pippopeppe

Membro Attivo
Impresa
non ci sono leggi.
io ho in casa un disabile in carrozzella, e per risolvere il problema ho dovuto far firmare una liberatoria a tutti i condomini per consentirmi di realizzare un montascale a mie spese senza nulla a pretendere dagli altri.
ovviamente l'uso è rigorosamente rivervato a chi lo ha pagato.
la tua vicina non ha altri condomini che vogliono condividere la spesa perchè in questo momento loro non hanno problemi deambulatori e il loro egoismo fa il resto.
è chiaro che non si pongono nemmeno lontamente il pensiero che forse un giorno toccherà a loro e magari creeranno una marea di problemi pur di raggiungere lo scopo.:disappunto::disappunto::disappunto:
 
U

User_43651

Ospite
allora noi siamo senza speranza....io e la mia vicina volevamo l'ascensore e l'avremmo pagato e usato solo noi ma convincere i condomini richiede di fare una guerra.meglio cambiare casa
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
c'è un avvocato tra voi che mi sappia dire se esiste una legge che imponga al condominio l'istallazione di un ascensore esterno?
l'ascensore se lo può costruire a proprie spese chi ne ha bisogno.
È legittima l’installazione di un ascensore esterno a servizio e a spese di un solo condomino, senza previa autorizzazione dell’assemblea ed anche se l’opera non è prevista nel progetto originario dell’edificio. Lo hanno affermato i giudici di Piazza Cavour, con sentenza n. 10852 del 16 maggio 2014, bocciando il ricorso di una donna contro la decisione della Corte d’Appello che riconosceva la legittimità dell’innovazione realizzata da altro condomino, proprietario di un appartamento nel medesimo edificio.
Contrariamente a quanto sosteneva la ricorrente, che chiedeva l’eliminazione delle opere illegittimamente realizzate oltre al risarcimento dei danni, il giudice di merito riteneva che l’installazione dell’ascensore esterno, a servizio esclusivo di un’unità immobiliare, costituisse innovazione legittimamente eseguita a spese del proprietario (e come tale non richiedente l’autorizzazione del condominio ex artt. 1120, 1121 c.c.), non pregiudicante la stabilità o il decoro architettonico dell’edificio. Né poteva assumere rilievo, secondo la Corte, il mutamento di destinazione delle unità immobiliari dei convenuti, consentito dal regolamento condominiale, o ritenersi sussistenti immissioni illegittime, dovendo, altresì, considerarsi applicabile nella specie, l’art. 3 della l. n. 13/1989, prevedente deroga “alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati”.
Richiamando la giurisprudenza in materia (cfr. Cass. n. 14096/2012), la Cassazione rilevava che: “in tema di condominio, l’installazione di un ascensore, al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un cortile e di un muro comuni, deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’art. 1102 c.c., senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi, la disciplina dettata dall’art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, neppure per effetto del richiamo ad essa operato nell’art. 3, comma secondo, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, non trovando detta disposizione applicazione in ambito condominiale”.

Per cui, ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale, la S.C. rigettava il ricorso.
Fonte: Condominio: legittima l’installazione dell’ascensore esterno senza autorizzazione dell’assemblea
(www.StudioCataldi.it)


inoltre
da http://www.uppi-bologna.it/images/13lega/f2lega38.htm che consiglio di leggere per intero
La presenza infatti, nell’immobile condominiale di una persona anziana (ultrasessantacinquenne), invalida o portatrice di handicap, indipendentemente dal fatto che la stessa sia condomino o un suo familiare, oppure semplicemente un conduttore o un suo familiare, conferisce alla stessa il diritto di chiedere all’assemblea (ex legge 09/01/1989 n. 13) l’approvazione a maggioranza semplice, di una delibera per l’installazione dell’ascensore considerata quale innovazione diretta al superamento delle barriere architettoniche.
L’approvazione in questo caso, potrà avvenire in prima convocazione, con la maggioranza degli intervenuti, rappresentanti i 501 millesimi dell’edificio; in seconda convocazione, con una maggioranza di almeno 1/3 dei partecipanti al condominio ed 1/3 del valore millesimale dell’edificio (sono cioè sufficienti 334 millesimi).
Anche in questo caso, la relativa spesa va ripartita secondo i millesimi di proprietà (ex art. 1123 C.C.) Onde superare eventuali opposizioni da parte dei condomini dissenzienti, potranno essere presi possibili accordi tendenti a ridurre l’onere a carico dei proprietari delle unità immobiliari site al piano terra o rialzato, gravando di converso, il concorso alla spesa sui proprietari delle unità site ai piani superiori.
Infine, il condomino con handicap, che ha ottenuto un contributo regionale o statale per detto impianto diretto al superamento delle barriere architettoniche, potrà metterlo a disposizione del condominio stesso, onde agevolare l’approvazione della relativa delibera.

