cristina kesnar

Membro Attivo
Buongiorno Dimaraz,


Ti rispondo tra le righe:

Non ho capito se e quando ci sia stata una delibera di approvazione della tabella millesimale modificata.

No, ed è quello il punto. Secondo il RdC e secondo il giudice le tabelle andavano riviste con l’avallo di tutti i condomini, ma non c’è stata un’assemblea. Il compratore ed il venditore si sono messi d'accordo dal notaio attribuendo 7 millesimi alla proprietà (la somma dei millesimi della proprietà totale restava uguale). il condominio ha poi integrato quella millesimazione nelle tabelle (senza farne oggetto di delibera) e SEMPRE fatto pagare gli oneri su quella base.

MA LEGGO ALTROVE IN QUESTO FORUM CHE: “qualora al sottotetto, censito autonomamente, non competano dei millesimi, si presentano solo due possibili casi: il primo quando il sottotetto in questione sia stato precedentemente legato ad altra proprietà immobiliare (IL MIO CASO); il secondo quando la mancanza di millesimi sia semplicemente frutto di un errore.

Qualora una unità immobiliare, suscettibile di frazionamento o di godimento separato, venga effettivamente separata, ad esempio, per una vendita, diviene necessario ripartire la quota millesimale unica in due quote millesimali che, evidentemente, sommate, diano come risultato il precedente valore. La suddivisione in due o più parti della quota millesimale, non comporta la revisione della tabella millesimale, in quanto non si verifica alcuna delle condizioni previste dall'art.. 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile"

NB: NEL RDC STA SCRITTO ANCHE: “qualora un proprietario intendesse alienare il proprio lotto dovrà in precedenza informare l’amministrazione e chiedere regolare consenso.” Cosa che, per quanto ne so, nessuno ha mai fatto.

Modifica che, oltre tutto, era dovuta perchè sono aumentate il numero di unità (come stabilito nel 2012 dalle nuove norme del Codice Civile in ambito "condominiale".

Non a quel tempo. Il primo acquirente ha comrato nel 2004, io nel 2011.

Ci sarebbe da divertirsi in aula.

Non sono del tutto tranquilla, Dimaraz. L'avvocato che ho interpellato resta cauto. Dice che ci sono buone probabilità ma che poi ogni giudice interpreta a modo suo. Dice anche che potrebbero chiedere i danni. Però non riesco ad immaginarmi quali danni possano chiedermi. Qualche idea sui danni che potrebbero chiedere?

Secondo me, visto che non possono invalidarmi l'atto d'acquisto ne' togliermi i diritti di proprietà (sbaglio?) e nemmeno possono obbligarmi a vendere o a comprare (sbaglio?), tirano con questa causa ad alienarmi i diritti di condòmino, in modo che io non possa avanzare pretese di nessun tipo. La sentenza dà forza a questa loro posizione. Che ne pensate?
Ps1
Nella sentenza si riporta che esisteva anche un altro "proprietario di sola soffitta", che fine ha fatto?

Ha venduto ad un condòmino

A rigor letterale della sentenza poi tu saresti esclusa dalle decisioni in quanto non condòmina ...ma allora anche dalle spese visto che comunque il vecchio RdC esentava le soffitte dal partecipare ai costi di gestione.
Non si rendono nemmeno conto della contraddizione in cui cadono.

A questo proposito ti aggiungo qui l'ultima delibera:

"L’Assemblea invita altresì la sig.ra ......a regolarizzare al più presto, e comunque entro e non oltre 3 mesi da oggi, la posizione (acquistando un immobile dello stabile o cedendo la soffitta a chi sia già proprietario di un immobile nello stabile). In difetto l’Amministratore viene autorizzato sin da ora ad adire le vie legali. Il termine di tre mesi potrà essere prorogato qualora la signora Antonini dimostri che vi siano fattive trattative in corso. Nelle more la signora Antonini continuerà a contribuire alla gestione del Condominio partecipando alle spese nella misura già determinata, senza che ciò comporti riconoscimento alcuno, né tantomeno la sua qualità di condomino. La signora, come confermato dalla sentenza del Tribunale di Torino, non ha diritto di partecipare alle assemblee del Condominio, né tantomeno di votare"
 

cristina kesnar

Membro Attivo
Buongiorno Griz, grazie del tuo intervento. Sì, la soffitta era ed è censita A4, e bene o male sono sempre state abitate. Tuttavia nell'RdC non si fa menzione di abitabilità o meno. Non so se nel 1923 si facesse una distinzione fra soffitte e mansarde, non credo...
 

cristina kesnar

Membro Attivo
Oddio, Luigi, annullamento dell'atto? Ma questa per me sarebbe una catastrofe! D'altra parte, perche' l'assemblea non ha mai detto niente? Io non sono la prima proprietaria che ha comprato frazionato... Si può, secondo te, saltar fuori dopo 14 anni con la pretesa di annullarmi l'atto?
 

cristina kesnar

Membro Attivo
leggo questo: " L’annullabilità è una forma di invalidità meno grave del contratto nullo; per cui il contratto produce ugualmente i suoi effetti, finché una delle due parti non si rivolge al giudice per farlo annullare (sentenza di annullamento). Questa richiesta può essere fatta solo entro 5 anni dalla conclusione del contratto o dalla scoperta della causa di nullità (a differenza dell’azione di nullità che non conosce termini massimi)" Secondo me il vizio non è sufficientemente grave per richiedere la nullità.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
A questo proposito ti aggiungo qui l'ultima delibera:

Ripeto che ci sarebbe da divertirsi.
Il tuo avvocato dice il giusto quando afferma che le sentenze dei Giudici sono spesso imprevedibili (specie nei gradi inferiori) proprio perché incompetenti o malati di protagonismo.
Questo non cambia la realtà e nei gradi superiori giustizia si ravvede.
L'ultima delibera è palesemente "annullabile" se non "nulla" per la gravità di quanto illecitamente disposto.
Nel dubbio dovevi subito procedere ad impugnazione.
Non possono addebitarti quote di spesa ma considerarti priva di millesimi e conseguentemente del relativo voto.

Corretta la questione sulla "spartizione" dei millesimi: la divisione di 1 unità in 2 o più determina l'assegnazione di valori millesimali la cui somma corrisponda a quella dell'unità intera (quindi semplice specificazione e non rifacimento della tabella millesimale di proprietà).
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
E' più che ovvio che "in causwa" è chiamato solo chi viene men
la mansarda è censita al catasto come A/X? (abitazione?)
in questo caso chiamarla soffitta non è corretto e di fatto è un appartamento indipendente il che scombina tutti i concetti riguardanti le pertinenze e i diritti stabiliti dal regolamento

Tesi interpretativa che avevo menzionato... senonché ha precisato che tali "soffitte" erano già unità abitabili.
 

cristina kesnar

Membro Attivo
Sono tutte pertinenze di altre unità, tranne la mia. Il RdG cita letteralmente: "non si potranno possedere cantine o soffitte senza essere possedere altri locali soggetti alla compartecipazione nelle spese generali". Dimaraz, ritieni anche tu che ci sia il rischio di l'atto venga dichiarato nullo/annullato? Io non dormo più...
 

griz

Membro Storico
Professionista
Scusate se insisto, Cantine o soffitte sono definizioni per accessori, non è ancora chiaro come è censita la tua UIU, scrivi che è abitabile (abitabilità in regola) ma l'abitabilità è relativa alle UIU residenziali, se la tua è censita come C/2, non ci puoi stare a vivere e avrebbe ragione il condominio, altrimenti si può discutere
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto