cristina kesnar
Membro Attivo
Buongiorno Dimaraz,
Ti rispondo tra le righe:
Non ho capito se e quando ci sia stata una delibera di approvazione della tabella millesimale modificata.
No, ed è quello il punto. Secondo il RdC e secondo il giudice le tabelle andavano riviste con l’avallo di tutti i condomini, ma non c’è stata un’assemblea. Il compratore ed il venditore si sono messi d'accordo dal notaio attribuendo 7 millesimi alla proprietà (la somma dei millesimi della proprietà totale restava uguale). il condominio ha poi integrato quella millesimazione nelle tabelle (senza farne oggetto di delibera) e SEMPRE fatto pagare gli oneri su quella base.
MA LEGGO ALTROVE IN QUESTO FORUM CHE: “qualora al sottotetto, censito autonomamente, non competano dei millesimi, si presentano solo due possibili casi: il primo quando il sottotetto in questione sia stato precedentemente legato ad altra proprietà immobiliare (IL MIO CASO); il secondo quando la mancanza di millesimi sia semplicemente frutto di un errore.
Qualora una unità immobiliare, suscettibile di frazionamento o di godimento separato, venga effettivamente separata, ad esempio, per una vendita, diviene necessario ripartire la quota millesimale unica in due quote millesimali che, evidentemente, sommate, diano come risultato il precedente valore. La suddivisione in due o più parti della quota millesimale, non comporta la revisione della tabella millesimale, in quanto non si verifica alcuna delle condizioni previste dall'art.. 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile"
NB: NEL RDC STA SCRITTO ANCHE: “qualora un proprietario intendesse alienare il proprio lotto dovrà in precedenza informare l’amministrazione e chiedere regolare consenso.” Cosa che, per quanto ne so, nessuno ha mai fatto.
Modifica che, oltre tutto, era dovuta perchè sono aumentate il numero di unità (come stabilito nel 2012 dalle nuove norme del Codice Civile in ambito "condominiale".
Non a quel tempo. Il primo acquirente ha comrato nel 2004, io nel 2011.
Ci sarebbe da divertirsi in aula.
Non sono del tutto tranquilla, Dimaraz. L'avvocato che ho interpellato resta cauto. Dice che ci sono buone probabilità ma che poi ogni giudice interpreta a modo suo. Dice anche che potrebbero chiedere i danni. Però non riesco ad immaginarmi quali danni possano chiedermi. Qualche idea sui danni che potrebbero chiedere?
Secondo me, visto che non possono invalidarmi l'atto d'acquisto ne' togliermi i diritti di proprietà (sbaglio?) e nemmeno possono obbligarmi a vendere o a comprare (sbaglio?), tirano con questa causa ad alienarmi i diritti di condòmino, in modo che io non possa avanzare pretese di nessun tipo. La sentenza dà forza a questa loro posizione. Che ne pensate?
Ps1
Nella sentenza si riporta che esisteva anche un altro "proprietario di sola soffitta", che fine ha fatto?
Ha venduto ad un condòmino
A rigor letterale della sentenza poi tu saresti esclusa dalle decisioni in quanto non condòmina ...ma allora anche dalle spese visto che comunque il vecchio RdC esentava le soffitte dal partecipare ai costi di gestione.
Non si rendono nemmeno conto della contraddizione in cui cadono.
A questo proposito ti aggiungo qui l'ultima delibera:
"L’Assemblea invita altresì la sig.ra ......a regolarizzare al più presto, e comunque entro e non oltre 3 mesi da oggi, la posizione (acquistando un immobile dello stabile o cedendo la soffitta a chi sia già proprietario di un immobile nello stabile). In difetto l’Amministratore viene autorizzato sin da ora ad adire le vie legali. Il termine di tre mesi potrà essere prorogato qualora la signora Antonini dimostri che vi siano fattive trattative in corso. Nelle more la signora Antonini continuerà a contribuire alla gestione del Condominio partecipando alle spese nella misura già determinata, senza che ciò comporti riconoscimento alcuno, né tantomeno la sua qualità di condomino. La signora, come confermato dalla sentenza del Tribunale di Torino, non ha diritto di partecipare alle assemblee del Condominio, né tantomeno di votare"
Ti rispondo tra le righe:
Non ho capito se e quando ci sia stata una delibera di approvazione della tabella millesimale modificata.