Avv. ALESSANDRO ISALBERTI
Presidente UPPI Verona
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Diciamo che la legge 9 gennaio 1989 prevedeva e prevede (è tuttora d'obbligo) l'abbattimento delle barriere architettoniche in tutti gli edifici (pubblici e privati) sia nuovi che esistenti. In particolare sul nuovo si fa una relazione a corredo del progetto che si spiega come sono state abbattute le barriere architettoniche. Ecco ad esempio il motivo per cui dopo tale data i palazzi costruiti non hanno più il piano rialzato (ovviamente con i gradini) ma sono tutti con piano terra senza gradini, hanno scale ed ascensori più grandi (in modo da permettere la circolazione).
Comunque la legge esiste eccome e volendo la signora potrebbe far causa al condominio. In edifici esistenti con piani rialzati, vani ascensore molto stretti di solito si opta o:
1) Con ascensore esterno al palazzo (ovviamente da verificare prospetti, distanze, vedute ecc.
2) Con dei montascale.

Addirittura vengono previsti (ma è già una finezza) dei cambi di materiale sui pianerottoli (marmette e poi legno) per permettere anche a chi ha degli handicap visivi di percepire il diverso rumore tramite il bastone a cui si appoggiano; in quanto tutti sanno che la perdita di un senso viene (in qualche modo compensata) con la maggiore percezione degli altri sensi.

Comunque tornado al discorso condominio ecco qui un utile link:http://www.lavorincasa.it/abbattimento-barriere-architettoniche-in-condominio/[DOUBLEPOST=1415038983,1415038952][/DOUBLEPOST]
l'ascensore se lo può costruire a proprie spese chi ne ha bisogno.
È legittima l’installazione di un ascensore esterno a servizio e a spese di un solo condomino, senza previa autorizzazione dell’assemblea ed anche se l’opera non è prevista nel progetto originario dell’edificio. Lo hanno affermato i giudici di Piazza Cavour, con sentenza n. 10852 del 16 maggio 2014, bocciando il ricorso di una donna contro la decisione della Corte d’Appello che riconosceva la legittimità dell’innovazione realizzata da altro condomino, proprietario di un appartamento nel medesimo edificio.
Contrariamente a quanto sosteneva la ricorrente, che chiedeva l’eliminazione delle opere illegittimamente realizzate oltre al risarcimento dei danni, il giudice di merito riteneva che l’installazione dell’ascensore esterno, a servizio esclusivo di un’unità immobiliare, costituisse innovazione legittimamente eseguita a spese del proprietario (e come tale non richiedente l’autorizzazione del condominio ex artt. 1120, 1121 c.c.), non pregiudicante la stabilità o il decoro architettonico dell’edificio. Né poteva assumere rilievo, secondo la Corte, il mutamento di destinazione delle unità immobiliari dei convenuti, consentito dal regolamento condominiale, o ritenersi sussistenti immissioni illegittime, dovendo, altresì, considerarsi applicabile nella specie, l’art. 3 della l. n. 13/1989, prevedente deroga “alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati”.
Richiamando la giurisprudenza in materia (cfr. Cass. n. 14096/2012), la Cassazione rilevava che: “in tema di condominio, l’installazione di un ascensore, al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un cortile e di un muro comuni, deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’art. 1102 c.c., senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi, la disciplina dettata dall’art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, neppure per effetto del richiamo ad essa operato nell’art. 3, comma secondo, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, non trovando detta disposizione applicazione in ambito condominiale”.

Per cui, ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale, la S.C. rigettava il ricorso.
Fonte: Condominio: legittima l’installazione dell’ascensore esterno senza autorizzazione dell’assemblea
(www.StudioCataldi.it)


inoltre
da http://www.uppi-bologna.it/images/13lega/f2lega38.htm che consiglio di leggere per intero
La presenza infatti, nell’immobile condominiale di una persona anziana (ultrasessantacinquenne), invalida o portatrice di handicap, indipendentemente dal fatto che la stessa sia condomino o un suo familiare, oppure semplicemente un conduttore o un suo familiare, conferisce alla stessa il diritto di chiedere all’assemblea (ex legge 09/01/1989 n. 13) l’approvazione a maggioranza semplice, di una delibera per l’installazione dell’ascensore considerata quale innovazione diretta al superamento delle barriere architettoniche.
L’approvazione in questo caso, potrà avvenire in prima convocazione, con la maggioranza degli intervenuti, rappresentanti i 501 millesimi dell’edificio; in seconda convocazione, con una maggioranza di almeno 1/3 dei partecipanti al condominio ed 1/3 del valore millesimale dell’edificio (sono cioè sufficienti 334 millesimi).
Anche in questo caso, la relativa spesa va ripartita secondo i millesimi di proprietà (ex art. 1123 C.C.) Onde superare eventuali opposizioni da parte dei condomini dissenzienti, potranno essere presi possibili accordi tendenti a ridurre l’onere a carico dei proprietari delle unità immobiliari site al piano terra o rialzato, gravando di converso, il concorso alla spesa sui proprietari delle unità site ai piani superiori.
Infine, il condomino con handicap, che ha ottenuto un contributo regionale o statale per detto impianto diretto al superamento delle barriere architettoniche, potrà metterlo a disposizione del condominio stesso, onde agevolare l’approvazione della relativa delibera.

