Lasciamo perdere questi riferimenti / documenti che definirei di "base" nel senso che si limitano a citare esclusivamente la norma di merito > d lgs 81.
tra l'altro in esso non si evince neppure la data di compilazione, un dettaglio molto importante per capire se è aggiornato o stantio.
Inoltre in esso non si tene conto
> delle Determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori.
> delle svariate pronunce della giurisprudenza.
> delle stesse indicazioni del documento di INAIL
nonostante che a alla fine di
http://www.collegio.geometri.cr.it/jdownloads/COSE_IL_DUVRI_E_QUANDO_SERVE.pdf
il documento INAIL sia richiamato, non si da dimostrazione dei suoi contenuti importanti.
tutto quanto manca in tale documento, è stato da me rappresentato e discusso nel link qui più volte indicato.
Solo a titolo di esempio nel documento INAIL si riporta il seguente, significativo, esempio:
QUINDI L’interferenza non si verifica solo tra il personale lavorativo ma anche con altri soggetti che a qualsiasi titolo sono presenti negli stessi luoghi e ambienti.
Per questi validi motivi sin dall'inizio ho asserito che si pone in essere una interferenza tra le attività dei lavoratori e quelle degli stessi occupanti degli appartamenti ed il condominio >>>> e quindi in simili ipotesi il DUVRI andrebbe compilato a prescindere dalla presenza di una o più ditte esecutrici.
Resta comunque valida la condizione che si deve valutare caso per caso, non essendoci "regole fisse" a cui afferire.......