l'ascensore se lo può costruire a proprie spese chi ne ha bisogno.
È
legittima l’installazione di un ascensore esterno a servizio e a spese di un solo condomino, senza previa autorizzazione dell’assemblea ed anche se l’opera
non è prevista nel progetto originario dell’edificio. Lo hanno affermato i giudici di Piazza Cavour, con
sentenza n. 10852 del 16 maggio 2014, bocciando il ricorso di una donna contro la decisione della Corte d’Appello che riconosceva la legittimità dell’innovazione realizzata da altro condomino, proprietario di un appartamento nel medesimo edificio.
Contrariamente a quanto sosteneva la ricorrente, che chiedeva l’eliminazione delle opere illegittimamente realizzate oltre al risarcimento dei danni, il giudice di merito riteneva che l’installazione dell’ascensore esterno, a servizio esclusivo di un’unità immobiliare, costituisse i
nnovazione legittimamente eseguita a spese del proprietario (e come tale
non richiedente l’autorizzazione del condominio ex artt. 1120, 1121 c.c.),
non pregiudicante la stabilità o il decoro architettonico dell’edificio. Né poteva assumere rilievo, secondo la Corte, il mutamento di destinazione delle unità immobiliari dei convenuti, consentito dal
regolamento condominiale, o ritenersi sussistenti immissioni illegittime, dovendo, altresì, considerarsi applicabile nella specie, l’
art. 3 della l. n. 13/1989, prevedente deroga “alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati”.
Richiamando la giurisprudenza in materia (cfr. Cass. n. 14096/2012), la Cassazione rilevava che: “
in tema di condominio, l’installazione di un ascensore, al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un cortile e di un muro comuni, deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’art. 1102 c.c., senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi, la disciplina dettata dall’art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, neppure per effetto del richiamo ad essa operato nell’art. 3, comma secondo, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, non trovando detta disposizione applicazione in ambito condominiale”.
Per cui, ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale, la S.C. rigettava il ricorso.
Fonte:
Condominio: legittima l’installazione dell’ascensore esterno senza autorizzazione dell’assemblea
(
www.StudioCataldi.it)
inoltre
da
http://www.uppi-bologna.it/images/13lega/f2lega38.htm che consiglio di leggere per intero
La presenza infatti, nell’immobile condominiale di una persona anziana (ultrasessantacinquenne), invalida o portatrice di handicap, indipendentemente dal fatto che la stessa sia condomino o un suo familiare, oppure semplicemente un conduttore o un suo familiare,
conferisce alla stessa il diritto di chiedere all’assemblea (ex legge 09/01/1989 n. 13) l’approvazione a maggioranza semplice, di una delibera per l’installazione dell’ascensore considerata quale innovazione diretta al superamento delle barriere architettoniche.
L’approvazione in questo caso, potrà avvenire in prima convocazione, con la maggioranza degli intervenuti, rappresentanti i 501 millesimi dell’edificio;
in seconda convocazione, con una maggioranza di almeno 1/3 dei partecipanti al condominio ed 1/3 del valore millesimale dell’edificio (sono cioè sufficienti 334 millesimi).
Anche in questo caso, la relativa spesa va ripartita secondo i millesimi di proprietà (ex art. 1123 C.C.) Onde superare eventuali opposizioni da parte dei condomini dissenzienti, potranno essere presi possibili accordi tendenti a ridurre l’onere a carico dei proprietari delle unità immobiliari site al piano terra o rialzato, gravando di converso, il concorso alla spesa sui proprietari delle unità site ai piani superiori.
Infine, il condomino con handicap, che ha ottenuto un contributo regionale o statale per detto impianto diretto al superamento delle barriere architettoniche, potrà metterlo a disposizione del condominio stesso, onde agevolare l’approvazione della relativa delibera.
Avv.
ALESSANDRO ISALBERTI
Presidente UPPI Verona