Un conto è la facoltà di diniego del rinnovo del contratto e un altro conto è la disdetta non collegata alla scadenza contrattuale.la Legge prevede "almeno x mesi prima della scadenza".
Nella seconda ipotesi, la legge prevede solamente che il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
Il contratto può prevedere altro, consentendo al conduttore di recedere in ogni tempo e senza dover motivare (come sembra sia nella fattispecie in discussione). Quindi, senza riferimento alla scadenza contrattuale.
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