No, ed è quello il punto. Secondo il RdC e secondo il giudice le tabelle andavano riviste con l’avallo di tutti i condomini, ma non c’è stata un’assemblea. Il compratore ed il venditore si sono messi d'accordo dal notaio attribuendo 7 millesimi alla proprietà (la somma dei millesimi della proprietà totale restava uguale). il condominio ha poi integrato quella millesimazione nelle tabelle (senza farne oggetto di delibera) e SEMPRE fatto pagare gli oneri su quella base.
MA LEGGO ALTROVE IN QUESTO FORUM CHE: “qualora al sottotetto, censito autonomamente, non competano dei millesimi, si presentano solo due possibili casi: il primo quando il sottotetto in questione sia stato precedentemente legato ad altra proprietà immobiliare (IL MIO CASO); il secondo quando la mancanza di millesimi sia semplicemente frutto di un errore.
Qualora una unità immobiliare, suscettibile di frazionamento o di godimento separato, venga effettivamente separata, ad esempio, per una vendita, diviene necessario ripartire la quota millesimale unica in due quote millesimali che, evidentemente, sommate, diano come risultato il precedente valore. La suddivisione in due o più parti della quota millesimale, non comporta la revisione della tabella millesimale, in quanto non si verifica alcuna delle condizioni previste dall'art.. 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile"
NB: NEL RDC STA SCRITTO ANCHE: “qualora un proprietario intendesse alienare il proprio lotto dovrà in precedenza informare l’amministrazione e chiedere regolare consenso.” Cosa che, per quanto ne so, nessuno ha mai fatto.
Modifica che, oltre tutto, era dovuta perchè sono aumentate il numero di unità (come stabilito nel 2012 dalle nuove norme del Codice Civile in ambito "condominiale".
Non a quel tempo. Il primo acquirente ha comrato nel 2004, io nel 2011.
Ci sarebbe da divertirsi in aula.
Non sono del tutto tranquilla, Dimaraz. L'avvocato che ho interpellato resta cauto. Dice che ci sono buone probabilità ma che poi ogni giudice interpreta a modo suo. Dice anche che potrebbero chiedere i danni. Però non riesco ad immaginarmi quali danni possano chiedermi. Qualche idea sui danni che potrebbero chiedere?
Secondo me, visto che non possono invalidarmi l'atto d'acquisto ne' togliermi i diritti di proprietà (sbaglio?) e nemmeno possono obbligarmi a vendere o a comprare (sbaglio?), tirano con questa causa ad alienarmi i diritti di condòmino, in modo che io non possa avanzare pretese di nessun tipo. La sentenza dà forza a questa loro posizione. Che ne pensate?
Ps1
Nella sentenza si riporta che esisteva anche un altro "proprietario di sola soffitta", che fine ha fatto?
Ha venduto ad un condòmino
A rigor letterale della sentenza poi tu saresti esclusa dalle decisioni in quanto non condòmina ...ma allora anche dalle spese visto che comunque il vecchio RdC esentava le soffitte dal partecipare ai costi di gestione.
Non si rendono nemmeno conto della contraddizione in cui cadono.
A questo proposito ti aggiungo qui l'ultima delibera:
"L’Assemblea invita altresì la sig.ra ......a regolarizzare al più presto, e comunque entro e non oltre 3 mesi da oggi, la posizione (acquistando un immobile dello stabile o cedendo la soffitta a chi sia già proprietario di un immobile nello stabile). In difetto l’Amministratore viene autorizzato sin da ora ad adire le vie legali. Il termine di tre mesi potrà essere prorogato qualora la signora Antonini dimostri che vi siano fattive trattative in corso. Nelle more la signora Antonini continuerà a contribuire alla gestione del Condominio partecipando alle spese nella misura già determinata, senza che ciò comporti riconoscimento alcuno, né tantomeno la sua qualità di condomino. La signora, come confermato dalla sentenza del Tribunale di Torino, non ha diritto di partecipare alle assemblee del Condominio, né tantomeno di votare"