erwan

Membro Assiduo
Imiei genitori sono divorziati e mio padre è risposato in seconde nozze con una vedova che ha due figli dal matrimonio precedente.
R. Costoro non possono pretendere nulla dal "ramo famigliare " di suo padre di cui Lei parte
scritta in queti termini la risposta è fuorviante: "costoro" sono solo i due figli, mentre la seconda moglie ha ovviamente diritto ad una quota di legittima

2) se mio padre dovesse morire prima di sua moglie, quest'ultima può rivedere la decisione e invalidare la donazione?
NOfacendo parte di "altro ramo" non puo' vantare diritti nè opporsi
stesso discorso: sono i figli che fanno parte di "altro ramo", non certo il coniuge

3) il diritto di usufrutto può essere donato a terzi? (in questo caso i figli?)
R. NON mi pare (approfondisco)
sì, il diritto è cedibile per atto tra vivi, se il titolo non dispone diversamente.
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
La questione iniziale e'la stessa per la quale tempo fa consultai il sito specializzato del Consiglio Notarile. La risposta fu la seguente: la seconda moglie e' erede a tutti gli effetti del 50% della massa ereditaria. L'altro 50% ovviamente va all'unica figlia legittima del de cuius. Questo in caso di morte del marito. Nel caso in cui muore prima la moglie, alle alle sue figlie nin spetta nulla. Va da se' che nel caso in cui muore prima lui, e poi lei, il 50& di cui dicevamo prima, passera' per meta' ad ogni figlia della signora. Nel caso prospettato, alla signora, spetta comunque, oltre al gia' detto 50& anche il diritto di abitazione. Percio' alla situazione attuale non c'e' donazione o testamento che tenga. Sarebbero entrambi impugnabili. Una soluzione diversa puo' fornirla solo un buon notaio. Quindi consiglio alla nostra amica di collegarsi al sito di Affariitaliani.libero.it, andare sulla rubrica:" il notaio conferma?" ,leggere un po di quesiti e di risposta ed eventualmente scr porre, a propria volta, una domanda.
 

erwan

Membro Assiduo
Percio' alla situazione attuale non c'e' donazione o testamento che tenga. Sarebbero entrambi impugnabili.
temo che abbia frainteso quanto letto sul sito del CNN.
la ripartizione a cui fa riferimento è quella "normale", dalla quale ci si può discostare con atti di donazione o con un testamento;
le percentuali sotto le quali scatta la possibilità di impugnare è quindi di 1/3, e non di metà.
sarebbe quindi necessario conoscere con esattezza la composizione dell'ase ereditario ed il valore dei singoli diritti per stabilire se c'è o meno il pericolo di lesione.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
allora la domanda la pongo io per gli scettici:
il padre dona alla Sua figlia naturale un appartamento che già aveva prima delle nozze con la seconda moglie , riservandosi l'usufrutto per sè e per il coniuge di seconde nozze :
Visto che è certo che ai figli della seconda moglie non spetta nulla in ogni caso, nel caso il padre morisse prima della seconda moglie, cosa aspetterebbe alla seconda moglie oltre il diritto di usufrutto (o abitazione a seconda delle angolazioni) ?

Esso è intrasmissibile agli eredi ed in caso di cessione il diritto si estingue nel cessionario alla morte del cedente (primo usufruttuario).
lapalissiano che sia cedibile
 

erwan

Membro Assiduo
allora la domanda la pongo io per gli scettici:
il padre dona alla Sua figlia naturale....
perché naturale?

Visto che è certo che ai figli della seconda moglie non spetta nulla in ogni caso, nel caso il padre morisse prima della seconda moglie, cosa aspetterebbe alla seconda moglie oltre il diritto di usufrutto (o abitazione a seconda delle angolazioni) ?
in assenza di testamento metà del patrimonio, oltre ai diritti ricordati da Nemesis sulla casa dov'era stabilita la residenza familiare;
un testamento potrà invece attribuirle da un minimo di 1/3 ad un massimo di 2/3, percentuali oltre le quali si configura lesione di riserva.

lapalissiano che sia cedibile
ora sì, ma io avevo scritto già il mio intervento dopo aver letto la sua risposta "NON mi pare", prima della successiva correzione.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Sugli altri beni disporrà il codice o il testamento , ma la casa "de qua" non potrà mai andare in sucessione semplicemente perchè essendo stata donata ( e la donazione nel caso è irreversibile se la figlia legittima e naturale è unica e non nasceranno nuovi figli dal nuovo matrimonio) non farà parte della massa ereditaria

Che la seconda moglie da qualsiasi parte la si voglia prendere (o per effetto dell'usufrutto con accrescimento o per effetto del diritto di abitazione) abbia diritto di abitare fino alla morte, non si discute
 

erwan

Membro Assiduo
Sugli altri beni disporrà il codice o il testamento , ma la casa "de qua" non potrà mai andare in sucessione semplicemente perchè essendo stata donata ( e la donazione nel caso è irreversibile se la figlia legittima e naturale è unica e non nasceranno nuovi figli dal nuovo matrimonio) non farà parte della massa ereditaria
probabilmente in questo caso sarà così.
ma questo non discende certo da una regola per cui la donazione è irreversibile: lo è se non ci sono lesioni di legittima, altrimenti l'immobile rientra nell'asse ereditario, non solo per l'astratto procedimento di collazione, ma materialmente, venendo quando è il caso sottratto anche a terzi aventi causa.

(nota: non si dice figlia legittima e naturale: o è una o è l'altra cosa.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
sfumatura formale

........Vincolo di parentela. Il provvedimento è diretto a modificare l'attuale normativa civile della filiazione naturale, con l'obiettivo di eliminare dall'ordinamento le residue distinzioni tra status di figlio legittimo e status di figlio naturale. La norma riconosce, tra l'altro, ai figli naturali un vincolo di parentela con tutti i parenti e non solo con i genitori. .....omissis
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
A mio parere
nel caso l'equilibrio sta nel fatto che il padre ha in realtà fatto due donazioni:
1- diretta : alla figlia legittima di primo letto
2- indiretta: al coniuge di seconde nozze consistente nel diritto di usufrutto
Cosi' correttamente il padre ben consigliato dal Notaio, probabilmente ha raggiunto gli obbiettivi desiderati:
a-che la figlia non incidesse negativamente sugli affari del il secondo coniuge (tal che in caso di bisogno economico potesse anche locare)
b-che i figli del secondo coniuge fossero estromessi dall'eredità all'atto del decesso del secondo coniuge
 

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