Vedo che anche gli esperti si sorprendono.... : ma noi siamo la patria del diritto romano ....Ma a te pare che ci sia una distinta titolarità , per il solo fatto che un acquisto è in comunione, e l'altro in comunione coniugale ?
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Vedo che anche gli esperti si sorprendono.... : ma noi siamo la patria del diritto romano ....Ma a te pare che ci sia una distinta titolarità , per il solo fatto che un acquisto è in comunione, e l'altro in comunione coniugale ?
Riflettendo sulla cosa, se i due coniugi modificassero il regime patrimoniale, rinunciando alla comunione coniugale, l'immobile rientrerebbe nella comunione ordinaria e ci sarebbe perfetta uguaglianza della titolarità dei due appartamenti.Con la comunione dei beni entrambi i coniugi sono comproprietari del bene in toto, come se ci fosse un unico soggetto che ha due nomi.
E quello che ho capio anch'io leggendo l'articolo postato. però non so cosa comporti lo scioglimento a posteriori della comunione legale in termini economiciRiflettendo sulla cosa, se i due coniugi modificassero il regime patrimoniale, rinunciando alla comunione coniugale, l'immobile rientrerebbe nella comunione ordinaria e ci sarebbe perfetta uguaglianza della titolarità dei due appartamenti.
Rileggi:Ma a te pare che ci sia una distinta titolarità , per il solo fatto che un acquisto è in comunione, e l'altro in comunione coniugale ?
Ho letto e compreso quella parte, ma non mi pare pertinente, dato che il postante scrive "abbiamo deciso di acquistare l'appartamento adiacente al nostro per unirli ed ampliare il nostro attuale"; quindi non ha mai pensato di mantenere un'autonomia funzionale e reddituale, ed è chiara l'intenzione di fondere i due immobili per ricavare un unico appartamento.Rileggi:
Non è, di norma, ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l'autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità.
E quindi Non è, di norma, ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l'autonomia funzionale e reddituale.è chiara l'intenzione di fondere i due immobili per ricavare un unico appartamento.
Ha acquistato un appartamento che non è funzionalmente autonomo e capace di produrre reddito?abbiamo deciso di acquistare l'appartamento adiacente al nostro per unirli ed ampliare il nostro attuale"; quindi non ha mai pensato di mantenere un'autonomia funzionale e reddituale
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