Avv. ALESSANDRO ISALBERTI
Presidente UPPI Verona
Bravo mi hai anticipato.
 
U

User_43651

Ospite
MA LA MIA VICINA Nè IO SIAMO INVALIDE....C'è IL PADRE DI MIA FIGLIA(SIAMO SEPARATI) CHE NON PUò SALIRE PERCHè INVECE è INVALIDO NON SO BENE LA PERCENTUALE CMQ HA PERSO IL LAVORO DOPO L'INCIDENTE E SICURAMENTE NESSUNO LO PUò ASSUMERE COME ESCAVATORISTA VISTO CHE IL PROBLEMA RIGUARDA UN PIEDE CHE ERA A RISCHIO AMPUTAZIONE
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
a questo punto se tu e la tua vicina non riuscite a raggruppare almeno 1/3 dei condomini e almeno 1/3 del valore millesimale del condominio, e se non volete affrontare l'impresa di costruire a vs spese un ascensore, che però in futuro dovrà anche essere in grado di essere utilizzato anche dagli altri condomini che ne volessero far ricorso (pagando ovviamente la loro parte), non vi rimane altro che cambiare casa.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
MA LA MIA VICINA Nè IO SIAMO INVALIDE....C'è IL PADRE DI MIA FIGLIA(SIAMO SEPARATI) CHE NON PUò SALIRE PERCHè INVECE è INVALIDO NON SO BENE LA PERCENTUALE CMQ HA PERSO IL LAVORO DOPO L'INCIDENTE E SICURAMENTE NESSUNO LO PUò ASSUMERE COME ESCAVATORISTA VISTO CHE IL PROBLEMA RIGUARDA UN PIEDE CHE ERA A RISCHIO AMPUTAZIONE
Ma quest'obbligo di legge 13/89 va oltre perchè prevede che a priori (anche senza invalidi) ci sia l'abbattimento delle barriere architettoniche, perchè è legato proprio all'edificio. Nei nuovi senza questo requisito manca l'AGIBILITÁ dell'immobile, nei vecchi è comunque d'obbligo l'adeguamento (anche se puntualmente viene disatteso).
Quindi in qualunque nuovo dopo tale data (e in tutti i preesistenti) sarebbe obbligatorio tale vincolo. Per quanto riguardo alle spese da sostenere ha già ben detto @Luigi Criscuolo .
 
Ultima modifica:
U

User_43651

Ospite
bene ...allora io e la vicina potremmo procedere per installare l'ascensore in virtù della legge 13/89...per i costi vedremo se dividere con gli altri o affrontare le spese da sole
 

pippopeppe

Membro Attivo
Impresa
@Luigi Criscuolo non sapev di questa sentenza ed ovviamente ti ringrazio per averci aggiornato su questo tipo di problematica.
io il problema l'ho risolto 4 anni fa ed in ogni caso tutti i condomini erano pronti a darmi battaglia nel caso avessi chiesto il loro contributo.
rimane sempre il grande problema che qualcuno poi fa intervenire i legali con i tempi della giustizia.[DOUBLEPOST=1415091654,1415091649][/DOUBLEPOST]@Luigi Criscuolo non sapev di questa sentenza ed ovviamente ti ringrazio per averci aggiornato su questo tipo di problematica.
io il problema l'ho risolto 4 anni fa ed in ogni caso tutti i condomini erano pronti a darmi battaglia nel caso avessi chiesto il loro contributo.
rimane sempre il grande problema che qualcuno poi fa intervenire i legali con i tempi della giustizia.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Direi che la giurisprudenza (che giustamente "forza la norma " a favore dei soggetti svantaggiati ) è costante sull'argomento e va nel senso indicato da Luigi
A conforto vedasi anche :
Cassazione 26 luglio 2013 n.18147
"va considerato, infatti, che l'impossibilità di poter osservare, tenuto conto delle particolari caratteristiche dell'edificio , tutte le prescrizioni previste dalla normativa speciale in questione, non può costituire comunque circostanza tale da comportare la totale inapplicabilità delle disposizioni di favore, finalizzate ad agevolare l'accesso agli immobili dei soggetti versanti in condizioni di minorazione fisica, laddove , come nel caso di specie, l'intervento abbia comunque conseguito, come nella specie accertato dai giudici di merito, un risultato conforme alle finalità della legge, comportando una sensibile attenuazione delle condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione, rispetto alla precedente situazione
 

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