Premesso che non ho letto tutti i msg precedenti, mi riservo di farlo in alto momento.

Se ricordo dicevi che il catasto ha già rifiutato/non accettato la fusione, ma ha anche motivato la decisione ?
Occorre partire da questo: i motivi !
 
Per il "semplice" motivo che il primo appartamento risulta comprato al 5% di proprietà con mia moglie (che al tempo ancora non lo era) ed il secondo invece comprato in comunione dei beni
 
le titolarità sono diverse in quanto il rapporto tra le persone interessate è stato diverso nei due momenti degli acquisti e tale rimane salvo la possibilità di chiarire se è possibile stipulare un accordo di separazione che modifichi la titolarità. E' però sempre possibile la fusione delle due unità in una ai soli fini fiscali, il problema è già stato trattato. In sostanza la nuova unità sarà creata tramite fusione mantenendo le due diverse titolarità delle due parti dell'unità stessa.
 
Il catasto consente con procedure già rodate di fare le "Fusioni di fatto" di unità contigue aventi intestatari (proprietari) differenti. Perché non dovrebbe in questo caso ....,
 
l'appartamento è ovvio che prima era funzionalmente autonomo e capace di produrre reddito
questo è comunque "un requisito" che le unità non devono più avere a fusione avvenuta.
In parole povere le 2 unità fuse/unite non dovranno essere più "funzionalmente autonomo e capace di produrre reddito" singolarmente

Assodato che il catasto abbia rifiutato la pratica di fusione.
chiedo se la stessa, pratica, sia stata presentata in modo adeguato e come il caso/contesto richiede
 
Ultima modifica:
Dovendo accatastare una unità immobiliari formata dalla unione di due porzioni, occorre presentare due accatastamenti e relativa DocFa con la porzione di una unità immobiliare, disegnata in linea continua, di fatto unita ad altra porzione, disegnata con linea tratteggiata e viceversa.
 
Proprio oggi mi hanno detto che dovrebbe bastare fare una integrazione all'atto del primo appartamento in modo che venga integrato appunto, allo stato patronale in regime di comunione dei beni, in modo tale che poi venga equiparato al nuovo acquistato quindi in comunione dei beni, così facendo sarà compatibile per le pratiche di unione dei 2 appartamenti... Cmq siamo veramente vergognosi in questo paese..
 

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