In fatto di diritto nn esistono consigli...., ma appunto fatti
Due sono gli elementi indispensabili perché si possa realizzare l’usucapione:
- il possesso della cosa;
- il trascorrere di un determinato periodo di tempo.
per l’usucapione è indispensabile una prova certa circa l’inizio del possesso, non essendo possibile far riferimento al “tempo immemorabile”.
Nella pratica, tali circostanze rendono opportuno l’
intervento del giudice ai fini dell’accertamento dell’avvenuta usucapione. L’usucapente, decorso il termine di legge per l’acquisto del diritto mediante usucapione, avrà infatti interesse a provare il proprio acquisto in danno del precedente proprietario o titolare di altro diritto reale. Compiuto tale accertamento giudiziale, la
sentenza di accertamento (la sentenza non è costitutiva: l’usucapione si compie ex lege, non con l’intervento del giudice) verrà
trascritta ai sensi dell’articolo 2651 c.c.. Al diritto usucapito sarà restituito un regime di pubblicità che ne faciliterà non di poco la circolabilità sul mercato immobiliare. La giurisprudenza nettamente minoritaria ritiene poi che anche la domanda diretta all’accertamento dell’usucapione sia trascrivibile ai sensi dell’articolo 2653 n° 1) c.c. .
La sentenza di accertamento dell’avvenuta usucapione può essere oggi eventualmente e se ne ricorrono gli estremi sostituita da un
negozio di accertamento. Con l’atto in questione, l’usucapente e l'”ex proprietario” usucapito si daranno atto dell’avvenuta usucapione
con atto notarile o mediante un procedimento di
mediazione civile, con l’assistenza di un avvocato per parte. Questo sarà possibile ovviamente solo quando non vi sia contesa sul diritto usucapito.