uva

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ha saldato i mesi arretrati e per ora abbiamo scelto la soluzione più indolore per tutti, proroga con un contratto temporaneo di tre mesi
Io avrei proceduto diversamente, per evitare il rischio che ti ha giustamente prospettato @Nemesis (quando l'esigenza transitoria non è certa né opportunamente documentata il giudice può ricondurre il contratto transitorio ad uno della durata di 4 anni + 4).
L'ex inquilino (ex perché il contratto è scaduto) paga l'indennità di occupazione, dello stesso importo del canone, fino al rilascio dell'immobile. Lo deve scrivere nella causale del bonifico. Se continua a scrivere "canone di locazione" il proprietario gli risponde che trattiene la somma a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 Cod.Civ.
Questa situazione può andare avanti solo per pochi mesi. Se l'ex inquilino, per qualsiasi motivo, intende rimanere lì a lungo, occorre iniziare la pratica legale di sfratto per fine locazione.
 

tatabis

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Io avrei proceduto diversamente, per evitare il rischio che ti ha giustamente prospettato @Nemesis (quando l'esigenza transitoria non è certa né opportunamente documentata il giudice può ricondurre il contratto transitorio ad uno della durata di 4 anni + 4).
L'ex inquilino (ex perché il contratto è scaduto) paga l'indennità di occupazione, dello stesso importo del canone, fino al rilascio dell'immobile. Lo deve scrivere nella causale del bonifico. Se continua a scrivere "canone di locazione" il proprietario gli risponde che trattiene la somma a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 Cod.Civ.
Questa situazione può andare avanti solo per pochi mesi. Se l'ex inquilino, per qualsiasi motivo, intende rimanere lì a lungo, occorre iniziare la pratica legale di sfratto per fine locazione.
Forse il consiglio sarebbe stato più utile qualche mese fa quando ho aperto il topic, ma va bene vi ringrazio lo stesso per la preziosa e fattiva collaborazione.

Non tutte le motivazioni sono certificabili: se io prevedo di cambiare città di lavoro, oltre alle intenzioni, cosa posso certificare? Non so nè se nè quando avverrà...
Inserendo la dicitura nel contratto e firmandola, per l'inquilino vale come dichiarazione consapevole e certificata, cioè la sua firma, a sua responsabilità, ne attesta la veridicità. Il giudice davanti ad un contratto firmato con questa dicitura può solo alzare le mani.
 

basty

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Il giudice davanti ad un contratto firmato con questa dicitura può solo alzare le mani.
Se lo dici tu….: se conferma le intenzioni , se ne va ( ma non era quello che non trovava nulla?) e non chiede nulla al giudice; altrimenti se resta , sei tu che vai dal giudice e devi sperare
 

tatabis

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Stiamo sempre ragionando per la peggiore delle eventualità, certo che nessuno pensa di arrivare a questo.

Quindi, visto che non basta dichiararlo, come certificheresti su carta, "la previsione di trasferimento temporaneo della sede di lavoro"?

Scusa ma mi appoggio un attimo a Treccani:

previsione /previ'zjone/ s. f. [dal lat. tardo praevisio -onis, der. di praevisus, part. pass. di praevidēre "prevedere"]. - [il prevedere ciò che avverrà basandosi su indizi, ipotesi e sim.: azzardare una p.; tutto si è svolto secondo le p.] ≈ congettura, ipotesi, predizione, pronostico, supposizione.
 

basty

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, come certificheresti su carta, "la previsione di trasferimento temporaneo della sede di lavoro"?
Senza una comunicazione aziendale non potresti “certificare “ nulla: le previsioni non sono una situazione certa r documentata, come richiesto dalla legge. Che poi condivida con te essere un limite notevole, confermo. Ma nel caso, il rischio è solo tuo.

È la previsione a non essere in generale prevista.
 

uva

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Non tutte le motivazioni sono certificabili
In tal caso si procede come ha scritto @Nemesis nel post #27.
Copio e incollo l'art. 2, c. 5 D.M. 16/01/2017:
...nei casi in cui il contratto sia motivato sulla base di
fattispecie non previste dall'accordo o difficilmente documentabili,
gli accordi definiscono le modalita' bilaterali di supporto ai
contraenti da parte delle rispettive organizzazioni della proprieta'
e dei conduttori firmatarie degli accordi di riferimento.

In pratica può essere necessaria una doppia asseverazione del contratto transitorio: da parte di un Sindacato dei proprietari e di un Sindacato degli inquilini, entrambi firmatari dell'Accordo Territoriale vigente nel Comune dove si trova l'immobile.

Il mio consiglio rimane quello che avevo già espresso nel post #4:
Se l'inquilino non rilascerà l'immobile entro fine agosto è meglio lo sfratto per finita locazione

 

uva

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Appoggiati ad un'Organizzazione sindacale dei proprietari. Che saprà consigliarti circa la validità o meno del contratto transitorio di cui stiamo parlando.
Anche se l'hai già registrato all'Agenzia delle Entrate non puoi esserne certo, perché l'Agenzia si occupa solo delle questioni fiscali. Non controlla e non si esprime circa la validità dei contratti dal punto di vista civilistico.
 

basty

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Anche se l'hai già registrato all'Agenzia delle Entrate non puoi esserne certo,
Se lo ha già registrato, secondo me non è il caso si fasci la testa: la frittata sarebbe nel caso peggiore già fatta: se invece l'inquilino se ne va non succederebbe niente. Il sapere oggi se il contratto sia valido o meno per ora non è fondamentale: lo diventerà fra tre mesi se non si risolve naturalmente.
 

uva

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Se lo ha già registrato
Se non lo ha ancora registrato, può stracciarlo di comune accordo con l'inquilino e procedere in un altro modo.
Un modo, di cui abbiamo già parlato nel Forum, non del tutto regolare ma che funziona.
Si stipula un contratto libero 4 + 4 in data 02/09. L'inquilino versa il deposito cauzionale di 3 mensilità del canone. Il locatore lo registra all'Agenzia delle Entrate.
Contestualmente si prepara la disdetta anticipata del conduttore (indirizzata dall'inquilino al locatore) con data 04/11, la firma l'inquilino e la tiene il locatore. Può essere semplicemente motivata da esigenze personali/familiari, con data prevista per il rilascio il 30/11.
Il 04/11 il locatore spedisce a se stesso la disdetta dell'inquilino con raccomandata ar, per conferirne data certa. Quando la riceve gli risponde dicendo che accetta la sua disdetta anticipata sollevandolo dal preavviso.
Ovviamente tutto ciò si può fare se vi è accordo tra le parti.

Se l'inquilino (quello di cui stiamo parlando era diventato moroso, quindi potrebbe esserlo nuovamente) non paga, il locatore può rivalersi sulla cauzione. Sperando che al rilascio non vi siano danni all'immobile a lui imputabili.
Se entro il 30/11 non rilascia l'appartamento come si è impegnato a fare con la sua disdetta anticipata, il locatore procede con lo sfratto per finita locazione.
 

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