Luigi Criscuolo

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Art. 887 del c.c.
"Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo , ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.
Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore."
Puoi leggere : Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
ollegati a Art. 885 codice civile - Innalzamento del muro comune - Brocardi.it
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Ehm...qui non stiamo parlando di erigendo ma di già eretto ...ed in tempi diversi.
credo che quando il muro fu eretto il c.c. era già operante quindi andava rispettato.
Comunque chi erige il muro che assolve la duplice funzione di muro di contenimente e di delimitazione della proprietà o lo costruisce sulla mezzeria oppure lo costruisce a filo del confine.
Un muro può essere qualificato come muro di cinta quando ha determinate caratteristiche: destinazione a recingere una determinata proprietà, altezza non superiore a tre metri, emergere dal suolo ed avere entrambe le facce isolate dalle altre costruzioni; in presenza di tali caratteristiche è applicabile la disciplina prevista dall'art. 878 cod. civ. e dalle norme di esso integrative, in ordine all'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni; tuttavia tale normativa si applica anche nel caso in cui si abbia un manufatto in tutto o in parte carente di alcune di esse, purché sia idoneo a delimitare un fondo e gli possa ugualmente essere riconosciuta la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo (Cass.. 8671/2001).
Però la Cass.:" Nel caso, peraltro, di fondi a dislivello, nei quali adempiendo il muro anche ad una funzione di sostegno e contenimento del terrapieno o della scarpata, una faccia non si presenta di norma come isolata e l'altezza può anche superare i tre metri, se tale è l'altezza del terrapieno o della scarpata; pertanto, non può essere considerato come costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze legali il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale, mentre nel caso di dislivello di origine artificiale deve essere considerato costruzione in senso tecnico - giuridico il muro che assolve in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento di un terrapieno creato dall'opera dell'uomo" (8144/2001).
e questo "taglia la testa al toro" o rende quantomeno discutibile l'applicabilità dell'Art. 887...che comqune nulla attiene rispetto al caso in esame.
@margheritaviola parla di suo muro: bisogna vedere se il muro è effettivamente suo al 100% cioè se la faccia del muro rivolto a valle è sul confine.
 

Gianco

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Il muro di sostegno, salvo diversi accordi, è di proprietà del fondo superiore a carico del quale deve essere costruito. Il confine non è in corrispondenza del lato esterno ma in corrispondenza della sua fondazione.
Dalle foto appare che il fabbricato è stato realizzato a ridosso del muro di sostegno. In particolare sulla foto 1 si nota una falda rivolta verso il tuo muro dal quale il compluvio si discosta, probabilmente realizzato sulla muratura perimetrale dello stesso fabbricato, sul quale una piccola contro falda convoglia l'acqua che scorre sul muro di sostegno.
Detto tetto deve distare dalla sommità del muro di sostegno almeno m 1,50. La muratura del fabbricato può essere addossata al tuo muro di sostegno senza alcun innesto o collegamento, a partire dalle fondazioni.
La palificazione è stata fatta per scaricare il il peso del fabbricato sugli strati portanti inferiori.
Gli interventi migliorativi, specialmente di natura estetica, sul tuo muro non sono vietati.
Il cavo elettrico non lo può mettere sul tuo muro e ancor meno poteva intervenire sulla solettina.
Sulla mappa catastale non troverai mai l'indicazione del muro di sostegno. Semmai, se esso corrisponde al confine catastale resterà rappresentato da una linea nera continua.
Tutto il muro di sostegno è tuo. Qualora voleste sollevarlo, la parte eccedente potrebbe essere in comunione.
 

Gianco

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Professionista
Daniele, il rilievo topografico ti permette di accertare la corrispondenza della muratura in esame con il confine catastale, solo se la dividente che lo rappresenta è stata introdotta con la nuova procedura, successiva all'89, appoggiata a punti fiduciali. Se fosse precedente bisognerebbe esaminare il mod. 51 del tipo di frazionamento. Comunque quelle misure hanno una discreta tolleranza che nei fogli scala 1:200o arriva a m 1,00, 1,20.
Il rilievo fatto per il tipo mappale, se il confine è trattato ante '89 se non molto discordante viene adattato con un certa forzatura alla rappresentazione grafica. Quest'operazione viene fatta per evitare di frazionare piccole porzioni e dover cointestare con un forte danno se ci si trova in presenza di mutuo.
 

Gianco

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Professionista
Luigi, se il muro di sostegno è su terreno naturale, i fabbricati devono rispettare le distanze previste fra fabbricati, addossati fra loro o distanti m 3,00, ovvero m 1,50 dal confine secondo il C.C.. Mentre, se il muro di sostegno è contro terreno di riporto viene considerato alla stessa stregua di un fabbricato per cui o ci si addossa o si deve realizzare a m 3,00 secondo il C.C. Per i non addetti ai lavori, le distanze previste dal C.C. sono minimi inderogabili: i piani urbanistici dispongono distanze superiori.
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
credo che quando il muro fu eretto il c.c. era già operante quindi andava rispettato.

Innegabile...ma continua a non aver attinenza l'Art. 887 visto che prima è stato innalzato il muro di Margherita...e solo successivamente il confinante vi ha costuito in aderenza...provvedendo a sbancare il terreno esistente.

Non i sono addentrato su distanze e rispetto (compito cui Gianco ha già dato esaustive risposte) perchè do per scontato la correttezza dei lavori dal punto di vista permessi e conformità costruttiva.
 

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