Ciao Hug, hai centrato in pieno il D.P.R. 1Agosto 2011 che disciplina l'uso degli estintori, "abbinato" alla norma tecnica UNI 9994 e hai giustamente sottolineato,che l'amministratore, quale "buon padre di famiglia", DOVREBBE custodire il REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO
Ma, ricordiamo anche che, l'amministratore in base all'Art.220 del 2012, N°4 del comma c.c. sulle Attribuzioni dell' amministratore il quale dice che l'amministratore DEVE compiere tutti gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio
Per essere indenne da ciò, DEVE dimostrare di aver compiuto tutti gli obblighi per una corretta manutenzione dell'edificio
Inoltre, in base all'Art. 677 del codice penale, l'amministratore potrebbe essere passibile di condanna, per l'omissione dei lavori di manutenzione ordinaria, indispensabili, alfine di scongiurare pericoli derivanti parti comuni dell'edificio
Ricordiamo anche, che l'Art. 40, relativo al codice penale , prevede il REATO OMISSIVO: il quale dice che, "NON IMPEDIRE UN EVENTO, CHE SI HA L'OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE, EQUIVALE A CAGIONARLO
Hug, ti partecipo che, noi due condomini, indignati per il comportamento inadempiente ed omissivo di questo "amministratore"abbiamo inviato una serie infinita di mail, citando tutti questi articoli di legge, intimandogli di riattivare la manutenzione antincendio, e annunciando una denuncia alle autorità competenti, ma lui, tacendo ignora ogni nostra azione