mi dispiace contraddire alcuni interventi precedenti ma
il comma 1 dell'art. 887 c.c. stabilisce, che se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.
Il comma 2, poi, precisa che il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.
@margheritaviola:
Secondo un costante orientamento della corte di Cassazione la disciplina in tema di regime delle spese relative al muro di confine e sostegno, contenuta all'art. 887 c.c., non trova applicazione nelle seguenti situazioni:
1. quando la creazione di un dislivello ex novo (
ovvero l'aumento dell'originario dislivello naturale) sia opera del proprietario del fondo inferiore. In questo caso incombe esclusivamente su questo proprietario l'onere della realizzazione e della successiva manutenzione del muro di sostegno della scarpata da lui stesso creata (oppure da lui stesso resa maggiormente soggetta a smottamenti);
2. quando il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, sia esso quello inferiore, sia esso quello superiore. In questo caso sussiste
la proprietà esclusiva del muro in capo al proprietario del fondo su cui esso sorge, il quale sarà onerato di tutte le spese;
3. quando il muro sia stato costruito dal solo proprietario del fondo inferiore di sua autonoma iniziativa, allo scopo di realizzare una struttura necessaria, o quantomeno utile, per il proprio fondo. Anche in questo ultimo caso la
costruzione e la manutenzione del muro con le relative spese sono interamente a suo carico.
Cass.:" Nel caso, peraltro, di fondi a dislivello, nei quali adempiendo il muro anche ad una funzione di sostegno e contenimento del terrapieno o della scarpata, una faccia non si presenta di norma come isolata e l'altezza può anche superare i tre metri, se tale è l'altezza del terrapieno o della scarpata; pertanto, non può essere considerato come costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze legali il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale, mentre nel caso di dislivello di origine artificiale deve essere considerato costruzione in senso tecnico - giuridico il muro che assolve in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento di un terrapieno creato dall'opera dell'uomo" (8144/2001).
ci sono delle immagini esplicative in:
Muro di cinta - art. 878 C.C.