo ereditario. Azione di riduzione (eventuale) a parte.Se suo padre dovesse morire prima di sua moglie, si aprira' la successione e nell'asse ereditario va ricompresa la casa a lei donata.
La "signora" è erede necessaria del proprio coniuge, il padre di Nocina. Quindi se il padre di Nocina morisse senza lasciare testamento, la "signora" diventerebbe necessariamente comproprietaria di quota anche di quella casa. Se facesse testamento, potrebbe disporre diversamente del suo patrimonio e quindi escluderla da diritti di proprietà su quella casa (rispettando altrimenti la sua quota di riserva). Ma in tutti i casi, se quella casa è quella adibita a residenza familiare, su quella casa le saranno riservati i diritti di abitazione e di uso sui mobili che la corredano. Ciò, sia nella successione testamentaria sia nella successione legittima.
materialmente sì, ma credo che valzer si riferisse implicitamente alle operazioni di riunione fittizia e/o collazione, per le quali, astrattamente, il donato si cumula con il patrimonio relitto.Se la casa è stata donata, evidentemente quella casa non sarà più nel patrimonio del de cuius e quindi non potrà fare parte dell'attivo ereditario. Azione di riduzione (eventuale) a parte.
la nuda proprietà evidentemente (il codice prevede comunque il rimedio ex art. 550)La moglie erede lei cita che ne avrà usufrutto.
non capisco che cosa le lacia allora suo padre.
le spese, straordinarie a partre, sono a carico del solo usufruttuario.una cambiale? una IMU come seconda casa da pagare + manutenzione?
essendo coniuge superstite lei ha perso il possesso salvo il poterla usare per un periodo prestabilito nell'arco dell'anno solare.
figurarsi se firmano una cosa del genere!!si faccia fare una semplice procura a vendere da entrambi senza rendiconoto: almeno poi se la occuperà vendendo non pagherà nessuna tassa.
Gratis per sempre!